Gli effetti della mancata comparizione del ricorrente in prima udienza nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione

AutoreAldo Carrato
CaricaMagistrato, foro di Roma
Pagine353-355

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Una delle problematiche più spinose che ha investito gli studi sul giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione è stata quella relativa all'interpretazione dell'art. 23, comma quinto, della legge base n. 689 del 1981 sull'inquadramento dei presupposti e degli effetti riconducibili alla mancata comparizione del ricorrente in prima udienza in funzione della possibile convalida del provvedimento sanzionatorio impugnato.

La citata disposizione sancisce che l'omessa comparizione alla prima udienza dell'opponente 1 (o del suo procuratore) - senza l'allegazione del riscontro di un legittimo impedimento idoneo a giustificarlo - costituisce la condizione essenziale affinché si possa addivenire all'emanazione dell'ordinanza di convalida 2 del provvedimento sanzionatorio opposto, cui accede la condanna al pagamento delle ulteriori spese successive alla proposizione dell'opposizione in sede giudiziale.

Naturalmente l'adottabilità di tale penalizzante provvedimento per l'opponente implica la regolare instaurazione del contraddittorio e il rituale rispetto degli adempimenti notificatori incombenti sulla cancelleria.

Per questa ragione è stato asserito in giurisprudenza che nei procedimenti di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dall'art. 23 legge n. 689 del 1981 3 il ricorso e - unitamente ad esso - il decreto di fissazione dell'udienza devono essere comunicati a cura della cancelleria nei termini previsti dalla norma sopracitata ad entrambe le parti, cosicché il mancato rispetto del termine da parte del giudice nella fissazione dell'udienza o della cancelleria nella notificazione, non essendo in alcun modo ascrivibile all'opponente, non è causa di convalida dell'ingiunzione ma comporta soltanto la rinnovazione degli atti ai sensi dell'art. 164 c.p.p. 4. E, sotto altro profilo, è stato anche chiarito che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, prevista dall'art. 23, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, per decidere sull'opposizione a sanzione amministrativa, deve essere effettuata rispettando l'ordine delle modalità stabilito dagli articoli 137 ss. c.p.c., altrimenti l'ordinanza di convalida dell'ingiunzione, emessa dal giudice ai sensi del medesimo art. 23, quinto comma, per mancata comparizione delle parti, è illegittima 5.

In base alle condizioni previste nell'originaria struttura normativa della norma in discorso, pertanto, il controllo che avrebbe dovuto effettuare il giudice per la convalidabilità del provvedimento costituente oggetto di opposizione era limitato, oltre che alla verifica della regolarità nell'instaurazione del giudizio in funzione del rispetto del contraddittorio e delle modalità procedimentali ad esso correlate, alla valutazione, sulla scorta degli elementi addotti dallo stesso in termini di legittimità - della sua assenza all'atto della celebrazione dell'udienza di prima comparizione, da ricollegare ad un impedimento oggettivo non altrimenti superabile 6.

Tuttavia - in relazione alla connotazione specialistica del giudizio di opposizione contemplato dal menzionato art. 23 della L. 689 del 1981 e al particolare oggetto dello stesso, comunque incidente su un provvedimento di tipo amministrativo - tale previsione, così rigidamente intesa, si prospettava eccessivamente gravosa per l'opponente, soprattutto con riferimento all'ipotesi in cui il ricorrente aveva già allegato al ricorso tutta la documentazione necessaria per la sua cognizione in funzione della rilevazione della sua fondatezza.

Sulla scorta di questa impostazione e del parallelismo effettuato con la disciplina del previgente procedimento di opposizione a decreto penale di condanna 7 la Corte costituzionale, con sentenza del 5 dicembre 1990, n. 534 8 ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevedeva che il pretore (allora funzionalmente competente in materia) dovesse convalidare il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risultava dalla documentazione allegata dall'opponente.

Successivamente - con sentenza del 18 dicembre 1995, n. 507 9 - lo stesso giudice delle leggi 10 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo quinto del citato art. 23 nella parte in cui prevedeva che il pretore dovesse convalidare il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irro-Page 354gante avesse omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma del medesimo art. 23.

In conseguenza della nuova conformazione maggiormente garantistica che è venuto ad assumere il disposto del quinto comma dell'art. 23 della L. n. 689 del 1981, il giudice, nel momento in cui accerta la mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, è tenuto - prima di provvedere nel senso della convalida del provvedimento impugnato - ad effettuare una complessa e motivata valutazione.

Ed, infatti, l'emanazione di tale ordinanza ai sensi della richiamata norma, come integrata dalle sentenze n. 534 del 1990 e n. 508 del 1995 della Corte costituzionale, presuppone la ricorrenza contestuale di plurime condizioni, ovvero che: a) l'opponente o il suo procuratore non siano comparsi alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento; b) l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato abbia depositato in cancelleria la documentazione prevista nel secondo comma dell'art. 23 (quando la...

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