Commissione Tributaria Provinciale di Milano sez. XXVI, 22 maggio 2015, n. 4672

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giur
6/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
misura di € 7.200 e per il quint’anno ed i successivi per
€ 8.200, oltre ad IVA. Ha quindi chiesto la restituzione di
quanto indebitamente percepito ammontante ad € 7.800
oltre ad IVA.
Siffatte pattuizioni sono affette da nullità laddove l’au-
mento differenziato del canone annuo non sia giustif‌icato
e collegato all’ampliamento della controprestazione (“la
libera determinazione del canone locativo per gli immo-
bili destinati ad uso non abitativo consente di concordare
il canone in misura differenziata e crescente per frazioni
successive di tempo nell’arco del rapporto, purché la mi-
sura, ex art. 32 della legge sull’equo canone, sia ancorata
ad elementi predeterminati nel contratto, idonei a regola-
mentare l’equilibrio economico del rapporto senza incide-
re sulla disciplina delle variazioni annue del potere di ac-
quisto della moneta, mentre è "contra legem", e come tale
nulla per violazione di norma imperativa, se costituisce un
espediente per neutralizzare gli effetti della svalutazione
monetaria, in violazione dei limiti quantitativi previsti dal
sistema normativo. L’interpretazione di tale clausola, per-
tanto, deve tener conto dell’intero contesto delle clausole
del contratto e del comportamento contrattuale ed extra-
contrattuale delle parti contraenti”: da ultimo, ex multis,
Cass. 28 luglio 2014, n. 17.061; in precedenza, Cass. 3 ago-
sto 1987, n. 6695).
Da quanto precede, non essendo stata fornita giustif‌i-
cazione alcuna alla pattuita “scaletta” di canoni di importi
crescenti, gli stessi, pagati dal Lodi in esubero, vanno re-
stituiti nella misura richiesta, ovvero, per € 7.800, oltre ad
IVA.
IV. Il maestro Lodi ha pure richiesto la condanna al
pagamento dell’indennità per perdita dell’avviamento ex
artt. 34 e 35 L. n. 392 del 1978.
Anche questa domanda è fondata e va accolta.
Non c’è dubbio che la cessazione anticipata della loca-
zione sia ascrivibile a diniego di rinnovo inviato dal loca-
tore che intende esercitare attività ricreativa in proprio
(art. 34 L. n. 392/78).
D’altro canto, non è dubbio l’esercizio d’attività di im-
presa a contatto col pubblico di utenti e consumatori espli-
cata dal convenuto (art. 35 L. cit.), dato che il testimo-
niale assunto ha confermato la circostanza che il maestro
impartisse lezioni di tennis ai ragazzi dietro compenso.
Si insegna che l’esercizio di un impianto sportivo, per f‌ini
di lucro, nell’ambito di un’attività organizzata ai f‌ini della
produzione di un servizio, rientri nell’attività industriale ex
art. 27 L. n. 392, come tale legittimante la corresponsione
d’indennità per perdita di avviamento commerciale (Cass. 6
aprile 1993, n. 4113; Cass. 3 ottobre 2005, n. 19.309).
Nella specie non pare dubbia la qualif‌ica imprendi-
toriale del convenuto, il quale nell’ambito dell’impianto
sportivo che gestiva organizzava i beni aziendali a sua
disposizione, oggetto del contratto di locazione, a norma
dell’art. 2555 c.c.
La pluralità di beni aziendali da lui organizzati sono
elencati nel contratto di locazione. Egli pertanto gestiva
ed organizzava la segreteria e gli spogliatoi, come pure gli
arredi mobili del circolo con le relative attrezzature (cfr.
p. 2 del contratto), organizzava la S.A.T. ed i centri estivi,
oltre a valersi di un pallone aerostatico, da collocare du-
rante i mesi invernali, per coprire i campi da tennis.
Come si vede, nessun dubbio insorge in ordine alla na-
tura di impresa industriale dell’attività ivi esercitata, come
tale legittimante il versamento della doppia indennità ex
art. 35, 2° comma, L. n. 392, nella misura richiesta, tenuto
conto che il Lodi esercitava l’attività sportiva tennistica
(a contatto col pubblico degli utenti e consumatori), in
quanto dotato di idonea organizzazione aziendale, intesa
questa “quale complesso strumentale di fattori materiali e
personali, che fungono da supporto indispensabile e non
secondario del servizio offerto al pubblico” (cfr. Cass. 28
marzo 2003, n. 4690, in motivazione).
Le spese processuali sono compensate tra le parti tenu-
to conto della soccombenza reciproca. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO
SEZ. XXVI, 22 MAGGIO 2015, N. 4672
PRES. INGRASCÌ – EST. ERCOLANI – RIC. SOC. XY (AVV.TI BRIGUGLIO E
BOCCALATTE) C. AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
Tributi erariali indiretti y Imposta sul valore
aggiunto y Campo di applicazione y Risoluzione an-
ticipata di un contratto di locazione y Indennità y
Natura y Prestazione di carattere corrispettivo e
non risarcitorio y Conseguente assoggettabilità ad
IVA y Sussiste.
. L’indennità per risoluzione anticipata di un contrat-
to di locazione rientra nel campo di applicazione IVA,
dovendo essere trattata alla stregua di una prestazione
di carattere corrispettivo e non risarcitorio. (d.p.r. 26
art. 15; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34) (1)
(1) La Commissione motiva la propria decisione rifacendosi alla giu-
risprudenza della Corte di Giustizia Europea sent. 15 dicembre 1993,
causa C-63/92, peraltro citata dalla stessa Agenzia delle Entrate nel-
la risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Soc. XY , in persona del legale rappresentante pro
tempore, interponeva impugnazione, innanzi all’inte-
stata Commissione, avverso l’avviso d’accertamento n.
T9B06BS0529212013, in materia IVA per l’annualità d’im-
posta 2008.
Nei motivi di impugnazione parte ricorrente, sostan-
zialmente, si doleva dell’illegittimità dell’atto gravato, per
violazione dell’art. 3 D.P.R. 633/1972, ed eccepiva. altresì,
che il destinatario della fattura non ha alcun onere di ve-
rif‌icare la correttezza dell’inquadramento giuridico, ai f‌ini
IVA, operato dall’emittente della fattura.
Con ulteriore motivo di gravame, parte ricorrente si do-
leva dell’illegittimità dell’avviso di accertamento per vio-
lazione dell’art. 7, comma 1, L. 212/2000, sostanzialmente,
per difetto di motivazione.

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