Commissione Tributaria Provinciale Di Terni Sez. I, 2 Settembre 2016, N. 274

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
consenso dei condomini per la realizzazione dell’opera
diviene una questione relativa all’esercizio del diritto di
proprietà o, comunque, inerente ai rapporti civilistici tra
condomini.
L’eventuale necessità del consenso, e la pretesa alla
stessa connessa, sarà quindi nel caso tutelabile ad opera
degli interessati dinanzi alla competente autorità giudi-
ziaria ordinaria, ma non riguarderà l’esercizio del potere
autorizzatorio o sanzionatorio del Comune in materia di
governo del territorio e, in particolare, in materia urbani-
stica ed edilizia.
Il Collegio, inoltre, ritiene di poter applicare quella giu-
risprudenza amministrativa secondo cui, in caso di realizza-
zione di un’opera da parte di un singolo sulle parti comuni
dell’edif‌icio, ma strettamente pertinenziale alla propria
unità immobiliare, l’ente locale non è tenuto a richiedere
il previo assenso del condominio interessato, ovvero degli
altri condomini (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, sent., 28
febbraio 2011, n. 367), assumendosi che il singolo condomi-
no ha facoltà di eseguire opere che, ancorché incidano su
parti comuni dell’edif‌icio, siano strettamente pertinenti alla
sua unità immobiliare, sotto i prof‌ili funzionale e spaziale,
con la conseguenza che egli va considerato come soggetto
avente titolo per ottenere il provvedimento abilitativo e che
il mancato assenso del condominio concerne esclusivamen-
te tematiche privatistiche, cui resta estranea l’amministra-
zione (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).
Il suddetto principio costituisce evidentemente appli-
cazione della norma contenuta nell’articolo 1102 c.c. , in
base al quale "ciascun partecipante può servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri la destinazione e non impe-
disca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secon-
do il loro diritto".
Il ricorso principale va quindi accolto.
3) Parimenti fondato si rivela il ricorso per motivi ag-
giunti.
Innanzitutto per illegittimità derivata, in quanto il
provvedimento di sgombero gravato in sede di motivi ag-
giunti fa chiaro riferimento all’inottemperanza al primo
ordine di riduzione in pristino, di cui è stata però acclara-
ta l’illegittimità, e all’assenza di un titolo abilitativo edili-
zio che, per quanto sovraindicato, non risultava in realtà
necessario.
Inoltre, il Comune in questione ha utilizzato un potere
inerente alla disciplina delle sanzioni edilizie per man-
canza di titolo, rinviando espressamente all’art. 31 D.P.R.
n. 380 del 2001, per sanzionare supposte, ma peraltro non
specif‌icatamente evidenziate, carenze rispetto ad aspetti
igienico-sanitari.
Inf‌ine, del tutto generica è la motivazione del provve-
dimento impugnato sul punto del cattivo stato di manu-
tenzione e delle pessime condizioni dell’immobile, con la
conseguenza di essere inidonea a giustif‌icare un’ordinan-
za di sgombero.
4) Per i suesposti motivi il ricorso il ricorso principale
e quello per motivi aggiunti vanno accolti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicen-
da sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli
aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza
al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e
pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costan-
te, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazio-
ne civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più
recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati
sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai f‌ini della
decisione e comunque inidonei a supportare una conclu-
sione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono
liquidate come da dispositivo. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TERNI
SEZ. I, 2 SETTEMBRE 2016, N. 274
PRES. ED EST. ZANETTI – RIC. M.I. S.P.A. (AVV.TI FRASONI, PADOVANI E SURACI)
C. COMUNE DI ARRONE (DOTT. ANNESANTI)
Tributi degli enti pubblici locali y Imposta mu-
nicipale unica y Locazione f‌inanziaria di immobile y
Risoluzione del contratto y Soggettività passiva y In
capo al proprietario-locatore y Decorrenza.
. In caso di risoluzione del contratto di locazione f‌inan-
ziaria di immobile, la soggettività passiva ai f‌ini IMU
torna a gravare sul proprietario-locatore a far tempo
dalla materiale riconsegna del bene, comprovata dal
relativo verbale. (d.l.vo 14 marzo 2011, n. 23, art. 9; l.
27 dicembre 2013, n. 147, art. 1) (1)
(1) Pronuncia ben motivata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute circa la esigibilità dell’IMU per gli anni 2012
e 2013 relativa ad un immobile, sito nel comune di Arrone,
di proprietà del M.I. S.p.a. (quale incorporante la S.p.a.
L.) già concesso in locazione f‌inanziaria alla Panif‌icio di
Giuli Michele con contratto del 23 luglio 2007.
Il Comune di Arrone sostiene infatti che, avendo la
società di leasing dichiarato risolto per inadempimento
il contratto f‌in dal 29 settembre 2008 (come risulta dalla
lettera in atti), in conformità alla clausola di risoluzione
espressa contenuta nel contratto, l’IMU era di nuovo tor-
nata a gravare sulla società di leasing proprietaria dell’im-
mobile: donde il rif‌iuto di rimborso dell’IMU versata da
detta società (a suo dire per errore) per l’anno 2012 e l’av-
viso di accertamento dell’IMU non versata per l’anno 2013.
La società, al contrario, dopo avere inutilmente chiesto
il rimborso dell’imposta e l’annullamento in via di autotu-
tela dell’avviso di accertamento per l’anno 2013, si è rivol-
ta a questa Commissione chiedendo il riconoscimento del
diritto al rimborso e l’annullamento dell’avviso di accerta-
mento per i motivi che saranno appresso esaminati.
Il Comune di Arrone si è costituito in giudizio ribaden-
do la legittimità del proprio operato.

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