Commissione Tributaria Provinciale Di Piacenza Sez. II, 24 Luglio 2017, N. 131
Pagine | 602-603 |
602
giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
del problema proponendo l’installazione di impianti di
telecamere sulle zone comuni nonché chiavi elettroniche
per gli ospiti per consentire l’accesso all’androne condo-
miniale (verbale di udienza del 30 ottobre 2015).
Tale condotta deve ritenersi senz’altro espressione di
uno spirito massimamente collaborativo della parte con-
venuta. In punto di prova in ordine alle turbative (schia-
mazzi in ore notturne ad esempio) non sono stati allegati
dalla parte attrice eventuali rapporti provenienti dalle
Autorità locali conseguenti a turbative e eventi delittuosi,
conseguenti all’afflusso di soggetti estranei alla compagi-
ne condominiali, sicchè destituita si mostra la domanda di
risarcimento dei danni, oltre che del tutto priva di alcun
riscontro probatorio.
Ne segue che non ricorrono nel caso in esame i requi-
siti per l’accoglimento della domanda ne per l’emanazione
del richiesto provvedimento di inibitoria. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA
SEZ. II, 24 LUGLIO 2017, N. 131
PRES. LIGNOLA – EST. BOTTI – RIC. TOSI ED ALTRA (AVV. MARCHESI) C.
CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (AVV. GIOCOSI)
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Legittimazione alla
riscossione.
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Opere che legittima-
no la imposizione.
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Opere che legittima-
no la imposizione.
. A far tempo dal 16 dicembre 2010 i Consorzi di boni-
fica non hanno più il potere di riscuotere i contributi
mediante ruolo, a seguito dell’abrogazione dell’art. 21
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215. (r.d. 13 febbraio 1933, n.
215, art. 21) (1)
. Per valutare se un immobile tragga o meno beneficio
dalle opere eseguite da un Consorzio di bonifica si deve
fare riferimento al R.D. 13 febbraio 133 n. 215 che,
all’art. 1, descrive le opere che legittimano la imposi-
zione. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 1) (2)
. Le opera di bonifica che legittimano la imposizione
consortile sono solo quelle che apportano agli immobili
quel beneficio diretto, specifico, concreto e incremen-
tativo del valore che è richiesto dalla costante giuri-
sprudenza. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 1) (3)
(1) In dottrina, conforme, G. MARCHESI, Consorzi di bonifica e ri-
scossione mediante ruolo, in questa Rivista 2016, 245.
(2) Conforme, Commissione tributaria regionale di Bologna in que-
sta Rivista 2008, 89 e Commissione tributaria provinciale di Piacenza
in questa Rivista 2017, 236.
(3) Giurisprudenza costante, a principiare dalle ben note sentenze
della Cassazione a Sezioni Unite, e ciò anche per il requisito dell’in-
cremento del valore e non per il suo solo mantenimento (come inve-
ce previsto in molti piani di classifica consortili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri Umberto Tosi e Maria Mercede Ricci Oddi pro-
posero ricorso, avanti a questa Commissione, contro il pro-
cedimento emesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza
che ha negato il rimborso delle tasse consortili versate
negli anni 2011 e 2012.
Il rimborso era stato richiesto in quanto gli immobili
tassati, di proprietà dei ricorrenti, non godrebbero del be-
neficio di scolo né generale né diretto.
Il Consorzio di Bonifica nelle proprie controdeduzioni
eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricor-
so dato che gli atti impositori sono divenuti definitivi in
quanto non impugnati, nel merito sostiene che sussistono i
presupposti che legittimano l’imposizione del contributo di
bonifica sugli immobili dei ricorrenti per la presenza di be-
nefici diretti e specifici di scolo e di regimazione idraulica.
La Commissione riguardo all’inammissibilità dell’istan-
za di rimborso, trattandosi di contributi versati in paga-
mento di cartelle non impugnate, rileva come le stesse
non siano soggette a termini di impugnazione dato che si
tratta di ruoli emessi negli anni 2012 e 2013, epoca in cui
il Consorzio di Bonifica non aveva più il potere di riscuo-
tere di contributi mediante ruolo. Infatti l’art. 21 R.D. 13
febbraio 1933, n. 215, che conferiva ai Consorzi di Bonifica
il potere di riscuotere a mezzo ruolo, veniva abrogato a far
tempo dal 16 dicembre 2010.
Nel merito la Commissione osserva che per valutare se
l’immobile tragga o meno beneficio dalle opere eseguite
dal Consorzio, si deve far riferimento al R.D. 13 febbraio
1933, (tutt’ora in vigore per valutare la contribuenza) che
all’art. 1 descrive le opere di bonifica che legittimano la
imposizione. Tali opere sono “quelle che si compiono in
base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate,
con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici e
sociali, in comprensori in cui cadono laghi, stagni, paludi
e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissesta-
ti nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni,
estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico e
sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale tra-
sformazione dell’ordinamento produttivo”.
Nessuna delle opere elencate dal Consorzio risulta ap-
partenere a quelle indicate dalla legge.
In ogni caso non è dimostrato che le opere di bonifica
apportino agli immobili dei ricorrenti quel beneficio diret-
to, specifico, concreto e incrementativo del valore che, se-
condo costante giurisprudenza della Suprema Corte, può
giustificare la imposizione consortile.
Si ritiene sia necessario individuare le opere di bonifica
di cui hanno beneficiato gli immobili dei ricorrenti, indivi-
duare il costo annuo totale sostenuto dal Consorzio, la cor-
retta applicazione dei criteri di riparto delle spese consortili
da parte del Consorzio onde dimostrare che i ruoli di contri-
buenza per il calcolo del contributo di bonifica sono corretti.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA