Sinistro stradale e commorienza madre figlio. Successione del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine57-60

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@1. Nozione

La sentenza in epigrafe concerne un grave sinistro stradale, dal quale conseguirono danni per l'appellante da lucro cessante e danno emergente, perdeva la moglie ed il figlio deceduti con altre nove persone. Pronunciata dal giudice penale la sentenza di condanna al risarcimento dei danni a carico del conducente un autocarro di proprietà di società capitalistica, la quantificazione relativa, da liquidarsi a favore delle vittime, fu rinviata a separato giudizio civile.

A questo fine, F.C., adito il Tribunale di Milano, richiese la condanna al risarcimento dei danni subiti e gli fu riconosciuto il risarcimento di quello biologico e morale. Il danneggiato stesso propose appello per ottenere una diversa liquidazione del danno da invalidità psicofisica e da lucro cessante, nonché per una diversa liquidazione del danno patrimoniale emergente. Questo in relazione alla somma versata per tacitare le pretese dei congiunti della moglie a titolo di quota ereditaria loro spettante, in forza della presunzione di commorienza della moglie del figlio.

L'iter argomentativo del giudice di appello focalizza prevalentemente tre motivi di contrasto relativamente alla perdita della capacità lavorativa dell'appellante; alla liquidazione della quota ereditaria ed accessori in favore dei congiunti della moglie dell'appellante; alla rivalutazione "in calo" del danno biologico permanente, domandata con appello incidentale dalla controparte.

La fattispecie muove dalla commorienza di varie persone in sinistro stradale, ove il termine "commorienza" indica, secondo tesi dottrinale, la situazione di non sopravvivenza di una persona rispetto ad altra, quando vi è incertezza e dalla circostanza della sopravvivenza dipende la produzione di effetti giuridici. Il legislatore del '42, nel prevederne la figura, ha rifiutato le presunzioni utilizzate nella tradizione del diritto intermedio, basate sull'età, sul sesso, sulla resistenza fisica e destinate a valere nel caso di morte di più persone 1.

Per un tribunale, la commorienza, nel significato assunto in base alla norma di legge (art. 4 c.c.), sta ad indicare non il fatto della morte contemporanea di più persone, ma la situazione di non sopravvivenza stabilita dalla legge quando vi fosse incertezza circa la sopravvivenza di una rispetto all'altra 2.

Le vittime decedute nei sinistri collettivi spesso non lasciano tracce rilevanti della sopravvivenza l'uno all'altro e, per quanto sia improbabile che morte sopravvenga nello stesso istante, si ritiene la presunzione di commorienza eguale alla presunzione di non sopravvivenza. Il gap rileva nella materia delle successioni, quando vittime della decimazione contestuale fossero parenti legittimati a succedere tra di loro. Così la presunzione di non sopravvivenza comporta che nessuno dei deceduti succeda e la devoluzione della eredità volge in favore di altri parenti.

@2. Norme di legge

Recita l'art. 4 c.c. che quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza diPage 58 una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Questa norma, nota il Rescigno, è ritenuta superflua dagli interpreti, perché la regola in essa posta già discende dai principi in materia di prova. Il fenomeno successorio può realizzarsi solamente se il successore, cioè il soggetto al quale si indirizza la vocazione, sia in vita al momento della morte del de cuius. E alla necessaria condizione di sopravvivenza del soggetto chiamato si ispira la disciplina della commorienza 3.

Il concorso nella successione del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle è regolato dall'art. 582 c.c., per il quale al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua di un terzo è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredità.

L'entità dei due terzi spettante al coniuge rimane ferma sia che concorrano solo ascendenti o solo fratelli e sorelle, sia quando concorressero gli uni e gli altri. E, in questa evenienza, la quota residua di un terzo si devolve agli ascendenti, fratelli e sorelle secondo le norme che regolano il loro concorso.

Per gli artt. 138, comma 2 lett. a) e 139, comma 2, del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni), si intende per danno biologico la lesione temporanea o permanente alla integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

La novità di questa norma discende dalla precisazione che la lesione all'integrità psico-fisica per poter costituire danno biologico rilevante, dovrebbe esplicare una incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti...

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