Commissione tributaria provinciale di Reggio-Emilia sez. III, ord. 10 marzo 2015, n. 73

Pagine324-324
324
giur
3/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
Commissione tributAriA provinCiAle
di reggio-emiliA
sez. iii, ord. 10 mArzo 2015, n. 73
pres. ed est. montAnAri – est. montAnAri – riC. AgenziA per lA
risCossione C. y
Riscossione delle imposte y A mezzo ruoli (tri-
buti diretti) y Riscossione coattiva (espropriazione
esattoriale) y Ipoteca legale y Iscrizione y Unico im-
mobile del contribuente, adibito ad uso abitativo
ed ove lo stesso risieda anagraf‌icamente y Procedu-
ra espropriativa y Illegittimità.
. Benché, ai sensi dell’art. 77, comma 1 bis, D.P.R. n.
602/73, l’Agente della Riscossione sia facoltizzato ad
iscrivere ipoteca legale sugli immobili del contribuen-
te, tuttavia deve ritenersi illegittima l’espropriazione
intrapresa sull’unico immobile del debitore, adibito ad
uso abitativo ed ove lo stesso risieda anagraf‌icamente.
(d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76; d.p.r. 29 set-
tembre 1973, n. 602, art. 77; d.l.vo 31 dicembre 1992, n.
546, art. 47) (1)
(1) Non si rinvengono precedenti editi in termini.
La Commissione
- letto l’atto impugnato con cui l’Agente per la Ri-
scossione comunica al ricorrente di avere, con nota n.
15555/2077 del 23 settembre 2014, provveduto ad iscrivere
ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare
di Reggio Emilia dell’Agenzia del Territorio su immobili
di sua proprietà, ed in cui lo invita al totale pagamento
del suo debitore per imposte, addizionali, sanzioni ed in-
teressi, ammontante complessivamente ad euro 93.553,56,
informandolo altresì che, in mancanza di tale pagamento,
procederà alla vendita all’asta degli immobili in questione
ai sensi degli artt. 76 e 77 D.P.R. n. 302/73;
- considerato che: ai sensi dell’art. 77 cit., comma 1
bis, l’Agente della Riscossione è, sì, facoltizzato ad iscri-
vere ipoteca, “anche al solo f‌ine di assicurare la tutela
del credito da riscuotere”, “purché l’importo complessivo
del credito per cui si procede non sia inferiore comples-
sivamente a ventimila euro”, ma non può, ai sensi del cit.
art. 76, comma 1, lett. a), “dar corso all’espropriazione se
l’unico immobile del debitore . . . è adibito ad uso abitativo
e lo stesso vi risiede anagraf‌icamente”; dagli atti del fa-
scicolo processuale risulta provato come l’immobile de
quo rientri nella fattispecie di cui al cit. artt. 76, comma
1, lett. a); pertanto, risulterebbe del tutto illegittima la
procedura espropriativa minacciata dall’Agenzia per la
Riscossione; sussistono, nella fattispecie concreta dedotta
in giudizio, gli estremi di cui all’art. 47, comma 1, D.L.vo
546/92, concretizzandosi il danno grave ed irreparabile in
re ipsa, posto che l’immobile de quo è, l’unica, abitazione
del ricorrente ed emergendo, dalla narrativa di cui sopra,
il fumus boni juris;
- in accoglimento dell’istanza cautelare inibisce al-
l’Agenzia della Riscossione di dar corso alla procedura
espropriativa di cui in narrativa.
Fissa per la discussione del merito l’ud. del 26 maggio
2015, n. 9 e segg. intimando le parti ad essere presenti
senz’altro avviso.
Si notif‌ichi alle Parti ed al Servizio di Pubblicità Immo-
biliare dell’Agenzia del Territorio.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT