Commissione Tributaria Regionale Di Bologna Sez. XI, 30 Luglio 2012, N. 41

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giur MERITO
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
I
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA
SEZ. XI, 30 LUGLIO 2012, N. 41
PRES. FERRETTI – EST. MILANTONI – RIC. CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
(AVV.TI CAPPONI E NASCETTI) C. X (AVV. CASTAGNETTI)
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonif‌ica y Obbligo contributivo
y Insorgenza y Presupposti.
. L’obbligo di contribuzione in favore dei consorzi di bo-
nif‌ica insorge in funzione di un incremento di valore
dell’immobile interessato, in diretto e specif‌ico rappor-
to causale con le opere di bonif‌ica e con la loro manu-
tenzione. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 1)
II
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA
SEZ. II, 16 FEBBRAIO 2009, N. 21
PRES. GUIDOTTI – EST. GIORDANINO – RIC. CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
(AVV.TI GIOCOSI E NASCETTI) C. X (AVV. CASTAGNETTI)
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonif‌ica y Obbligo contributivo
y Opere che legittimano l’imposizione.
. Per valutare se l’immobile interessato tragga o meno
benef‌icio dalle opere eseguite dal Consorzio di bonif‌i-
ca, si deve far riferimento al R.D. n. 215 del 13 febbraio
1933 (tutt’ora in vigore per regolare la contribuenza),
il quale all’art. 1 descrive le opere di bonif‌ica che le-
gittimano l’imposizione. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215,
art. 1)
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 21 febbraio 2009 pronunciata il 16
gennaio 2009 la Commissione tributaria provinciale di
Piacenza accoglieva parzialmente il ricorso presentato da
X contro la cartella di pagamento relativo al contributo
consortile per l’anno 2007 e contro l’avviso di pagamento
relativo all’anno 2008, poiché il Consorzio di Bonif‌ica di
Piacenza (già Consorzio di Bonif‌ica Bacini Tidone Treb-
bia) non aveva dimostrato di aver apportato, con la pro-
pria attività all’immobile di proprietà della contribuente
medesima, un benef‌icio tale da giustif‌icare la imposizione.
Secondo i primi giudici il Consorzio non ha giustif‌icato
la pretesa impositiva dato che nessuna delle opere elen-
cate risultava appartenere a quelle indicate dalla legge
e, per quanto riguarda la richiesta di restituzione delle
somme versate annualmente dal 1998 o comunque f‌ino al
limite prescrizionale, l’appellata avrebbe dovuto rivolgere
apposita domanda di rimborso contro l’eventuale silenzio-
rif‌iuto opposto dall’Ente.
Propone appello il Consorzio di Bonif‌ica in persona del
presidente legale rappresentante “pro-tempore” chieden-
do la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento
dell’appello, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Sostiene che risulta errata l’affermazione dei primi giu-
dici in quanto non basata sull’art. 2 R.D. 215/33 e sull’art. 3
L.R. 42/84; comunque la bonif‌ica non va più intesa come ri-
sanamento di zone paludose, ma come attività con f‌inalità
di sicurezza idraulica del territorio, oltre che come tutela
delle infrastrutture e degli insediamenti del territorio.
Comunque, se fosse opportuno procedere ad un accer-
tamento degli elementi di fatto che concretano i benef‌ici
di bonif‌ica comprovati e documentati, il Consorzio formu-
la richiesta di CTU.
Si costituisce l’appellata con comparsa datata 29 mag-
gio 2010 e rileva, fra l’altro, che il Consorzio si limita a
sostenere del tutto genericamente l’esistenza di benef‌ici
mentre invece la sua azione dovrebbe determinare anche
un effettivo incremento di valore dell’immobile.
Chiede, anche in via incidentale, la conferma della sen-
tenza appellata con vittoria di spese, diritti ed onorari dei
due gradi e condanna ex art. 94-96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione osserva che secondo le norme in ma-
teria (art. 862 c.c., artt. 54 e 59 R.D. 13 febbraio 1933 n.
215 e L. R. n. 42/1984 Emilia-Romagna) i Consorzi sono
da ritenere “persone giuridiche pubbliche” alle quali è af-
f‌idato il compito di contribuire alla gestione del territorio
attraverso una costante azione a tutela delle opere, degli
impianti, delle reti e dei suoli facenti parte del sistema
bonif‌ica e di conseguenza possono imporre, grazie alla
specif‌ica attribuzione della legge, contributi a carico dei
proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli ricadenti
all’interno del comprensorio di bonif‌ica.
L’art. 860 del codice civile stabilisce che “i proprietari
dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono
obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecu-
zione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione
del benef‌icio che traggono dalla bonif‌ica” o dalle opere cui
attende il consorzio.
La norma ricollega l’obbligo di contribuire alle opere
eseguite da un consorzio di bonif‌ica e, quindi, l’assog-
gettamento al potere impositivo di quest’ultimo (Cass.
civ., sez. trib., 10 aprile 2009, n. 8770) a condizione che
il contribuente sia proprietario di un bene situato entro
il perimetro del comprensorio, e che esista un benef‌icio,
inteso come vantaggio diretto e specif‌ico, conseguito o
conseguibile dal singolo fondo a causa della bonif‌ica e
tale da tradursi in una specif‌ica “qualità” del fondo (e non
quale benef‌icio riguardante il territorio complessivo, cui
inerisce lo specif‌ico fondo, e derivante dall’inclusione in
quel territorio).

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