Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005.

Il giorno 7 aprile alle ore 17, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:

per le Confederazioni Sindacali:

CGIL (firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

RDB CUB (firmato);

CIDA (firmato).

Per le organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL/SNUR (firmato);

CISL RICERCA (firmato);

UIL PA (firmato);

USI-RDB/RICERCA (firmato);

ANPRI (firmato).

Le Parti, preso atto che il Consiglio dei Ministri, con propria delibera del 2 marzo 2006, ha approvato l'ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004/2005, gia' sottoscritta in data 3 dicembre 2005, e che l'ipotesi medesima e' stata positivamente certificata dalla Corte dei conti in data 7 aprile 2006, procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato CCNL.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto come enti.

Capo II

Personale dal IV al IX livello

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

  1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 11 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

  2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

    Art. 3.

    Effetti nuovi stipendi

  3. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

  4. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze...

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