Commissione Tributaria Provinciale Di Bergamo Sez. IV, 2 Maggio 2017, N. 262

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
MERITO
In sintesi mancano i presupposti di legittimità del tri-
buto e manca il concreto e chiaro sviluppo della quantif‌i-
cazione dello stesso.
In questo contesto la Commissione ritiene che il ri-
corso debba essere accolto. Sussistono fondati motivi per
compensare le spese di giudizio. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BERGAMO
SEZ. IV, 2 MAGGIO 2017, N. 262
PRES. DE PETRIS – EST. FACCHINETTI – RIC. X C. AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO
Tributi erariali indiretti y Imposta di registro y
Atti e contratti in genere y Locazione y Pagamento
annuale y Esonero y Deposito intimazione di sfratto
y Esclusione y Ordinanza di convalida dello sfratto
y Necessità
. Poiché il contratto di locazione non si risolve per il
solo fatto dell’insolvenza del conduttore, al f‌ine di es-
sere esonerati dal pagamento dell’imposta annuale di
registro non è suff‌iciente il semplice deposito dell’in-
timazione di sfratto presso la cancelleria del tribuna-
le competente, quanto piuttosto l’emissione da parte
del giudice di ordinanza di convalida di sfratto entro
la data del pagamento. (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131,
art. 17) (1)
(1) Importante precisazione in merito alla quale non si rinvengono
precedenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società X con sede legale (omissis) difesa dal Dott.
(omissis) Dottore Commercialista, nel circondario di Ber-
gamo, impugna l’avviso di liquidazione n. (omissis) di euro
2.000,00 oltre sanzioni ed interessi per un totale di euro
2.661,88, emesso dalla Direzione Provinciale di Bergamo e
notif‌icato in data 16 Marzo 2016.
Lamenta la ricorrente che l’Uff‌icio, previo esito negati-
vo della mediazione, ha proceduto a liquidare e sanzionare
l’omesso versamento dell’imposta di registro dovuta per
l’annualità successiva in relazione al contratto di locazione
pluriennale stipulato in data 5 settembre 2012 e regolar-
mente registrato in data 1 ottobre 2012 al n. 1892 serie 3T.
Fa presente che il conduttore, Sig. (omissis) di cui al
contratto registrato, f‌in da subito ha omesso di versare la
rata del canone nonché il 50% della tassa di registro.
AI riguardo in data 23 settembre 2013 veniva notif‌icato
al conduttore l’intimazione di pagamento che il Giudice
del Tribunale di Bergamo in data 22 ottobre 2013 aveva
convalidato con ordinanza di sfratto.
La ricorrente secondo una risoluzione della DRE della
Puglia precisa che in caso di morosità si prescinde dall’or-
dinanza di convalida dello sfratto.
Chiede pertanto l’annullamento dell’avviso di liquida-
zione con vittoria delle spese di giudizio.
L’Agenzia delle Entrate costituitasi in data 11 novem-
bre 2016 chiede che venga confermato quanto liquidato
dall’Uff‌icio in quanto l’imposta doveva essere pagata en-
tro il 30 settembre 2013 in considerazione del fatto che il
contratto di locazione aveva scadenza annuale il 31 agosto
2013.
La notif‌ica dell’intimazione di sfratto al conduttore
in data 23 settembre 2013 non ha interrotto l’eff‌icacia
del contratto di locazione che si è risotto solo in data 22
ottobre 2013, a seguito dell’emissione dell’ordinanza di
convalida di sfratto emessa dal Giudice del Tribunale di
Bergamo.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle
spese di giudizio.
La Commissione osserva:
L’Uff‌icio ha proceduto ad emettere l’avviso di liquida-
zione per euro 2.000,00 oltre sanzione,interessi e compen-
si di riscossione per un totale di euro 2.661,88 = per l’o-
messo versamento di annualità successiva dal 1 settembre
2013 al 31 agosto 2014 in relazione al contratto di locazio-
ne pluriennale registrato in data 1 ottobre 2012.
Ritiene la Commissione che non è suff‌iciente, per es-
sere esonerati dal pagamento della tassa annuale, il sem-
plice deposito dell’intimazione di sfratto presso la cancel-
leria del Tribunale ma è necessario, per interrompere il
contratto di aff‌itto avere il verbale di riconsegna dell’im-
mobile o nel caso in esame l’ordinanza di sfratto emessa
dal giudice entro la data di pagamento. Nel caso concreto
il pagamento doveva essere effettuato entro il 30 settem-
bre 2013, mentre l’ordinanza di sfratto è stata emessa solo
in data 22 ottobre 2013. Pertanto non è accettabile la tesi
della ricorrente che il contratto si risolve con la sola insol-
venza della ditta conduttrice ma è necessario l’ordinanza
di sfratto emessa dal Giudice del Tribunale di competenza.
Inoltre dall’esame della documentazione allegata al
contratto si evince che manca la prova della sottoscrizione
a parte per la clausola risolutiva espressa, che è clausola
vessatoria.
Pertanto la documentazione prodotta risulta carente.
L’operato dell’Uff‌icio deve essere ritenuto regolare nel
conteggio e legittimo nell’applicazione e nella procedura;
per contro la ricorrente oppone motivazioni non sostenibi-
li ed accettabili.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Stante la complessità della questione, la Commissione
ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spe-
se. (Omissis)

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