Commissione tributaria provinciale di Cosenza sez. XI, 12 giugno 2017, n. 194

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Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
SEZ. XI, 12 GIUGNO 2017, N. 194
PRES. LABONIA – EST. VELTRI – RIC. INTRIERI C. CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO ED ALTRA
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonif‌ica y Norme della Regione
Calabria y Somme necessarie al conseguimento dei
f‌ini istituzionali, dovute dai consorziati indipen-
dentemente dal benef‌icio fondiario y Violazione
degli artt. 119 e 23 Cost. y Questione rilevante e
non manifestamente infondata di legittimità co-
stituzionale.
. È rilevante e non manifestamente infondata, in riferi-
mento agli artt. 119 e 23 Cost., la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a) L.R.
Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la boni-
f‌ica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei
Consorzi di Bonif‌ica) laddove è previsto che i consorzi
richiedano le somme necessarie al conseguimento dei
f‌ini istituzionali, indipendentemente dal benef‌icio fon-
diario. (Mass. Redaz.) (l.r. 23 luglio 2003, n. 11, art. 23;
r.d. 13 febbraio 1993, n. 215, art. 21; c.c., art. 860) (1)
(1) Al di là del suo carattere di delimitata territorialità riguardando
una questione di costituzionalità limitatamente ad una norma di leg-
ge regionale (nel caso specif‌ico, regione Calabria), l’ordinanza in ras-
segna si segnala per la completezza della disamina della normativa
e delle competenze in materia di bonif‌ica e di consorzi di bonif‌ica,
a cui è solo da aggiungere – sempre per completezza – che l’art. 21
del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 non è stato confermato in vigore dal
D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Intrieri Emilio ha impugnato la cartella di paga-
mento n. 03420120019986066, notif‌icata in data 7 maggio
2012, avente ad oggetto il pagamento delle quote consorti-
li per l’anno 2010 in favore del Consorzio di bonif‌ica inte-
grale bacini meridionali del Cosentino, per complessivi €
65,88 (di cui € 60 per tributo 1H78 ed € 5,88 per compensi
di riscossione e spese di notif‌ica).
A supporto del gravame ha dedotto: 1) l’invalidità della
notif‌icazione della cartella per violazione dell’art. 26 del
stata la stessa effettuata a mezzo del servizio postale e
non dagli uff‌iciali della riscossione; 2) l’insuff‌icienza della
motivazione, unicamente ripiegata sulla proprietà di un
immobile all’interno del comprensorio e sul non perspi-
cuo riferimento all’art. 23 della legge regionale 11/2003;
3) l’insussistenza di un concreto benef‌icio per il fondo,
derivante dall’attività del Consorzio.
Nel giudizio si è costituita Equitalia Sud s.p.a. ed ha
chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.
Si è altresì costituito il Consorzio di bonif‌ica. Il me-
desimo ha specif‌icatamente replicato sulla lamentata in-
sussistenza del benef‌icio, ed in particolare ha sostenuto
che il tributo richiesto, prescinda, per espressa previsione
dell’art. 23 lett. a), da qualsivoglia benef‌icio per il fondo.
La previsione sarebbe il frutto del legittimo esercizio della
potestà legislativa regionale, giusta la delega statale, vi-
gente l’art. 117 Cost. nella sua pregressa formulazione.
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, incentrata
sul benef‌icio e sulla relativa ripartizione dell’onere della
prova, non sarebbe pertanto applicabile né pertinente,
come asseritamente confermato da Cassazione civ. sez. V,
sentenza, 10 febbraio 2017, n. 3603 (sentenza depositata
all’udienza di discussione).
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione
all’udienza del 24 marzo 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le fonti normative statali.
1.1. La questione riguarda il contributo dovuto dai con-
sorziati al Consorzio di bonif‌ica, nonché i criteri per la sua
quantif‌icazione anche alla luce della disciplina regionale
calabrese.
La disciplina in materia è contenuta nel regio decre-
to 13 febbraio 1933, n. 215, fonte pre-costituzionale che
costituisce a tutt’oggi il riferimento principale def‌inendo
i principi generali sulla bonif‌ica e sull’obbligo di contribu-
zione, nonché nel libro terzo del codice civile, in partico-
lare, per quanto interessa in questa sede, nell’art. 860 c.c.
il quale stabilisce che «I proprietari dei beni situati entro
il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire
nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione
e l’esercizio delle opere in ragione del benef‌icio che trag-
gono dalla bonif‌ica».
Segnatamente, sul regime di contribuzione, l’art. 10 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 prevede che «Nella
spesa delle opere di competenza statale che non siano a
totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i pro-
prietari degli immobili del Comprensorio che traggono
benef‌icio dalla bonif‌ica, compresi lo Stato, le Province ed i
Comuni per i beni di loro pertinenza. Il perimetro di con-
tribuenza, di cui all’art. 3, è reso pubblico col mezzo della
trascrizione».
L’art. 11 della medesima fonte ha poi specif‌ico riferi-
mento al quantum ed alla procedura di ripartizione fra i

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