Commissione Tributaria Regionale Di Milano Sez. XIX, 27 Febbraio 2017, N. 754

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giur MERITO
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
panti alla compagine condominiale al contenzioso in esa-
me, e ciò esclude la necessità di disporre l’integrazione del
contraddittorio nei confronti degli stessi.
2. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato
per le seguenti ragioni.
2.1. Il diritto di sopraelevare (art. 1127 c.c.) spetta ex
lege al proprietario dell’ultimo piano dell’edif‌icio, o al pro-
prietario esclusivo del lastico solare, e non necessita di
alcun riconoscimento da parte degli altri condomini. Pe-
raltro, l’art. 1120 c.c. trova unicamente applicazione alle
innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo,
ovvero al maggior rendimento, delle cose comuni, regolan-
do le questioni relative alle maggioranze necessarie per
la loro approvazione, ma non disciplina affatto il diritto di
sopraelevare (cfr. Cass. n. 15504/2000);
2.2. Tale diritto, ricomprendente sia l’esecuzione di
nuovi piani sia la trasformazione di locali preesistenti con
aumento delle superf‌ici e delle volumetrie (cfr. Cass. n.
2865/2008), spetta - ove l’ultimo piano appartenga pro di-
viso a più proprietari - a ciascuno di essi nei limiti della
propria porzione di piano, con utilizzazione dello spazio
aereo sovrastante la stessa (cfr. Cass. n. 4258/2006);
2.3. I limiti al diritto di sopraelevazione, previsti nel
secondo e terzo comma dell’art. 1127 c. c., assumono ca-
rattere assoluto solo per quanto concerne il prof‌ilo statico
(nella fattispecie non in discussione) dell’edif‌icio, resi-
duando la possibilità di eventuali opposizioni dei condo-
mini per le diverse ragioni di ordine architettonico o di
notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti
(cfr. Cass. n. n. 2708/1996), in ordine alle quali, tuttavia,
le controversie ricadono nella giurisdizione del giudice or-
dinario, trattandosi di questioni prettamente civilistiche
(cfr. Cass. SU, n. 1552/1986; Cons. di Stato, n. 7539/2003),
senza compromissioni nella sede amministrativa, ove il
rilascio del titolo abilitativo edilizio deve ritenersi conse-
guibile, nella materia in esame, fatti salvi i diritti dei terzi
(cfr. Tar Calabria Catanzaro n. 1749/2015).
3. Applicando le surriferite coordinate alla fattispecie,
il ricorso si appalesa fondato, anzitutto, per la mancata
considerazione ed applicazione, da parte dell’amministra-
zione, della peculiare disciplina regolante il diritto alla
sopraelevazione.
4. Inoltre, dalla disamina dell’estratto progettuale della
variante richiesta (doc. 7 fasc. ricorrente) non emerge una
soluzione realizzativa contrastante con il diritto a soprae-
levare riconosciuto dall’art. 1127 c.c., nel mentre i motivi
addotti nel parere della Commissione edilizia - su cui è
basato il provvedimento di sospensione impugnato - circa
una pretesa, e del tutto genericamente esposta, trasfor-
mazione radicale della parte comune, non sono corredati
da alcuna (necessaria) spiegazione, e sono rimasti viepiù
indimostrati nel corso dell’intero giudizio.
5. All’accoglimento del ricorso per le suesposte ragioni
consegue l’annullamento degli atti impugnati.
6. Le spese di giudizio, secondo la regola della soccom-
benza, sono poste a carico delle amministrazioni resistenti
nella misura liquidata in dispositivo. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO
SEZ. XIX, 27 FEBBRAIO 2017, N. 754
PRES. ED EST. BORGONOVO – RIC. AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV.
MILANO C. X
Contratto di locazione y Registrazione y Tassazio-
ne canoni di locazione y C.d. cedolare secca y Con-
duttore che agisca nell’esercizio di un’attività di
impresa o autonoma y Applicabilità y Sussiste.
. In tema di tassazione dei canoni di locazione, il loca-
tore persona f‌isica che non eserciti attività imprendito-
riale può optare per il regime della c.d. cedolare secca
anche quando il contratto – purché inerente immobile
con destinazione abitativa – sia posto in essere con un
conduttore che abbia la veste di imprenditore o lavora-
tore autonomo. (d.l.vo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3) (1)
(1) In termini, Comm. trib. prov. Milano, sez. XXV, 17 aprile 2015,
n. 3529, in questa Rivista 2016, 93. Prima ancora Comm.trib. prov.
Reggio Emilia 4 novembre 2014, n. 470.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora X proprietaria di un immobile concesso in
locazione, dopo aver ricevuto un avviso di liquidazione da
parte dell’Agenzia delle entrate per l’omesso versamento
dell’imposta di registro sul contratto di locazione, impu-
gnava tale avviso dinanzi alla Commissione tributaria pro-
vinciale di Milano rilevando che il mancato versamento
dell’imposta di registro era addebitabile al fatto di aver
optato per il regime della cedolare secca.
A sostegno di tale assunto depositava copia della di-
chiarazione dei redditi per l’anno oggetto di verif‌ica (dalla
quale si evince l’esercizio dell’opzione della cedolare sec-
ca), nonché copia di richiesta di esercizio di autotutela
con la quale faceva presente alla direzione provinciale
dell’Agenzia delle entrate di aver optato per tale regime.
e di non essere pertanto obbligata a versare l’imposta di
registro.
La ricorrente (proprietaria dell’immobile e locatrice
nel contratto di locazione oggetto di tassazione), puntua-
lizzava altresì che:
- il locatore era una persona f‌isica che non agiva in re-
gime d’impresa o di libera professione;
- che l’oggetto del contratto di locazione era un’unità
immobiliare abitativa destinata ad uso abitativo e che il
contratto era ad uso abitativo, anche se il conduttore era
rappresentato da una società;
- che era quindi in possesso dei requisiti previsti dalla
legge, che non preclude comunque al locatore la possibi-
lità di avvalersi della cedolare secca quando il conduttore
è una società.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ripor-
tandosi ad una propria circolare n. 26/2011 e precisando
che, nel contratto di locazione per il quale la ricorren-
te è locatrice, il conduttore risulta essere una società, e
pertanto non sussisteva il diritto di optare per il regime
facoltativo d’imposizione (cedolare secca) che, ribadi-

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