Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sez. II, 30 settembre 2014, n. 422
Pagine | 206-207 |
206
giur
2/2015Arch. loc. e cond.
MERITO
sere state satisfattive per entrambe) in complessivi euro
12.440,00 di cui:
(i) euro 1.120,00 dovuti a titolo di risarcimento per le
mensilità non corrisposte di marzo e aprile 2012 (euro
560,00 per due mensilità);
(ii) euro 11.320,00 a titolo di differenze fra il risarci-
mento dovuto per le mensilità dal mese di maggio 2012
ad oggi 16 mese di maggio 2014 (euro 12.880,00 ; euro
560,00 al mese per 23 mensilità, oltre euro 280,00 per i
primi 16 giorni di maggio 2014) e quanto dalla conduttrice
corrisposto da maggio a ottobre 2012 (Euro 720,00 euro
120,00 al mese per Euro mensilità), detratti, altresì, euro
1.120,00 già corrisposti a titolo di caparra, come richiesto
in ricorso.
Peraltro, poiché l’obbligazione risarcitoria integra pur
sempre un debito di valore, nella quantificazione della
stessa deve tenersi conto della svalutazione monetaria so-
pravvenuta fino alla data della liquidazione: segnatamente
il risarcimento riveste natura e svolge funzione sostitutiva
del nocumento subito e deve avere ad oggetto l’intero
pregiudizio che è derivato al danneggiato in quanto il ri-
sarcimento è diretto alla completa restitutio in integrum
del patrimonio di quest’ultimo.
Per l’effetto, dunque, la somma di cui sopra (ovvero
euro 12.440,00) dovrà costituire oggetto di rivalutazione
monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dal
giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (ossia nella
specie dal 1 marzo 2012) e fino alla data della presente
sentenza. Sono, altresì, dovuti gli interessi compensativi
da corrispondersi e calcolarsi anno per anno sulla somma
via via rivalutata con la decorrenza sopra indicata. B, al-
tresì, dovuto il risarcimento del danno in misura pari ad
euro 560,00 per ogni mensilità sino all’effettivo rilascio.
È, inoltre, dovuta a titolo di risarcimento degli ulte-
riori danni patrimoniali la somma di euro 3.642,09, che si
liquida all’attualità, di cui euro 258.68 a titolo di fatture
Enel, euro 304,00 per oneri condominiali, euro 49,07 per
consumi idrici, euro 512,44 per n. 2 biglietti aerei, euro
201,00 per autentica procure, euro 268,50 per pernottare
euro 48,40 per spese di mediazione.
Infine spetteranno gli interessi legali ai sensi dell’art.
1282 c.c,. sulle complessive somme così calcolate dalla
data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo, con la precisazione che il pagamento
andrà eseguito in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133
D.P.R. 115/2002. (Omissis)
commissione tributAriA provinciAle
di reggio emiliA
sez. ii, 30 settembre 2014, n. 422
pres. ed est. crotti – ric. X
Tributi erariali diretti y Redditi fondiari y Reddito
dei fabbricati y Tassazione y Imputazione soggettiva
non percepiti y Procedimento di convalida di sfratto
y Coincidenza tra l’anno della mancata percezione
dei canoni e quello della convalida dello sfratto y
Dichiarazione della sola rendita catastale y Legitti-
mità y Equivalenza rispetto al meccanismo dell’ap-
plicazione del credito di imposta y Sussiste.
. In tema di locazione commerciale, laddove la con-
valida di sfratto cui fa riferimento l’art. 1, ultimo
periodo, D.P.R. n. 917/86 sia intervenuta nello stesso
anno nel quale non si sono percepiti i canoni locativi,
deve ritenersi che il contribuente possa - in luogo del
meccanismo dell’applicazione del credito di imposta
espressamente previsto dalla suddetta norma - legitti-
mamente optare per l’esclusione dal reddito dei canoni
non percepiti, dichiarando la sola rendita catastale
dell’immobile concesso in locazione. (d.p.r. 2 dicembre
1986, n. 917, art. 26; l. 27 luglio 2000, n. 212) (1)
(1) Importante decisione in merito alla quale non si rinvengono
precedenti editi.
svolgimento del processo
Il Centro Operativo di Pescara ha proceduto al con-
trollo della posizione fiscale del (omissis) per l’anno
2008, contestando l’irregolare dichiarazione di canoni di
locazione percepiti da un contralto ad uso commerciale e,
pertanto, ha emesso e notificato in data 9 settembre 2013
ravviso di accertamento di cui all’oggetto. Parte ricorrente
non avrebbe sottoposto a tassazione un canone di affitto
di natura commerciale in quando l’inquilino, nel medesi-
mo periodo di imposta di percezione, avrebbe eseguito lo
sfratto. Il contribuente ha presentato in data 22 ottobre
2013 ricorso con istanza avverso l’avviso di accertamento,
eccependone l’infondatezza sulla base di varie argomenta-
zioni, fra le quali, le più significative, nullità della notifica,
mancanza di sottoscrizione dell’atto opposto, regolarità
della dichiarazione dci redditi.
motivi dellA decisione
A parere dell’ufficio l’atto impugnato è stato effica-
cemente notificato al contribuente come dimostrato dal
fatto che lo stesso ne ha avuto conoscenza ed ha potuto,
seppur con argomentazioni palesemente infondate, conte-
stare e controbattere a quanto ivi contenuto. Di diverso
parere il Collegio.
L’articolo 148 del codice di procedura civile condiziona
l’avvenuta esecuzione della notificazione alla relazione che
“ufficiale giudiziario, cui essa è demandata, appone “in cal-
ce all’originale e alla copia dell’atto.”. L’atto opposto appare
privo della “relata di notifica”, ragione per la quale è giuridi-
camente inesistente. L’ Agenzia è ricorsa alla notificazione
di cui all’articolo 14 della Legge 20 novembre 1982, n. 890
che rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 26, 45 e seguenti
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 set-
tembre 1973 n. 600. Secondo la consolidata giurisprudenza
di questa Commissione l’Ufficio non ha operato mediante i
soggetti abilitati ex art. 26 comma 1 D.P.R. 602/73. L’avviso
di accertamento è disciplinato dalle norme previste dal
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA