Commissione Tributaria Provinciale Di Roma Sez. Lxi, 8 Luglio 2015, N. 15525
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giur
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
L’ingiunzione di rimozione della sbarra, non consisten-
do in un atto di ritiro, non deve del resto necessariamente
motivare in ordine alla sussistenza – ex art. 21-nonies L. n.
241/1990 – di un interesse pubblico prevalente, interesse
che pure è insito nella finalità di ripristino dell’uso pub-
blico della strada, ben potendo il contrapposto interesse
privato all’effettivo utilizzo dell’accesso carraio essere
adeguatamente tutelato altrimenti, per esempio mediante
la posa di dissuasori negli spazi impropriamente utilizzati
per la sosta dei veicoli, previa richiesta di occupazione del
suolo pubblico ex art. 46 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione
Stante la reciproca soccombenza, sussistono i presup-
posti di legge per compensare integralmente tra le parti le
spese di giudizio (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA
SEZ. LXI, 8 LUGLIO 2015, N. 15525
PRES. MICHELOZZI – EST. ROSI – RIC. M.M. ED ALTRI C. AGENZIA DEL
TERRITORIO DI ROMA
Tributi (in generale) y Accertamento tributario y
Accertamento catastale y Revisione del classamen-
to catastale y Art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 y
Revisione dei parametri catastali nella microzona y
Modalità y Obbligo motivazionale dell’ufficio y Ina-
dempimento y Nullità degli atti di accertamento.
. In tema di riclassificazione per microzone ex art. 1,
comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 331, anche nel
caso di revisione massiva della qualificazione dell’in-
tero comparto edilizio, l’attività di classamento resta
pur sempre una procedura individuale e che non può
non essere effettuata con la specifica considerazione,
combinata, dei fattori posizionali ed edilizi, pertinenti
ciascuna unità immobiliare. Conseguentemente, deve
dichiararsi la nullità degli atti di accertamento - per
inadempimento dell’obbligo motivazionale - che si limi-
ti ad affermare in via generale, l’incremento degli im-
mobili siti in una determinata microzona, senza nulla
specificare in merito agli immobili oggetto dell’accer-
tamento e agli elementi individualizzanti indispensabi-
li a far comprendere le ragioni della rideterminazione
effettuata. (l. 30 dicembre 2004, n. 331, art. 1) (1)
(1) Non si rinvengono editi precedenti che affrontino l’esatta fatti-
specie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con separati ricorsi, M.M. ha impugnato l’avviso di
accertamento n. (...), D.B.M.L. ha impugnato l’avviso di
accertamento n. (...) e B.S. ha impugnato l’avviso di accer-
tamento n. (...), tutti emessi dall’Agenzia del Territorio,
Ufficio provinciale di Roma, con i quali è stato ridetermi-
nato il classamento, attribuendo di conseguenza una nuo-
va rendita catastale, degli immobili di rispettiva proprietà,
siti tutti in Roma, via dell’A. di C. n. 4 – via delle T.D. n. 8,
(piano 1, interno n. 2 per D.B. e M., comproprietari e piano
3, interno n. 4 per B.), modificandone la categoria (da A/7
ad A/1) e la classe (da 4 a 3), ritenendo che gli immobili
in oggetto presentino caratteristiche tali da essere ricon-
ducibili alla qualificazione di “abitazione di tipo signorile”.
2. Ciascun ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ac-
certamento per i seguenti motivi: 1) mancanza di motiva-
zione, in quanto nella voce motivazione, l’avviso ricopia
solo il quadro normativo della materia senza indicazione
di elementi specifici e concreti che consentano l’instaura-
zione di un contraddittorio; inoltre l’onere probatorio grava
sull’Ufficio impositore, come chiarito dalla giurisprudenza
di legittimità; 2) Contraddittorietà, in quanto non risulta
comprensibile il mutamento di classificazione, in assenza
di variazione di consistenza e caratteristiche tipologiche,
distributive ed impiantistiche originarie, posto che l’im-
mobile non ha valore architettonico, né aree comuni o de-
stinate a giardino condominiale, né posizione panoramica
rifiniture di pregio, né particolare dotazione impiantistica,
come da perizia che viene allegata con relativa documenta-
zione fotografica; tra l’altro per edifici analoghi esistenti in
zona, la situazione catastale non è stata modificata.
2. L’Agenzia del territorio di Roma in data 14 luglio 2014
si è costituita in giudizio, presentando controdeduzioni nel
merito, ulteriormente ribadite nelle memorie depositate il
20 ottobre 2014, con le quali si insiste nella correttezza
dell’atto, che concerne la microzona 2, “Aventino”, il quale
è stato adottato nell’ambito della ricognizione operata dal
Comune di Roma ai sensi dell’art. 1 comma 335 della L. n.
311 del 2004, nel rispetto delle metodologie del provvedi-
mento del 16 febbraio 2005, pubblicato nella G.U. n. 40 del
18 febbraio 2005.
3. Con successivi depositi di documentazione e memorie
illustrative i ricorrenti, hanno insistito nei motivi di ricor-
so, soprattutto nella carenza di motivazione, sottolineando
come nessun intervento di riqualificazione sia stato (...)
effettuato nella zona ove è situato l’immobile oggetto del ri-
classamento, riqualificazione che impropriamente l’Agenzia
delle entrate vorrebbe far ritenere quale fatto notorio.
All’uopo i ricorrenti hanno depositato una seconda
perizia che mette in comparazione altri immobili siti nei
pressi dello stabile oggetto di riclassamento, evidenziando
come quelli classificati di lusso presentino caratteristiche
ben diverse di quello di proprietà di ricorrenti e come in-
vece altri immobili della stessa zona, più simili a quello dei
ricorrenti, non siano stati riclassificati.
4. Atteso che le controversie hanno ad oggetto appar-
tamenti situati nel medesimo stabile, per ragioni di eco-
nomia processuale, all’odierna udienza è stata disposta la
riunione per connessione oggettiva dei fascicoli n. 3638
(ric. M.) di più antica iscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la giurisprudenza della Corte di
cassazione è pacifica nel ritenere che quando si procede
all’attribuzione di un nuovo classamento ad un’unità im-
mobiliare, l’Agenzia del Territorio deve specificare, pena
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