Commissione tributaria provinciale di milano

Pagine77-78
197
giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
MERITO
portata all’articolo 20 D.P.R. n. 131/1986 da parte dell’arti-
colo 1 comma 87 lettera a) L. n. 205/2017 (norma peraltro
nemmeno invocata dagli appellati), ma anzi, sono vieppiù
rafforzate dall’entrata in vigore di tale novella.
Infatti, è ben vero che l’articolo 20 ora in vigore recita
che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e
gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione,
anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente,
sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo,
prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso
collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”,
ciò che impedisce la riqualif‌icazione dell’atto da parte
dell’Uff‌icio sulla base di collegamento negoziale o elemen-
ti extratestuali, salvo il caso di abuso del diritto.
Tuttavia, è altrettanto vero che la giurisprudenza ha su-
bito chiarito che la novella, in vigore del 1 gennaio 2018,
“non ha natura interpretativa, ma innovativa, in quanto
introduce limiti all’attività di riqualif‌icazione della fatti-
specie precedentemente non previsti: ne deriva che tale
disposizione non ha eff‌icacia retroattiva e, pertanto, gli atti
antecedenti alla data della entrata in vigore della stessa
continuano ad essere assoggettati all’imposta secondo la
disciplina contemplata dal detto art. 20 del D.P.R. n. 131 del
1986 nella previgente formulazione” (Cass. n. 2007/2018):
deriva quindi che solo dal gennaio 2018 è impedita all’Uf-
f‌icio la riqualif‌icazione dell’atto sulla base di elementi
extratestuali e del collegamento negoziale, salvo l’abuso
del diritto, e quindi non può essere revocata in dubbio la
correttezza della giurisprudenza sopra citata, che con ri-
ferimento agli atti registrati nel periodo precedente e sulla
base del dato normativo all’epoca vigente, ha riqualif‌icato
l’atto registrato anche utilizzando elementi extratestuali.
Tanto basta per ritenere legittimo il comportamento
dell’Uff‌icio, con la conseguenza che, in riforma della sen-
tenza appellata, va rigettata l’originaria impugnazione
delle parti private.
b) Nonostante la soccombenza delle appellate parti
private, le spese di lite del doppio grado di giudizio van-
no compensate ex artt. 15 D.L.vo n. 546/1992, dovendosi
rinvenire le “gravi ed eccezionali ragioni” nel fatto che,
come illustrato nel punto precedente, solo in prossimità
dell’inizio del contenzioso, ed anzi con alcune pronunce
successive all’inizio del contenzioso, la Corte di cassa-
zione ha risolto la questione oggetto di causa, nel senso
favorevole all’Agenzia, con le citate sentenze di Cass. n.
24799/2014, Cass. n. 12294/2015, Cass. n. 16983/2015 e
Cass. n. 313/2018. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO
SEZ. VII, 4 MAGGIO 2018, N. 1885
PRES. SARESELLA – EST. ERCOLANI – RIC. C.A. C. AG. ENTRATE DIR. PROV. MILANO
Tributi degli erariali diretti y Imposta sul reddi-
to dei fabbricati y Tassazione y Determinazione del
canone locativo y Controvalore di operazioni di ca-
rattere permutativo y Lavori effettuati dal condut-
tore sull’immobile locato y Rilevanza.
. Poiché ai f‌ini della determinazione del canone di lo-
cazione deve aversi riguardo anche al controvalore di
eventuali operazioni di carattere permutativo, il locato-
re è comunque obbligato a versare all’Erario le imposte
calcolate sul canone pieno, quello cioè dichiarato nel
contratto stesso, anche se le parti abbiano convenuto
una decurtazione del canone per i primi anni di aff‌itto
in considerazione dei lavori effettuati dal conduttore
sull’immobile locato. (c.c., art. 1662; c.c., art. 2729;
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39) (1)
(1) Il principio secondo cui le migliorie sull’immobile concesso in
locazione che determinino una riduzione concordata del canone co-
stituiscono comunque un benef‌icio per il locatore e, quindi, una mo-
dalità del pagamento in natura del canone di locazione da sottoporre
perciò a tassazione non è nuovo ma è già stato affermato da Comm.
Trib. Reg. Lazio sent. n. 3454/14/17, inedita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.M. ha proposto ricorso impugnando l’avviso d’accerta-
mento indicato in epigrafe, con il quale l’Uff‌icio, in relazio-
ne all’anno d’imposta 2012, ha accertato ai f‌ini IRPEF un
maggior reddito da fabbricati, rispetto a quello dichiarato.
La ricorrente ha, preliminarmente, eccepito il difetto
di motivazione dell’atto impugnato; nel merito, ha so-
stanzialmente evidenziando l’insussistenza della pretesa
impositiva, deducendo di aver esposto in dichiarazione il
valore del canone effettivamente percepito.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, Direzione Pro-
vinciale II di Milano, sostanzialmente controdeducendo ai
motivi di ricorso e domandando il rigetto dell’impugnazio-
ne. All’udienza f‌issata, sentite le parti presenti, la Com-
missione ha trattenuto il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Commissione è chiamata alla di-
samina dell’eccezione, sollevata dalla ricorrente, relativa-
mente all’asserito difetto di motivazione dell’accertamen-
to impugnato.
Tale eccezione appare priva di pregio. Rileva, infatti, sul
punto la Commissione che l’accertamento in esame espli-
citi i presupposti giuridici e fattuali sottesi alla pretesa im-
positiva, così da consentire la comprensione della stessa
come, del resto, si evince dagli stessi motivi di ricorso.
Per quanto concerne l’eccezione afferente la carenza
del presupposto impositivo, osserva la Commissione che,
da una lettura dei motivi di ricorso, e della documentazio-
ne versata in atti dalla ricorrente, risulta che quest’ultima
abbia stipulato, il 16 luglio 2009, con BNL S.p.A un con-
tratto di locazione per la durata di sei anni.
Il contratto medesimo (all’art. 8) ha stabilito che il
relativo canone fosse determinato in euro 90.000,00=; la
stessa disposizione contrattuale ha stabilito, inoltre, che
per il primo e il secondo anno il canone ammontasse ad
Euro 70.000,00; per il terzo e quarto anno ad Euro 75.000
e, per il quinto anno, ad Euro 85.000,00.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT