DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2011 - Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all''imposta sul valore aggiunto e all''accisa sulle benzine e delle aliquote dell''addizionale regionale all''IRPEF, per l''anno 2010, ai sensi dell''art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. (12A00584)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Vista la delibera CIPE n. 25 del 5 maggio 2011 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2010 (Tabella 2);

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, comma 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Tabella 1);

Vista l' intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

  1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 49,21 per cento per l'anno...

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