Commissione Tributaria Provinciale Di Roma Sez. LXI, 8 Luglio 2015, N. 15525

Pagine309-311
309
giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
f‌iscale in forza della lettera h) del comma l dell’articolo
67 del nuovo TUIR che così dispone: “Sono redditi diversi,
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali o da società in nome collettivo e in accoman-
dita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore di-
pendente, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili”. Pertanto, costituen-
do ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Cor-
te l’affermazione secondo cui il processo tributario non è
annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento,
bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non di-
retto alla mera eliminazione dell’atto impugnato, bensì alla
pronuncia di una decisione di merito sostitutiva, sia della
dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento
dell’amministrazione f‌inanziaria, ne discende che, qualora
il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza - il
principio non si attaglia, invero, per evidenti ragioni, all’i-
potesi di totale nullità dell’atto impositivo - della pretesa
f‌iscale dell’amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad
annullare l’avviso di accertamento, ma deve quantif‌icare la
pretesa tributaria ritenuta corretta, entro i limiti posti dal
petitum delle parti (cfr. Cass. 11212/07, 25376/08, 13868/10,
21759/11), la pretesa erariale non poteva essere esercitata
nei confronti del ricorrente ma eventualmente contro gli
effettivi proprietari dell’immobile sito in Via del Cairo, 29,
oggetto del contratto di locazione stipulato in data 1 marzo
2008. Il ricorso pertanto va accolto. Ricorrono eccezionali
motivi per compensare le spese in ragione del fatto che il
presente contenzioso è stato generato dal contribuente che
risultava apparente proprietario. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA
SEZ. LXI, 8 LUGLIO 2015, N. 15525 (*)
PRES. MICHELOZZI – EST. ROSI – RIC. M.M. ED ALTRI C. AGENZIA DEL
TERRITORIO DI ROMA
Tributi (in generale) y Accertamento tributario y
Accertamento catastale y Revisione del classamen-
to catastale y Art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 y
Revisione dei parametri catastali nella microzona y
Modalità y Obbligo motivazionale dell’uff‌icio y Ina-
dempimento y Nullità degli atti di accertamento.
. In tema di riclassif‌icazione per microzone ex art. 1,
comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 331, anche nel
caso di revisione massiva della qualif‌icazione dell’in-
tero comparto edilizio, l’attività di classamento resta
pur sempre una procedura individuale e che non può
non essere effettuata con la specif‌ica considerazione,
combinata, dei fattori posizionali ed edilizi, pertinenti
ciascuna unità immobiliare. Conseguentemente, deve
dichiararsi la nullità degli atti di accertamento - per
inadempimento dell’obbligo motivazionale - che si limi-
ti ad affermare in via generale, l’incremento degli im-
mobili siti in una determinata microzona, senza nulla
specif‌icare in merito agli immobili oggetto dell’accer-
tamento e agli elementi individualizzanti indispensabi-
li a far comprendere le ragioni della rideterminazione
effettuata. (l. 30 dicembre 2004, n. 331, art. 1) (1)
(*) La sentenza è già stata pubblicata in questa Rivista 2016, 210. Se
ne ripubblica solamente la massima con nota di A. NUCERA.
ATTIVITÀ
DI RICLASSIFICAZIONE
PER MICROZONE
DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA. UNA DECISIONE
INECCEPIBILE
di Antonio Nucera
La sentenza in rassegna tratta del procedimento di
revisione del classamento per microzone sotto il prof‌ilo,
in particolare, della motivazione da porsi a fondamento
dei conseguenti provvedimenti di riclassif‌icazione. La
pronuncia trova solido fondamento nella giurisprudenza
di legittimità, che i giudici della Commissione tributa-
ria provinciale di Roma dimostrano di ben conoscere,
richiamandola più volte a supporto delle loro argomen-
tazioni.
Ricordiamo che il procedimento in questione è discipli-
nato dall’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (legge f‌inanziaria 2005), che riconosce ai Comuni
la possibilità di richiedere all’Agenzia del territorio (ora
delle entrate) la revisione parziale del classamento delle
unità immobiliari urbane di proprietà privata site nelle
“microzone” - come def‌inite dall’art. 2, comma 1, D.P.R. n.
138 del 23 marzo 1998 - in cui il rapporto tra valore me-
dio di mercato - individuato ai sensi del predetto D.P.R.
n. 138/1998 (ed opportunamente aggiornato) - e il corri-
spondente valore medio catastale si discosti “signif‌icativa-
mente” - e cioè in misura non inferiore al 35% (così come
precisato dalla stessa Agenzia con provvedimento del 16
febbraio 2005) - dall’analogo rapporto relativo all’insieme
delle microzone comunali. Un’operazione - applicabile
solo per Comuni con almeno tre microzone - che costa,
quindi, di due fasi: la selezione delle microzone (e quindi
la verif‌ica che l’immobile sia situato in una delle microzo-
ne ove si è registrato lo scostamento); l’attribuzione della
rendita alla singola unità immobiliare.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT