Commissione tributaria regionale dell'emilia romagna sez. Xi, 7 gennaio 2019, n. 47

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
MERITO
sizione giuridica che in base ad essi si fa valere, individuata sulla base
del tipo di protezione che ad essa l’ordinamento accorda”; Cassazione
civile, sez. un., 16 maggio 2008, n. 12378: “Posto che la giurisdizione si
determina in base alla domanda e, ai f‌ini del riparto tra g.o. e giudice
amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “peti-
tum” sostanziale, il quale va identif‌icato non solo e non tanto in funzione
della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattut-
to in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della
posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai
fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono
manifestazione, spetta alla giurisdizione del g.o. la controversia in cui
una Parrocchia chieda l’accertamento, in proprio favore, della proprietà
di una chiesa sulla quale un Comune rivendichi lo stesso diritto”.
(18) Sull’applicazione del criterio della causa petendi declinato in
base alla distinzione fra carenza e cattivo uso del potere vedi Cassazio-
ne civile, sez. un., 28 maggio 2015, n. 11131: “Sussiste la giurisdizione
del giudice ordinario a conoscere del ricorso avverso il provvedimento
prefettizio con il quale è stata disposta la sospensione dalla carica di
sindaco per essere stato lo stesso condannato in primo grado per il reato
di abuso di uff‌icio, attenendo la controversia ad una posizione giuridica
di diritto soggettivo, tutelato dall’art. 51 Cost., perfetto e non degradabile
in interesse legittimo.”
(19) Art. 21 octies L. 241/1990, comma 2: “Non é annullabile il prov-
vedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non é comunque an-
nullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora
l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELL’EMILIA ROMAGNA
SEZ. XI, 7 GENNAIO 2019, N. 47
PRES. MAININI – EST. MORLINI – RIC. AGENZIA DELLE ENTRATE DI FORLÌ CESENA
C. T. S.R.L. ED ALTRI
Tributi erariali indiretti y Imposta registro y Atti
e contratti in genere y Vendita di terreno con sovra-
stante fabbricato y Successiva richiesta di conces-
sione edilizia per costruzione di nuovo immobile
previa demolizione fabbricato y Riqualif‌icazione
atto quale vendita terreno edif‌icabile e conseguen-
te rettif‌ica dell’imposta.
Tributi erariali indiretti y Imposta registro y Atti
e contratti in genere y Modif‌ica dell’art. 20 D.P.R.
n. 131/1986 da parte dell’art. 1 comma 87 lett. a) L.
n. 205/2017, con effetto da 1 gennaio 2018 y Intro-
duzione limiti all’attività di riqualif‌icazione prece-
dentemente non previsti Natura non interpretativa
ma innovativa della norma y Natura non interpreta-
tiva ma innovativa della norma y Conseguente eff‌i-
cacia non retroattiva y Assoggettabilità alla previ-
gente disciplina degli atti di registrati ante 2018.
. In materia di imposta di registro, nel caso di vendi-
ta di terreno con sovrastante fabbricato, la successiva
richiesta di concessione edilizia per la costruzione di
un nuovo immobile, previa demolizione del fabbricato,
comporta la riqualif‌icazione dell’atto quale vendita di
terreno edif‌icabile e la conseguente rettif‌ica dell’impo-
sta, dovendo il negozio essere sottoposto a tassazione
in ragione degli effetti giuridici che oggettivamente
produce. (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20) (1)
. In materia di imposta di registro, l’art. 1 comma 87
lett. a) L. n. 205/2017, modif‌icativo dell’art. 20 D.P.R.
n. 131/1986 con effetto dal 1 gennaio 2018, non ha na-
tura interpretativa, ma innovativa, in quanto introduce
limiti all’attività di riqualif‌icazione della fattispecie
precedentemente non previsti: ne deriva che tale di-
sposizione non ha eff‌icacia retroattiva, e pertanto gli
atti antecedenti alla data della entrata in vigore della
stessa continuano ad essere assoggettati all’imposta se-
condo la disciplina contemplata dal detto art. 20 D.P.R.
n. 131/1986 nella previgente formulazione. (d.p.r. 26
aprile 1986, n. 131, art. 20) (2)
(1) Si rinvia ai puntuali riferimenti giurisprudenziali citati in mo-
tivazione.
(2) Si rinvia ai puntuali riferimenti giurisprudenziali citati in mo-
tivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti ai f‌ini della decisione, pacif‌ici tra le par-
ti e comunque provati per tabulas, sono i seguenti:
– V.G., comproprietaria di un fabbricato in via (omissis)
a (omissis), nell’ottobre 2010 ha presentato al Comune la
richiesta costruzione di un nuovo fabbricato previa de-
molizione di quello esistente, tramite una pratica edilizia
aff‌idata al geometra S., sulla base di una specif‌ica poten-
zialità edif‌icatoria attribuita al terreno dal Regolamento
Edilizio Urbano;
– V.G. e l’altro comproprietario F.R., il 16 settembre
2011 hanno poi venduto l’immobile alla T. s.r.l., e l’imposta
di registro è stata tassata con l’aliquota del 7%, essendo il
rogito riferito a vendita di fabbricato;
– lo stesso giorno del rogito di acquisto, T. s.r.l. ha ac-
ceso un contratto di mutuo per f‌inanziare opere edilizie;
– sette giorni dopo la vendita, il 23 settembre 2011 la T.
s.r.l. ha richiesto al Comune il cambio di intestazione della
pratica edilizia intestata alla G., con voltura a suo favore;
– poco tempo dopo, e cioè il 15 dicembre 2011, il Co-
mune ha rilasciato alla T. s.r.l. il permesso relativo alla
pratica edilizia per la costruzione di un nuovo edif‌icio re-
sidenziale di sei alloggi, previa integrale demolizione di
quello esistente;
– l’Uff‌icio ha allora contestato a venditori ed acqui-
rente la natura dell’atto di acquisto, riqualif‌icandolo da
compravendita di fabbricato a compravendita di terreno, e
così rettif‌icando la tassazione operata sull’imponibile con
l’applicazione dell’aliquota dell’8% anziché del 7%, alla
stregua di quanto previsto dall’articolo 1 della tariffa alle-
gata al D.P.R. n. 131/1986, con conseguente accertamento
di maggiore imposta.
Ciò detto, venditori (G. e R.) ed acquirente (T. s.r.l.) han-
no impugnato l’accertamento davanti alla CTP di Forlì, riba-
dendo che oggetto della compravendita doveva ritenersi il
fabbricato e non già il terreno, tenuto conto che al momento
della vendita il fabbricato era effettivamente presente.

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