Commissione Tributaria Provinciale Di Milano Sez. XXV, 17 Aprile 2015, N. 3529

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
MERITO
nanza da un lato esporrebbe ai rischi connessi alla man-
canza di riscaldamento tutti i condomini che hanno rispet-
tato la deliberazione condominiale (quindi non avrebbe
alcuna funzione di far fronte ad alcun pericolo) dall’altro
non implicherebbe l’automatico ripristino dell’impianto
centralizzato per il quale, come detto, occorre necessaria-
mente l’azione del condominio nel suo insieme.
Il ricorso risulta fondato e il provvedimento deve esse-
re pertanto annullato.
Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FROSINONE
SEZ. IV, 10 GIUGNO 2015, N. 513
PRES. NOCELLA – EST. SCHIAVI – RIC. MARIOTTI C. AGENZIA DELLE ENTRATE DI
PESCARA
Tributi erariali diretti y Imposta sul reddito delle
persone f‌isiche y Base imponibile y Contratto di lo-
cazione y Ad uso commerciale y Canoni non riscossi
y Convalida dello sfratto antecedente alla scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi y Tassazione y Esclusione.
. I canoni di locazione commerciale previsti contrat-
tualmente, ma non riscossi, non devono essere dichia-
rati e tassati se il provvedimento di convalida dello
sfratto è antecedente alla scadenza del termine di pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno
f‌inanziario in questione. (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633,
art. 6) (1)
(1) La pronuncia in epigrafe risulta allineata al principio espresso da
Cass. civ. 7 maggio 2003, n. 6911, in questa Rivista 2003, 305.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto innanzi la Commissione Tribu-
taria Provinciale di Frosinone la Sig.ra Mariotti Rossa-
na contesta l’avviso di accertamento n° 250TJ5M000653
emesso dall’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di
Pescara con cui si accerta, per l’anno f‌inanziario 2009, un
reddito imponibile di € 22.117,00 desunto dal contratto di
locazione redatto il 3 novembre 2008 e registrato a Frosi-
none il 19 dicembre 2008 al n° 6928.
La ricorrente sostiene che per l’anno 2009 ha dichia-
rato solamente le somme versate a titolo cauzionale in
quanto il conduttore non ho versato alcun canone tanto da
costringere la stessa a richiedere in data 23 marzo 2010 al
Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale,
lo sfratto per morosità; provvedimento emesso in data 11
maggio 2010 con ordinanza 486/2010.
Con costituzione in giudizio dell’11 febbraio 2010 l’A-
genzia delle Entrate chiede la conferma dell’operato f‌i-
scale in quanto, trattandosi di immobili commerciali, il
canone di locazione doveva comunque essere dichiarato
f‌intanto che non fosse intervenuta la risoluzione del con-
tratto. Con successive memorie del 3 aprile 2015 la ricor-
rente oltre ad insistere sulla illegittimità dell’avviso di
accertamento impugnato contesta l’assenza dei poteri del
Capo Team Sabrina Amato che ha sottoscritto l’atto pur
non essendo Dirigente.
La Commssione osserva
L’Agenzia delle Entrate sostiene che la mancata per-
cezione del canone locativo per morosità del conduttore
non esenta la Sig.ra Mariotti dall’obbligo di dichiarare il
reddito risultante da contratto di locazione registrato a
Frosinone il 19 dicembre 2008.
Questo Organo giudicante, considerato che la ricorrente
in data 23 marzo 2010 ha presentato al Tribunale civile di
Velletri l’intimazione di sfratto per morosità al conduttore
dell’immobile di cui al contratto innanzi citato e che lo stes-
so Tribunale in data 11 maggio 2010 ha emesso ordinanza di
convalida di sfratto (n° 486/2010) ritiene che la ricorrente
abbia l’obbligo di dichiarare per l’anno 2009 solamente le
somme che ha effettivamente incassato (tre mensilità) in
quanto il provvedimento dell’autorità giudiziaria è antece-
dente alla scadenza della presentazione della dichiarazione
dei redditi per l’anno f‌inanziario in oggetto.
In concreto il canone previsto contrattualmente ma
non riscosso, non deve essere dichiarato dalla ricorrente
in presenza del provvedimento di convalida di sfratto da
parte del Tribunale di Velletri.
Tale decisione del resto risulta essere in linea con la
sentenza della Corte di cassazione n° 6911 del 7 maggio
2003. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Com-
missione accoglie il ricorso mentre ritiene che sussistano
giusti motivi por la compensazione delle spese di giudizio.
(Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO
SEZ. XXV, 17 APRILE 2015, N. 3529
PRES. BRILLO – EST. BARBATA – RIC. X C. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
Contratto di locazione y Registrazione y C.d. ce-
dolare secca y Foresteria y Conduttore che agisca
nell’esercizio di un’attività di impresa y Applicabi-
lità y Sussiste.
. Il regime forfettario della c.d. cedolare secca è appli-
cabile anche nel caso in cui il conduttore dell’immo-
bile sia un’impresa che lo aff‌itti per ospitarvi i propri
dipendenti (c.d. uso foresteria). (d.l.vo 14 marzo 2011,
n. 23, art. 3) (1)
(1) Quella in epigrafe costituisce la seconda pronuncia - dopo quella
emessa di Comm.Trib. Prov. Reggio Emilia 4 novembre 2014, n. 470
- che smentisce la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale il
regime della cedolare secca sugli aff‌itti non troverebbe applicazione
per gli immobili locati a soggetti che agiscano nell’esercizio di atti-
vità di impresa o di arti e professioni, anche in caso di successiva
locazione da parte di questi ultimi per f‌inalità abitative.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra X di Milano, con ricorso notif‌icato in data 31
ottobre 2013 alla Direzione Provinciale II di Milano, chiede

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