Commissione Tributaria Regionale di Torino sez. I, 26 gennaio 2017, n. 148

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
MERITO
Quanto alla quantif‌icazione dei danni si fa rinvio alla
CTU medico-legale, le cui conclusioni si intendono qui
accettate.
Il danno biologico da invalidità permanente per un sog-
getto di anni 18 viene liquidato:
per inab. p. 2-3 %: € 2.209,16;
inab. temporanea al 75% giorni 10 per € 34,72 al giorno:
€ 347,20;
inab. temp. al 50% giorni 20 per € 23,15 al giorno: € 463,00
inab. temp. a1 25% giorni 30 per € 11,57 al giorno: € 347
Totale € 3,366,46
Per quanto riguarda il pregiudizio morale, essendo tale
sofferenza diretta conseguenza dell’illecito commesso, ol-
tre che in linea con il principio dell’integrale risarcimento
del danno, come sostenuto dalla costante giurisprudenza
di legittimità, e dovendo valutare se sussista il danno non
patrimoniale e in che misura, si procede ad un aumento
percentuale di quanto riconosciuto come danno biologico
(cfr. sent. Cass. civ. 3119/2011), personalizzando del 15%
circa il danno suddetto, secondo la previsione e i limiti
di cui alla disposizione del comma 3 art. 391 del C.d.A. Si
liquidano per il danno morale, inteso come turbamento
psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro,
sussistente presuntivamente per le lesioni subite, del fatto
illecito e dell’età, il lieve grado di sofferenza attestato dalla
CTU. in via meramente equitativa, la somma di € 504,90.
Per spese mediche e visite specialistiche ritenute
congrue si liquidano € 1.632,43 oltre a € 363,00 per CTP
consulenza stragiudiziale. Per spese per viaggi e varie, li-
quidate forfetariamente ed equitativamentc: € 150,00. In
totale: € 6.016,79 da cui va detratto l’acconto di € 180,00
= € 5.836,79 oltre interessi legali calcolati di anno in anno
sulle somme rivalutate. Vanno rimborsate all’attrice Elena
Mastrascusa anche le spese per ctp medico-legale pari a €
732,00 e per la CTU medico-legale pari a € 732,00, come da
fatture in atti. Le spese di lite seguono la soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parame-
tri di cui al D.M. 55/2014 non sussistendo i presupposti per
una loro compensazione. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO
SEZ. I, 26 GENNAIO 2017, N. 148
PRES. GARINO – EST. POZZO – RIC. LO VASCO (AVV. BERTERO) C. PROVINCIA DI
TORINO ED ALTRA (AVV. MARELLO)
Tributi degli enti pubblici locali y Imposta pro-
vinciale di trascrizione y Sportello Telematico
dell’Automobilista y Pagamento della maggiore im-
posta dovuta al momento della registrazione della
formalità y Ritardo imputabile unicamente al titola-
re dello STA y Conseguenze.
. Poiché il comma 2 dell’art. 56 del D.L.vo n. 446/97 pre-
vede che l’Imposta Provinciale di Trascrizione sia do-
vuta nella misura prevista al momento della richiesta
formalità, e che detta formalità possa essere effettuata
anche attraverso uno Sportello Telematico dell’Au-
tomobilista, il cui titolare è un Pubblico Uff‌iciale che
opera su autorizzazione della P.A., quest’ultima non
può pretendere il pagamento della maggiore imposta
dovuta al momento della registrazione della formalità,
se questa viene effettuata con un ritardo imputabile
unicamente al predetto Pubblico Uff‌iciale (Fattispecie
relativa a ex commerciante d’auto oggetto di avviso di
accertamento per supposta evasione dell’IPT, relativa
ad un passaggio di proprietà di un’autovettura avvenu-
to durante l’esercizio dell’attività e, quindi, in esenzio-
ne dalla predetta imposta, ma registrato dallo S.T.A. in
una data successiva alla cessazione della medesima e,
quindi, in una situazione d’applicabilità del tributo).
(d.l.vo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 56) (1)
(1) Nel senso che il titolare dell’agenzia automobilistica che gestisce
il cosiddetto "sportello telematico dell’automobilista" (STA) riveste
la qualif‌ica di pubblico uff‌iciale, v. Cass. pen., sez. V, 15 luglio 2011,
n. 28086, in questa Rivista 2011, 896. Si veda, inoltre, Corte Conti reg.
Sicilia, sez. giurisd., 6 novembre 2006, n. 3146, in Riv. Corte conti
2006, 6, 246, secondo cui il soggetto privato esercente lo STA svolge
le funzioni di collettore di entrate di natura tributaria, e pertanto as-
sume la qualif‌ica di agente contabile ex art. 178 R.D. 23 maggio 1924
n. 827 ed in tale qualità è assoggettato alla responsabilità prevista
dall’art. 194 R.D. cit..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente riceve avviso di accertamento n. 73
notif‌icato il 4 luglio 2014 per mancato pagamento della
IPT e degli emolumenti PRA per aver ceduto autovetture
nell’anno 2013 e per non aver pagato i relativi tributi in
quanto la comunicazione al PRA è avvenuta nel momento
in cui il contribuente non esercitava più l’attività di im-
presa, cessata al 31 ottobre 2013. Se invece avesse comu-
nicato le vendite durante l’attività di impresa la cessione
sarebbe gratuita. Il contribuente dichiarava di avere co-
municato le cessioni attraverso un intermediario “lo spor-
tello dell’automobilista” debitamente autorizzato e quindi
pubblico uff‌iciale, in tempo utile, ma che quest’ultimo le
ha comunicate in ritardo al PRA. Per questo motivo ritiene
di non dover pagare nulla perché il momento impositivo,
per il contribuente, è il momento della comunicazione ef-
fettuata in tempo, e non quello in cui l’intermediario lo
comunica al PRA. Sostiene che con l’intermediario, ditta
STA, non ha stipulato un contratto di diritto privato, ma
ha chiesto ad un pubblico uff‌iciale di adempiere al proprio
compito. Tra l’altro detto intermediario era stato denun-
ciato per peculato in data 9 maggio 2014 dall’ACI di Torino
ed era indagato nel procedimento penale rgnr 21354/14.
Presentava ricorso respinto dalla CTP.
Ora il contribuente presenta appello per i seguenti
motivi: pur avendo riconosciuto la qualif‌ica di pubbli-
co uff‌iciale all’intermediario la CTP tuttavia ritiene non
esonerato il contribuente dal pagamento del tributo. Le
formalità di trascrizione sono avvenute prima della ces-
sazione di attività ed è solo per la condotta fraudolenta
dell’intermediario che il versamento degli atti al PRA
è avvenuta in ritardo. Quello che rileva è la condizione

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