Commissione tributaria provinciale di Novara sez. VI, ord. 7 ottobre 2014, n. 240

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Arch. loc. e cond. 2/2015
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
commissione tributAriA provinciAle
di novArA
sez. vi, ord. 7 ottobre 2014, n. 240
pres. ed est. scAfi – ric. fAbris c. Ag. entr. dir. prov. di novArA
Tributi erariali diretti y Imposta sul reddito dei
fabbricati y Reddito imponibile y Immobili ricono-
sciuti di interesse storico o artistico y Criteri di
determinazione y Art. 11, comma 2, L. n. 413/1991
y Applicazione della minore tra le tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è collocato il fabbricato y L. 26 aprile
2012, n. 44, di conversione, con modif., del D.L. 2
marzo 2012, n. 6 y Abrogazione del menzionato art.
11, comma 2, L. n. 413/1991 e introduzione di una
nuova e meno favorevole disciplina in materia di
tassazione y Disciplina introdotta in sede di conver-
sione del decreto legge y Contrasto con l’art. 77,
comma 2, Cost. y Questione rilevante e non manife-
stamente infondata di legittimità costituzionale.
. È rilevante e non manifestamente infondata - con rife-
rimento all’art. 77, secondo comma, Cost. - la questione
di legittimità costituzionale della legge 26 aprile 2012,
n. 44, di conversione, con modif‌icazioni, del D.L. 2 mar-
zo 2012, n. 6 (recante “Disposizioni urgenti in materia
di semplif‌icazioni tributarie, di eff‌icientamento e po-
tenziamento delle procedure di accertamento”), nella
parte che ha inserito all’art. 4 di quest’ultimo decreto
la meno favorevole disciplina in materia di imposizione
diretta sugli immobili di interesse storico o artistico di
cui ai commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, creando un
difetto di omogeneità e, quindi, di nesso funzionale,
tra le disposizioni del decreto-legge e quelle di cui ai
commi medesimi. (Mass. Redaz.) (l. 30 dicembre 1991,
n. 413, art. 11; l. 26 aprile 2012, n. 44) (1)
(1) Questione nuova.
svolgimento del processo
Con istanza presentata in data 20 maggio 2013 all’Agen-
zia delle entrate - Direzione provinciale di Novara, il sig.
Valentino Fabris aveva richiesto il rimborso di somme
versate e asseritamente non dovute per l’anno di imposta
2012, per complessivi euro 50.610,00 a titolo di IRPEF ed
euro 3.470,00 a titolo di addizionale regionale all’IRPEF,
tutte riferite al reddito riveniente dalla locazione di immo-
bili di sua proprietà siti nella città di Verona.
Con successivo ricorso consegnato il 6 settembre 2013
direttamente all’uff‌icio resistente e ritualmente deposita-
to presso la segreteria di questa commissione il medesimo
contribuente impugnava il silenzio rif‌iuto formatosi in
relazione alla menzionata istanza di rimborso.
A sostegno della propria istanza il ricorrente rappre-
sentava che gli immobili di sua proprietà erano conside-
rati di interesse storico ed artistico ai sensi della legge 9
giugno 1939, n. 1089 (oggi decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42) e richiamava le disposizioni di favore di cui
all’art. 11, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
secondo le quali il reddito degli immobili vincolati doveva
essere determinato mediante l’applicazione della minore
tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
Nel ricorso veniva quindi posta in dubbio la legittimità della
legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del decreto legge 2
marzo 2012, n. 6, nella parte in cui - con il comma 5-quater
dell’art. 4 - abrogava il menzionato comma 2 della legge n. 413
del 1991, introducendo - con i successivi commi 5-sexies e
5-septies - una nuova (e meno favorevole) disciplina in mate-
ria di tassazione, applicabile dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2011, ritenuta in contrasto
con gli articoli 9, comma 2 (tutela del patrimonio storico ed
artistico della Nazione), 3 e 53 (eguaglianza tra i cittadini e
contributo alle spese pubbliche in ragione della - capacità con-
tributiva), 81, comma 4 (copertura f‌inanziaria delle leggi) e
77, comma 2 (limiti alla decretazione d’urgenza).
Parte ricorrente chiedeva pertanto, tra l’altro, di
rimettere gli atti alla Corte costituzionale per sollevare
questione di legittimità costituzionale, sotto i prof‌ili di cui
sopra, delle descritte modif‌iche legislative introdotte dalla
legge n. 44 del 2012 in materia di tassazione dei redditi da
immobili riconosciuti di interesse storico o artistico.
motivi dellA decisione
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991
il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico veniva «in ogni caso», indipendentemente dalla
misura dei canoni di locazione eventualmente riscossi,
determinato, «mediante l’applicazione della minore tra le
tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona cen-
suaria nella quale è collocato il fabbricato».
Tale disciplina è stata profondamente modif‌icata dalla
legge n. 44 del 2012, di conversione del decreto-legge n.
6 del 2012 (quest’ultimo recante «Disposizioni urgenti in
materia di semplif‌icazioni tributarie, di eff‌icientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento»), con la

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