Commissione Tributaria Provinciale Di Piacenza Sez. II, 19 Ottobre 2017, N. 154

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giur
1/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
5) - Passando all’esame delle altre doglianze, comu-
ni alle due delibere del 12 febbraio 2015 e 9 luglio 2015,
inerenti tutte, sostanzialmente, l’asserito vizio di eccesso
di potere dei deliberati condominiali oggetto di esame,
ritiene questo giudice che anche tali doglianze non sono
fondate per quanto di seguito evidenziato.
Come è noto, devono qualif‌icarsi nulle le delibere prive
degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o ille-
cito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon
costume), con oggetto che non rientra nella competenza
dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle
cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognu-
no dei condomini o comunque invalide in relazione all’og-
getto devono, invece, qualif‌icarsi annullabili le delibere
con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea,
quelle adottate con maggioranza inferiore a quella pre-
scritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle
affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento
di convocazione o informazione in assemblea, quelle ge-
nericamente affette da irregolarità nel procedimento di
convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualif‌i-
cate in relazione all’oggetto. (Corte di Cassazione Sezioni
Unite sent. n. 4806 del 7 marzo 2005). Come è parimenti
noto sulle delibere dell’assemblea di condominio edilizio il
sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla
valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità
di cui dispone l’assemblea, ma deve limitarsi al riscontro
della legittimità che si estende anche al riguardo dell’ec-
cesso di potere, ravvisabile quando la causa della delibera-
zione sia falsamente deviata dal suo modo d’essere. Anche
in tale evenienza, il giudice non controlla l’opportunità o
convenienza della soluzione adottata dall’impugnata de-
libera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il
risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali
dell’assemblea (Cass. civ., sez. II. 20 giugno 2012, n. 10199;
Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14560; Cass. civ., sez. II,
26 aprile 1994, n. 3938; Cass. n. 731 del 27 gennaio 1988).
Ne consegue che, poichè rientra tra i poteri dell’assemblea
quello di deliberare in ordine ad una transazione che at-
tenga a spese d’interesse comune (Cass. civ. sez. VI-2, 13
aprile 2016, n. 7201; Cass. civ. sez. II, 25 gennaio 2016, n.
1234; Casso civ. sez. II, 16 gennaio 2014, n. 821), i delibera-
ti in esame non sono sindacabili sotto il prof‌ilo della con-
venienza e della opportunità, come, invece, le domande di
parte attrice vorrebbero indurre a ritenere, con un apprez-
zamento di motivi che si appalesano esclusivamente come
di merito e non di legittimità. Con rigetto conseguente
delle domande sul punto con riferimento ad entrambe le
delibere del 12 febbraio 2015 e 9 luglio 2015.
Inf‌ine va parimenti rigettata, siccome infondata, la
doglianza inerente l’asserito conf‌litto di interessi dell’am-
ministratore con il condominio convenuto nella stipula
della transazione oggetto dei deliberati in esame, siccome,
come è noto, l’annullabilità del contratto che il rappresen-
tante conclude con se stesso è esclusa, ai sensi dell’art.
1395 c.c., nelle due ipotesi di autorizzazione specif‌ica rila-
sciata dal rappresentato e di predeterminazione, da parte
di questi, del contenuto del contratto, ricorrendo la prima
ipotesi tutte le volte in cui il rappresentato stesso autoriz-
zi il rappresentante alla stipula del negozio determinan-
done gli elementi necessari e suff‌icienti ad assicurare la
tutela dei suoi interessi (Cass. civ. sez. II, 30 aprile 2014,
n. 9525; Cass. civ. sez. II, 21 marzo 2011, n. 6398; Cass. civ.
sez. II, 14 marzo 2004, n. 5906).
Nel caso in esame concorrono entrambi gli elementi
che possono escludere la esistenza del conf‌litto d’interessi,
siccome la assemblea condominiale, per tre volte, come in
atti, ha autorizzato specif‌icamente il rappresentante alla
stipula della transazione, approvando espressamente l’atto
transattivo e disponendo la sua allegazione al verbale as-
sembleare, per diventarne parte integrante. Ne consegue
che non evidenziandosi in atti i vizi delle delibere impugna-
te in esame, le domande sul punto vanno rigettate, con as-
sorbimento di ogni altra domanda, questione ed eccezione
sollevata in giudizio, anche con riferimento alla approva-
zione del consuntivo 2014/2015 e del preventivo 2015/2016
ed alla non debenza delle somme da essi previste.
6) - Tenuto conto del solo parziale accoglimento delle
domande attoree ed ai f‌ini della sola soccombenza virtuale
del convenuto e del rigetto di tutte le altre domande at-
toree, le spese e competenze processuali e di mediazione
vanno compensate per 1/4 tra le parti di causa mentre i
rimanenti 3/4 seguono la soccombenza ai sensi dell’arti-
colo 91 c.p.c. e vanno posti a carico degli attori, in solido
tra di loro ed a favore di parte convenuta condominio e,
determinati sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, tenuto conto del valore
della domanda, si liquidano come in dispositivo. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA
SEZ. II, 19 OTTOBRE 2017, N. 154
PRES. ED EST. LIGNOLA – RIC. GALLERIA D’ARTE MODERNA RICCI ODDI (AVV.
MARCHESI) C. CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (AVV. GIOCOSI)
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonif‌ica y Legittimazione alla
riscossione.
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonif‌ica y Obbligo contributivo
y Insorgenza y Presupposti.
. A far tempo dal 16 ottobre 2010 i Consorzi di bonif‌ica
non hanno più potere di riscuotere i contributi mediate
ruolo, a seguito dell’abrogazione dell’art. 21, R.D. 13 feb-
braio 1933 n. 215. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21)
. Le opere di bonif‌ica che legittimano l’imposizione
consortile sono quelle che producono nei confronti
degli immobili di proprietà dei contribuenti vantaggi
diretti e specif‌ici, con conseguente incremento di va-
lore patrimoniale degli stessi. E in questa prospettiva,
il mero inserimento di tali immobili nel comprensorio
consortile non solleva l’ente dal fornire la prova della

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