Commissione Tributaria Provinciale Di Milano Sez. III, 3 Maggio 2018, N. 1874

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giur
6/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
nonché la sussistenza del benef‌icio di bonif‌ica in relazione
agli immobili de quibus.
Le parti ribadiscono le rispettive posizioni con memo-
rie depositate in data 5 luglio 2018.
La trattazione del ricorso ha luogo all’udienza del 16
luglio 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La Commissione ritiene, infatti, fondata ed assorbente
l’eccezione preliminare di nullità del ruolo svolta dai ri-
correnti, in conformità all’orientamento già in precedenza
espresso secondo il quale l’art. 21 del R.D. 215/1933 deve
intendersi abrogato a far tempo dal 16 dicembre 2010. Tale
norma, che conferiva ai Consorzi il potere di riscuotere
tramite ruoli, è da ritenersi non più in vigore: convincenti
e non facilmente eludibili appaiono le osservazioni cri-
tiche sviluppate nel ricorso e nella memoria successiva,
che puntualmente ribattono agli sforzi di parte resistente
volti a salvare dall’abrogazione l’art. 21 in forza di quanto
disposto dall’art. 14 comma 17 lettera c) della Legge dele-
ga n. 246/2005 (rimangono in vigore […] le disposizioni
tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di ac-
quisizione del gettito”).
L’art. 21, che rinviava espressamente alle disposizioni
che regolano la riscossione delle imposte dirette, era nor-
ma procedimentale e non già disposizione tributaria che
istituisce o modif‌ica un tributo, o la sua base imponibile,
come risulta dal suo chiaro tenore. Anche qualora si trat-
tasse di disposizione tributaria - ma così non è - tutte le
disposizioni di tale natura di cui è stata ritenuta indispen-
sabile la permanenza in vigore sono state espressamente
elencate e confermate nel minuziosissimo allegato 1 al
D.L.vo 179/2009, elenco in cui non è invece menzionato
l’art. 21.
Con la locuzione “disposizioni concernenti le reti di
acquisizioni del gettito” il comma 17 summenzionato si ri-
ferisce all’evidenza alle strutture di riscossione del gettito
e non già ai procedimenti di riscossione.
L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale esonera
dall’esame del merito.
Si ritengono comunque sussistenti giusti motivi di
compensazione delle spese di lite. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO
SEZ. III, 3 MAGGIO 2018, N. 1874
PRES. LOCATELLI – EST. CHIAMETTI – RIC. E. S.P.A. C. AGENZIA ENTRATE UFFICIO
TERRITORIALE X
Tributi erariali indiretti y Imposta di registro y
Atti e contratti in genere y Locazione immobiliare
y Corresponsione dell’imposta per ogni singola an-
nualità y Registrazione tardiva y Sanzione y Calcolo
y Imponibile determinato dalla somma dei cano-
ni per l’intera durata contrattuale y Legittimità y
Esclusione.
. In tema di tardiva registrazione del contratto di loca-
zione, nel caso in cui le parti contraenti abbiano scel-
to di corrispondere il tributo di anno in anno per ogni
singola annualità, anziché in un’unica soluzione antici-
pata per l’intera durata del contratto, l’Uff‌icio non ha
titolo per poter commisurare la sanzione alla somma
dei corrispettivi di locazione previsti per l’intera dura-
ta contrattuale. (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 17;
(1) Peculiare fattispecie in riferimento alla quale non si rinvengono
precedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente E. S.p.a., impugnava l’atto in epi-
grafe. La controversia traeva origine dalla sublocazione di
un immobile occorsa tra la ricorrente e le "P. S.r.l.". Tale
contratto, debitamente registrato, in data 23 aprile 2015,
prevedeva il pagamento dell’imposta di registro annual-
mente e non all’inizio del primo anno per tutta la durata
del contratto, come invece pretenderebbe l’uff‌icio. In sede
di registrazione la società, sfruttando le previsione del rav-
vedimento operoso versava:
– 400 Euro a titolo di imposta di registro per la pri-
ma annualità, determinata nella misura dell’1% dell’im-
porto del canone di locazione annuo per Euro. 40.000,00,
50.000,00, a partire dal secondo anno;
– 69 Euro a titolo di sanzione determinata in misura
pari ad 1/7 del’ 120% dell’imposta dovuta e contestualmen-
te versata;
– 4,29 Euro a titolo di interessi.
L’atto di contestazione ricevuto chiedeva il pagamento
per la tardiva registrazione del contratto relativa al corri-
spettivo pattuito per l’intera durata del contratto (6 anni)
e non solo in relazione alla prima annualità così come
scelto in sede di registrazione.
Eccepiva la violazione e la falsa applicazione degli artt.
17, 43 e 69 del D.P.R. n. 131 del 1986 e art. 13 del D.L.vo
n. 472 del 1997. L’uff‌icio, in forza della previsione di cui
all’art. 43, comma 1, lett. h), pretende il pagamento della
sanzione sulla base dell’imponibile determinato per tutta
la durata del contratto e non solo per la prima annualità.
La contribuente citava l’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n.
131 del 1986 laddove era data la possibilità di scegliere se
versare l’imposta per l’intera durata del contratto oppure
annualmente versando, al momento della stipula l’imposta
per la sola prima annualità. Ribadiva, quindi, la possibili-
tà di scegliere il momento temporale di assolvimento del
tributo, possibilità espressa in sede di registrazione, come
evincibile dalla ricevuta. Seguitava ritenendo inconferente
il richiamo dell’uff‌icio verso l’art. 43 del D.P.R. n. 131 del
1986, il quale essendo norma di carattere generale era non
applicabile al caso de quo, poiché, lo stesso, era discipli-
nato da una norma ad hoc, ovvero l’art. 17, comma 3 del
medesimo D.P.R. n. 131 del 1986 il quale, in virtù del noto
brocardo lex specialis derogat generali, derogava all’artico-

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