Commissione Tributaria Regionale Del Lazio Sez. XI, 27 Aprile 2018, N. 2696

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
MERITO
Eguale linea interpretativa circa la prevalenza del re-
golamento contrattuale rispetto al divieto che ci occupa è
stata sostenuta, più di recente, anche da altri commenta-
tori (cfr. A. TOMASINI, Animali in condominio, in questa
Rivista, 69, 2017).
Insomma, l’esigenza di attribuire la giusta importanza
alla valenza che oramai gli animali hanno assunto nella
nostra società non può certo travolgere, allo stesso tempo, i
principii che la governano; principii tra i quali occupa un po-
sto preminente il rispetto tanto dell’autonomia contrattua-
le quanto del diritto di proprietà. Ciò vuol dire, in estrema
sintesi, che la prescrizione di cui all’ultimo comma dell’art.
1138 c.c., collocandosi nell’ambito di una norma che discipli-
na solo i regolamenti “ordinari”, non può che essere interpre-
tata nel senso che la stessa preclude alla maggioranza dei
condòmini di porre il divieto di possedere o detenere animali
domestici, mentre non impedisce alla totalità dei condòmini
di adottare unanimemente la regola sul divieto. Esattamente
ciò che si riteneva prima della legge di riforma del 2012, la
quale quindi, nell’introdurre la previsione di interesse, non
ha fatto altro che recepire il consolidato orientamento che la
giurisprudenza aveva espresso in materia.
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL LAZIO
SEZ. XI, 27 APRILE 2018, N. 2696
PRES. PATRIZI – EST. POLITO – RIC. COMUNE DI ROMA C. FONDAZIONE DI CULTO
E RELIGIONE (OMISSIS)
Tributi degli enti pubblici locali y Imposta co-
munale sugli immobili y Esenzioni y Art. 7, comma
1, lett. i), D.L.vo n. 504/’92 y Utilizzo indiretto del
bene y Spettanza y Condizioni y Destinazione diret-
ta ed immediata degli immobili allo svolgimento
di compiti istituzionali y Necessità y Conseguenze
y Immobile concesso in comodato gratuito y Sussi-
stenza.
. Anche al di fuori dell’ipotesi di c.d. “utilizzazione di-
retta del bene da parte dell’ente possessore”, è comun-
que conf‌igurabile l’esenzione di cui all’art. 7, comma
1, lett. i), D.L.vo n. 504/1992 nel caso in cui: 1) l’ente
possessore dell’immobile e l’ente utilizzatore siano
entrambe enti non commerciali ai sensi dell’art. 73,
comma 1, TUIR; 2) le attività nelle quali si sviluppa l’u-
tilizzo siano comuni ai due enti, previste espressamen-
te nelle proprie f‌inalità istituzionali ed indicate dalla
disposizione agevolativa fra quelle meritevoli; 3) tra
i due enti esista un rapporto di stretta strumentalità
nella realizzazione dei suddetti compiti che autorizza
a ritenere una “compenetrazione” tra di essi e a conf‌i-
gurarli come realizzatori della medesima “architettura
strutturale”; 4) l’immobile è concesso dal possessore
all’utilizzatore di fatto, in comodato gratuito e non in
locazione onerosa (Fattispecie relativa all’impugnazio-
ne di avvisi di accertamento ai f‌ini Ici, emessi in rela-
zione ad un complesso immobiliare di proprietà di una
fondazione di culto e religione, concesso in comodato
d’uso gratuito ad una Onlus per perseguire f‌inalità di
promozione, educazione e assistenza in favore di stu-
denti universitari bisognosi). (d.l.vo 30 dicembre 1992,
n. 504, art. 7) (1)
(1) La citata Cass. civ., 18 dicembre 2015, n. 25508 (in questa Rivi-
sta 2016, 176) ha affermato che in tema di imposta comunale sugli
immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L.vo n.
504 del 1992 spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utiliz-
zato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e
di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il
bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente
non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste
dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed
appartenente alla stessa struttura del concedente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad ogetto l’impugnazione di tre avvi-
si di accertamento ai f‌ini ICI per gli anni 2011, 2010, 2008,
in relazione ad un complesso immobiliare sito in Roma,
via (omissis), di proprietà della Fondazione di Culto e
Religione (omissis), concesso in comodato d’uso gratuito
alla Onlus Fondazione (omissis) per perseguire f‌inalità di
promozione, educazione e assistenza in favore di studenti
universitari bisognosi.
Con sentenza n 18466/2016 la Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, Sezione VI, aveva accolto il ricorso
proposto dalla Fondazione di Culto e Religione (omissis),
contro l’avviso di accertamento n. 26314, relativo all’ICI
2011 ritenendo applicabile nella specie l’esenzione di cui
all’art. 7, comma l, lettera i) del D.L.vo n. 504 del 1992,
nell’ipotesi in cui l’immobile sia concesso in comodato ad
altro ente non commerciale appartenente alla stessa strut-
tura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attivi-
tà meritevole, come considerata dalla Risoluzione 4 D.F.
dell’Amministrazione f‌inanziaria, del 4 marzo 2013, in linea
con l’orientamento giurisprudenziale della Corte di cassa-
zione, emerso con la sentenza n. 25508/2015, per una fatti-
specie analoga. Gli altri due avvisi (n. 26311 relativo all’ICI
anni 2008 e n. 26313 relativo all’ICI 2010) sono stati ogget-
to di annullamento, rispettivamente con le sentenze, n.
23676/15/2016, emessa dalla CTP di Roma, Sezione 15 e con
la n 27582/32/2016, emessa dalla CTP di Roma, Sezione 32.
In data 9 marzo 2017 il comune di Roma ha deposita-
to l’appello avverso la sentenza n. 18466/2016 (l’appello è
stato iscritto al RGA n. 76/2017 e assegnato alla Sezione
11) proposto per i seguenti motivi: l) illegittimità della
sentenza per incompleto riferimento alla sentenza di Cas-
sazione n. 25508/2015, visto che è necessario approfondi-
re l’analisi della fattispecie per verif‌icare in concreto la
sussistenza degli elementi previsti dalla norma agevola-
tiva, onere probatorio non assolto dall’appellata, da cui
discende l’inapplicabilità della richiamata esenzione;
2) l’illegittimità della sentenza per omessa interpreta-
zione dell’art. 7, lettera i) D.L.vo n. 504/1992, ritenendo
che l’espressione l’esenzione si applica alle “attività che
non abbiano esclusivamente carattere commerciale” pre-

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