Commissione Tributaria Provinciale Di Varese Sez. XI, 4 Agosto 2015, N. 434

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giur MERITO
3/2016 Arch. loc. cond. e imm.
Che una singola violazione, cioè il non aver presentato il
conto relativo ad un esercizio, sia grave e come tale giustif‌i-
chi la revoca giudiziale non può quindi revocarsi in dubbio.
Né poi l’amministratore resistente adduceva giustif‌icazioni
a siffatto ritardo intollerabile. Anzi emerge anche una sorta
di recidiva, se si considera che anche nel settembre 2012
l’approvazione assembleare aveva ad oggetto ancora una
volta due esercizi cumulativi e cioè il periodo 2010-2012.
La gravità della irregolarità esaminata, ed il suo carat-
tere assorbente, esime dall’esame delle altre censure mos-
se all’amministratore resistente. Per la nomina del nuovo
amministratore ben può provvedere il resistente in regime
di prorogatio, trattandosi di dare attuazione alla disposta
revoca giudiziale, come peraltro dallo stesso richiesto in
linea di estremo subordine. Le spese - da liquidarsi comun-
que, trattandosi di un caso in cui si conf‌igura una forma di
contrapposizione di interessi del tipo di quella propria del
contenzioso - seguono la soccombenza del resistente e si
liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata
attività svolta. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE
SEZ. XI, 4 AGOSTO 2015, N. 434
PRES. NOVARA – EST. DI GAETANO – RIC. X C. AGENZIA ENTRATE DIREZ. PROV.
VARESE
Contratto di locazione y Stipulato di chi abbia la
disponibilità di mero fatto dell’immobile y Conse-
guenze y Contratto valido ma ineff‌icace y Rif‌lessi
sul rapporto f‌iscale y Mancata dichiarazione dei re-
lativi redditi y Conseguenze.
. Poiché non può assumere la qualità di locatore colui
che abbia la disponibilità di mero fatto (e non giuri-
dica) del bene, il contratto in questione stipulato da
un soggetto non legittimato a disporre del diritto è da
considerarsi valido ma ineff‌icace. Ciò è destinato a ri-
f‌lettersi sul rapporto f‌iscale, nel senso che - nel caso
di mancata dichiarazione dei relativi redditi - non si
versa in ipotesi di mancata dichiarazione dei canoni di
locazione (ai sensi dell’art. 26 TUIR), bensì di elusione
della pretesa f‌iscale in forza dell’art. 67, comma 1, lett.
22 dicembre 1986, n. 917, art. 67) (1)
(1) Analogamente, nel senso che il contratto di locazione stipula-
to non dal proprietario del bene ma da un terzo, neppure detentore
dell’immobile non intacca la validità del contratto, ma soltanto la
sua eff‌icacia, v. Cass. civ. 19 novembre 2013, n. 25911, in www.dirit-
toegiustizia.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2014, X im-
pugnava avviso di accertamento emesso dal Centro opera-
tivo di Pescara - n. 250TPJM000004 per l’anno 2009 con il
quale è stato contestato la mancata dichiarazione del red-
dito di locazione pari a euro 12.722,0. Il reddito era stato
accertato da un contratto sottoscritto in data 1 marzo 2008
e registrato in data 15 gennaio 2009 con canone dichiara-
to pari a euro 15.000,00 per il periodo 1 marzo 2008 - 30
dicembre 2009. Il ricorrente contestava, l’accertamento
sostenendo che pur essendo stato sottoscritto dallo stesso
il contratto di locazione, egli non era proprietario dell’im-
mobile, sito in Varese, via del Cairo, 29, né sullo stesso
vantava un diritto reale. Inoltre, signif‌icava che il condut-
tore non aveva versato alcun canone e per tale motivo era
intervenuta intimazione di sfratto. Chiedeva, pertanto,
l’annullamento dell’atto impugnato.
Contro deduceva l’Uff‌icio rappresentando che l’accer-
tamento era fondato sulla base dell’art. 26 del TUIR che
prevedeva la dichiarazione dei redditi fondiari indipen-
dentemente dalla loro percezione.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 2 luglio 2015, in trattazione pubblica, la
Commissione ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che l’art. 26, comma 1, secondo perio-
do, del TUIR, stabilisce che i redditi derivanti da contratti
di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepi-
ti, non concorrono a formare il reddito dal momento della
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità del conduttore. La citata norma,
infatti, attenua gli effetti della nonna prevedendo l’esclu-
sione dei canoni non riscossi dal reddito complessivo in
presenza delle seguenti: l’immobile risulta locato a uso abi-
tativo; il conduttore dell’immobile risulta moroso rispetto
ai canoni locativi; si è concluso il procedimento giurisdi-
zionale di convalida di sfratto. La contestuale sussistenza
di tali condizioni legittima il proprietario a non dichiarare
il reddito fondiario relativo ai canoni non riscossi, consen-
tendogli di indicare esclusivamente la rendita catastale,
purché il provvedimento di convalida di sfratto arrivi pri-
ma della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel
caso di specie, si rileva che si è in presenza di contratto di
locazione ad uso abitativo ma sottoscritto da soggetto che
non risulta proprietario. Ciò comporta, sotto il prof‌ilo giu-
ridico che se è vero che per assumere la qualità di locatore
non è necessario avere un diritto reale sulla cosa, perché
il contratto di locazione ha natura personale e prescinde
dall’esistenza e dalla titolarità da parte del locatore di un
diritto reale sul bene. Tuttavia, la disponibilità deve essere
giuridica e non di mero fatto. In altre parole, deve sussiste-
re la sua genesi in un rapporto o titolo giuridico atto a giu-
stif‌icare il potere del locatore di trasferire al conduttore la
detenzione ed il godimento del bene. Ne consegue che non
può assumere la qualità di locatore colui che abbia soltanto
la disponibilità di fatto del bene. Il contratto in questione,
stipulato da un soggetto non legittimato a disporre del di-
ritto, sarebbe quindi inquadrabile fra i contratti validi ma
ineff‌icaci. (Cassazione civile, sez. III, sentenza 19 novem-
bre 2013 n. 25911). La sottoscrizione di un contratto valido
ma ineff‌icace, si rif‌lette sul·rapporto f‌iscale perché non si
versa in ipotesi di mancata dichiarazione ai sensi dell’art.
26 del TUIR ma eventualmente di elusione della pretesa

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