Commissione tributaria provinciale di Brescia sez. V, 4 aprile 2014, n. 365

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giur
1/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
commissione tributAriA provinciAle
di bresciA
sez. v, 4 Aprile 2014, n. 365
pres. X – est. X – ric. X c. AGenziA entrAte bresciA
Tributi erariali diretti y Imposta sul reddito
dei fabbricati y Base imponibile y Immobile ad uso
diverso dall’abitativo y Locazione y Risoluzione in
virtù di clausola risolutiva espressa y Rilevanza ai
f‌ini della tassazione del reddito
. Benché in caso di locazione di immobili ad uso diverso
dall’abitativo il canone vada dichiarato anche se non
percepito, ove il contratto si risolva, in virtù di una
clausola risolutiva espressa, per morosità, è f‌ino alla
data della risoluzione che il contribuente dovrà di-
chiarare, e quindi assoggettare a tassazione, i redditi
percepiti o meno, non esistendo più, successivamente,
alcun contratto di locazione valido. (d.p.r. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 23; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 33; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34; d.p.r. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 118; d.p.r. 22 dicembre 1986,
n. 917, art. 134) (1)
(1) Puntuale applicazione del principio espresso dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza 26 luglio 2000, n. 362, in questa Rivista
2000, 864.
Il sig. X ricorre avverso avviso di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Entrate di Brescia, con il quale venivano
rideterminati i redditi da fabbricato dichiarati per l’anno
2008, aumentandoli da € 14.131.00 dichiarati a 35.035,00
accertati. Tale avviso nasce dall’imputazione per l’anno in
oggetto di redditi da fabbricati su contratti di locazione
risolti e cessati nel corso dell’anno 2008, ma, invece, con-
teggiati per tutto l’anno. Ritiene il ricorrente, invece, che
ciò non dovesse essere fatto, in quanto i contratti oggetto
di accertamento, due, si erano risolti di diritto. I contrat-
ti di locazione, infatti, prevedevano espressamente che in
caso di mancato pagamento lo stesso si sarebbe immedia-
tamente risolto con la riconsegna immediata dei locali, e
quindi in questo momento anche l’assoggettamento a tas-
sazione doveva interrompersi. Resiste l’Uff‌icio con motiva-
zioni che non appaiono condivisibili. Infatti, giustamente
viene affermato dall’Uff‌icio che, per quanto riguarda gli
immobili per uso diverso da quello abitativo, il canone di
locazione va dichiarato, anche se non percepito, ma nel
caso in esame a fronte dì una clausola risolutiva espres-
sa del contratto, è f‌ino a tale data che il contribuente do-
vrà dichiarare e quindi assoggettare a tassazione i redditi
percepiti o no, non esistendo più successivamente, alcun
contratto di aff‌itto valido. Nel caso di specie, la riconse-
gna dell’immobile, avvenuta in tempi molto lunghi e non
immediata, non può essere indice di alcun tipo di reddito,
ma anzi ha rappresentato un danno per il ricorrente, che
non è potuto rientrare in possesso degli immobili in tempi
brevi, in modo da consentirgli, eventualmente, di poterli
nuovamente aff‌ittare. Di conseguenza il ricorso può essere
accolto, con la conseguente condanna per la parte soc-
combente alla refusione delle spese di lite che si liquidano
in € 1.000,00. (Omissis)

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