DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2014, n. 108 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)). (14R00283)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilita' del Fondo di rotazione in agricoltura nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis», per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0261/Pres., di seguito denominato regolamento;

Considerato che il regolamento prevede che i finanziamenti siano concessi in regime «de minimis» nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione del regolamento (CE) 1535/2007, e' stato adottato il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Considerato che il regolamento (UE) 1408/2013 prevede la possibilita' di concedere aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli con alcune differenze rispetto al precedente regolamento (CE) 1535/2007, che prevedeva un massimale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa non superiore a euro 7.500 nell'arco di tre esercizi fiscali e l'impossibilita' di concedere aiuti ad imprese con situazione economica irrimediabilmente compromessa e da considerarsi in difficolta' ai sensi della comunicazione...

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