Commissione Tributaria Provinciale Di Piacenza Sez. I, 5 Settembre 2018, N. 151
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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
MERITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2014, esercente
l’attività di avvocato, ha impugnato l’intimazione di paga-
mento con cui Equitalia aveva chiesto l’importo di euro
223,01 ai fini Irpef ed euro 13.237,41 ai fini Irap, Irpef ed
Iva per l’anno d’imposta 2005. Il contribuente lamentava
la mancata notifica delle due cartelle presupposte; ec-
cepiva, inoltre, la decadenza della pretesa impositiva in
quanto ai sensi della legge n. 156/05, le cartelle esattoriali
emesse dopo il 2004 dovevano essere notificate entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presenta-
zione della dichiarazione. Eccepiva, infine, la prescrizione
e l’omessa indicazione delle modalità di calcolo. Conclu-
deva per l’annullamento.
Equitalia si costituiva depositando le relate di notifica
delle cartelle.
L’Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto del ricorso.
Il contribuente depositava memoria di replica preci-
sando che Via (Omissis) era ubicata in un complesso re-
sidenziale denominato (Omissis) sito in (Omissis) com-
posto da circa 527 villini ove vivevano 855 famiglie, privo
di portiere, ma provvisto semplicemente di un servizio di
guardiania. Precisava che le cartelle risultavano notificate
al “portiere” senza alcuna attestazione circa l’assenza del
destinatario nonostante la dicitura “solo in caso di attesta-
ta assenza del destinatario”.
La Commissione Tributaria Provinciale di (omissis) –
dopo avere osservato: a) che Equitalia non aveva prodotto
copia delle cartelle ma si era solo riservata di presentare
le relate di notifica (la Suprema Corte ha affermato il prin-
cipio per cui “è onere del mittente del plico raccomandato
di fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto; b)
che non era stata inviata la raccomandata informativa al
destinatario in caso di notifica al portiere (Cass. 14842/14)
– accoglieva il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello Equitalia
chiedendone la riforma, anzitutto perché le cartelle risul-
tavano regolarmente notificate al portiere e pertanto il
ricorso doveva dichiararsi inammissibile.
Infine, Equitalia deduceva di non essere in possesso
dell’originale delle cartelle perché notificate al contri-
buente.
L’Ufficio chiedeva, a sua volta, l’accoglimento dell’ap-
pello proposto da Equitalia.
Controdeduceva il contribuente il quale chiedeva l’in-
tegrale conferma della sentenza di primo grado. Ribadiva
che non vi era un portiere ma un servizio di guardiania per
circa 527 villini, la maggior parte dei quali bifamiliare, ove
vivevano 855 famiglie. Non risultava essere stata accertata
l’assenza del destinatario né si può considerare portiere il
servizio di guardiania.
L’appello non è fondato.
L’impugnata sentenza non merita le censure formulate
da Equitalia.
Invero il Collegio rileva che nella specie la cartella è
stata notificata al custode svolgente il servizio di guadia-
nia per circa 527 villini bifamiliari. Ovviamente, il custode
non può essere equiparato il portiere di un condominio.
Ne consegue l’inapplicabilità della disposizione previ-
sta dall’art. 26 D.P.R. n. 602/73 nella parte in cui esclude la
necessità della raccomandata informativa al destinatario
in caso di notifica al portiere. Conseguentemente, tale no-
tifica va considerata nulla.
Alla luce delle considerazioni che procedono, in esse
assorbito ogni altro motivo, l’appello deve essere respinto e
l’impugnata sentenza confermata. Le spese possono compen-
sarsi tenuto conto delle peculiarità della vicenda. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA
SEZ. I, 5 SETTEMBRE 2018, N. 151
PRES. MARCHETTI – EST. ROVERO – RIC. M. A. ED ALTRI (AVV. MARCHESI) C.
CONSORZIO DI BONIFICA DI (OMISSIS) (AVV. GIOCOSI)
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Legittimazione alla
riscossione a mezzo ruoli y Esclusione y Art. 21 R.D.
n. 215/1933 y Abrogazione y Sussiste.
. A far tempo dal 16 ottobre 2010 i Consorzi di bonifica
non hanno più potere di riscuotere i contributi media-
te ruolo, a seguito dell’abrogazione dell’art. 21, R.D. 13
febbraio 1933 n. 215. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art.
21) (1)
(1) Nuova sentenza – la quarta - della Commissione tributaria pro-
vinciale (con Collegio presieduto dal Presidente della stessa) che
riafferma l’impossibilità, oggi, per i Consorzi di riscuotere i con-
tributi di bonifica a mezzo ruoli. La potestà relativa derivava infatti
dall’art. 21 R.D. 215/1933, abrogato a far tempo dal 16 dicembre 2010.
Negli stessi termini (ed in differenti sezioni, con diversi Collegi) la
Commissione piacentina si è già espressa con altre tre sentenze, n.
131/2017, n. 154/2017 e n. 115/2018, tutte pubblicate in questa Rivi-
sta 2017, 602; ivi 2018, 92 e 545 e, l’ultima, con argomentata nota di
ANTONIO NUCERA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2017 M.A., S.
e G. impugnano la cartella di pagamento notificata il 28
marzo 2017 a mezzo della quale il Consorzio di Bonifica
di (omissis) ha richiesto il pagamento dei contributi con-
sortili, pari ad Euro 334,13, per l’anno 2015 relativamente
agli immobili di loro proprietà siti nei Comuni di (omissis)
e (omissis).
I ricorrenti eccepiscono la nullità e/o inesistenza della
cartella impugnata essendo venuto meno il potere di ri-
scossione mediante ruolo in capo al Consorzio.
Nel merito contestano la pretesa di contribuzione in
quanto gli immobili urbani in loro comproprietà sono da
sempre direttamente allacciati alla pubblica fognatura in
gestione IREN, a cui pagano il relativo servizio, non traen-
do pertanto alcun beneficio dalla bonifica.
Il Consorzio si costituisce in giudizio con controdedu-
zioni depositate in data 11 aprile 2018, insistendo per il ri-
getto del ricorso in quanto infondato, ciò stante la ritenuta
vigenza del proprio potere di riscossione a mezzo ruolo,
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