Commissione Tributaria Provinciale Di Piacenza Sez. I, 20 Giugno 2016, N. 130
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giur MERITO
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico in causa e risulta comunque provato dai do-
cumenti prodotti che l’immobile era stato effettivamente
concesso in locazione finanziaria alla Panificio di Giuli
Michele con contratto del 23 luglio 2007 ma anche che il
contratto era cessato anticipatamente per risoluzione per
inadempimento in quanto la società dei leasing, a fronte
dell’inadempimento della Panificio di Giuli Michele, con
lettera del 29 settembre 2008, aveva dichiarato di avvaler-
si della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto.
Ora, che durante la vigenza del contratto di locazione
finanziaria l’IMU debba gravare sul locatario è certo in
quanto previsto espressamente dall’art. 9, D.L.vo n. 23 del
2011 (Applicazione dell’imposta municipale propria): “1.
Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edifi-
cabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli stru-
mentai o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso
di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il con-
cessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso
di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e
per tutta la durata del contratto.
Ed è anche certo che la risoluzione del contratto com-
porta che l’imposta torni a gravare – in conformità al regi-
me ordinario – sul proprietario che ha concesso in leasing
l’immobile, anche perché la deroga al regime ordinario, si
protrae soltanto – così come testualmente sancito – “per
tutta la durata del contratto”.
Il problema che si pone, però, è quello di chiarire che
cosa abbia inteso il legislatore con l’espressione suddetta
(“per tutta la durata del contratto”): fare riferimento al
solo profilo giuridico della vigenza del contratto – come
sostiene il Comune di Arrone – o invece a tutto il periodo
di detenzione materiale del bene da parte del locatario, e
dunque anche al periodo intercorrente tra la risoluzione
del contratto e la materiale riconsegna del bene al pro-
prietario del medesimo?
La risoluzione di tale questione è rilevante ai fini della
presente controversia dal momento che, mentre è pacifico
che la società ricorrente ha dichiarato di avvalersi della
clausola risolutiva espressa fin dal 29 settembre 2008, non
vi è però alcuna prova che abbia conseguito da parte del
locatario la materiale riconsegna dell’immobile.
Tale questione, considerato che a fronte di una inter-
pretazione meramente testuale della norma, sussistono,
però, esigenze di tutela degli interessi sostanziali delle
parti dei quali pure una interpretazione costituzional-
mente orientata non può non tenere conto, ha dato ori-
gine a numerose controversie giurisprudenziali: ad un
orientamento orientato a ritenere che una volta risolto il
contratto di locazione immobiliare, la soggettività passiva
dell’imposta torna a gravare sul proprietario, che è anche
possessore dell’immobile, anche nel caso in cui material-
mente l’immobile non risulta essere stato ancora resti-
tuito, si è posto altro orientamento incline ad attribuire
rilevanza alla materiale riconsegna del bene.
Sennonché la questione si può ormai ritenere superata
dal momento che il legislatore, sia pure nell’ambito di al-
tra normativa relativa alla IUC, ha chiarito (art. 1 comma
672 della L. n. 147 del 2013) che nei casi di locazione fi-
nanziaria “per durata del contratto di locazione finanzia-
ria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di riconsegna”.
Tale norma chiarificatrice non può essere limitata alla
disciplina della IUC, assumendo, per il significato testuale
delle parole e per l’essersi inserita in un contesto di con-
troversie, amministrative e giurisprudenziali, concernenti
l’interpretazione della “durata del contratto di locazione
finanziaria”, natura ed efficacia di norma di interpreta-
zione autentica della disposizione derogatoria al regime
ordinario, così come già ritenuto da diverse Commissioni
Tributarie Provinciali (le sentenze delle quali sono state
prodotte dalla ricorrente), trattandosi di deroga fondata
sui medesimi presupposti anche relativamente all’IMU.
Alla stessa conclusione è pervenuto, peraltro, anche il
Ministero della Economia e delle Finanze che nell’ambito
delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione
IMU per l’anno 2012 individua il momento in cui l’onere
torna a gravare sul proprietario in quello di 90 giorni dalla
data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di ri-
consegna.
Alla luce dell’interpretazione qui accolta deve essere
dunque, riconosciuto alla società ricorrente il diritto al
rimborso dell’IMU versata per l’anno 2012 ed annullato
l’avviso di accertamento per l’anno 2013.
La particolare complessità della questione e l’essere
intervenuta soltanto di recente la norma di interpretazio-
ne autentica, rendono equa tra le parti la totale compen-
sazione delle spese processuali. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA
SEZ. I, 20 GIUGNO 2016, N. 130
PRES. MARCHETTI – EST. GUAGNINI – RIC. X C. CONSORZIO BONIFICA PIACENZA
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Opere di bonifica che
legittimano l’imposizione y Art. 1 R.D. n. 215/1933
y Esclusività.
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Presupposti y Bene-
ficio diretto, specifico, concreto e incrementativo
del valore dell’immobile y Calcolo y Utilizzazione
della rendita catastale degli immobili y Esclusione.
. Sono soggette a contribuzione le sole opere consortili
che rientrano fra quelle indicate dall’art. 1 R.D. 215/’33,
dovendo le opere di competenza di altri enti territoriali
gravare sulla fiscalità generale. (r.d. 13 febbraio 1933,
n. 215, art. 1) (1)
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