CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Capo I
Disposizioni generali

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 16 novembre 2007 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 28 novembre 2007 sull'attendibilita' dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 29 novembre 2007, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN:

nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali: per le Confederazioni sindacali:

Cgil (firmato);

Cisl (firmato);

Uil (firmato);

Confsal (firmato);

Cgu (firmato); per le Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC/CGIL (firmato);

Cisl scuola (firmato);

Uil scuola (firmato);

SNALS-CONFSAL (firmato);

FED. NAZ. GILDA/UNAMS (firmato).

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO

GIURIDICO 2006-09 E PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

Premessa

Le disposizioni contrattuali che seguono riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.

Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell'art. 69 del decreto legislativo n. 165/2001.

La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.

Art. 1.

Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

  1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:

    1. area della funzione docente;

    2. area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

  2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed e' valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

  3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.

  4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

  5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura contrattuale di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

  6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

  7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del presente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti firmatarie del CCNL.

  8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24 luglio 1996, n. 433 e n. 434, quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.

    Art. 2.

    Interpretazione autentica del contratto

  9. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

  10. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

  11. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.

    Capo II
    Relazioni sindacali

    Art. 3.

    Obiettivi e strumenti

  12. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilita' dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettivita'. Esso e' improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

  13. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneita' di impostazione per l'intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell'Istruzione, nell'ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

  14. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

    1. contrattazione collettiva: si svolge in ambito territoriale nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalita', i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;

    2. partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa puo' prevedere altresi' l'istituzione di commissioni paritetiche con finalita' propositive, secondo le modalita' indicate nell'art. 5;

    3. interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.

    Art. 4.

    Contrattazione collettiva integrativa

  15. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata ad incrementare la qualita' del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte.

  16. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale e' disciplinato:

    1. Mobilita':

      \bullet con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilita' compartimentale, a domanda e d'ufficio. In tale ambito si dovra' garantire la stabilita' pluriennale dell'organico al fine di assicurare la continuita' didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme appropriate per favorire l'incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole scuole;

      \bullet utilizzazione del personale in altre attivita' di insegnamento;

      \bullet utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonche' di quello collocato fuori ruolo;

      \bullet procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresi' conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n. 289/2002;

      \bullet mobilita' intercompartimentale.

    2. Formazione: con cadenza annuale, obiettivi, finalita' e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. Si perseguira' l'obiettivo di superare la frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalita' di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonche' delle iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attivita' didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell'attivita' delle singole scuole e monitorando gli esiti della formazione.

    3. con cadenza di norma biennale, criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.

    4. con cadenza annuale, criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale.

  17. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:

    1. linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

    2. criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto...

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