MAESTRALE 3 S.R.L. COMMERCIO E FINANZA S.P.A. LEASING E FACTORING -

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (in seguito, il "Testo Unico Bancario"). Con riferimento all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5 agosto 2010, Maestrale 3 S.r.l. (in seguito, l'"Acquirente" o "Maestrale 3") comunica che in data 22 maggio 2013 ha acquistato pro soluto da Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring (in seguito, "Commercio e Finanza"), ai sensi del contratto di cessione concluso con Commercio e Finanza e Maestrale S.r.l. in data 2 Agosto 2010 e successivamente modificato ed integrato (in seguito, il "Contratto di Cessione"), i crediti (in seguito, i "Crediti") derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing finanziario) stipulati da Commercio e Finanza, in qualita' di concedente, con i propri clienti utilizzatori (in seguito, i "Contratti di Locazione") che alla data del 15 maggio 2013 (in seguito, la "Data di Valutazione"), salvo ove di seguito diversamente indicato, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: (i) i relativi canoni siano denominati in Euro;

(ii) abbiano ad oggetto autoveicoli, beni strumentali, veicoli di targato commerciale e pesante e beni immobili, con esclusione di navi e aeromobili;

(iii) siano stati stipulati a partire dal 1 gennaio 2000 (incluso) e abbiano a oggetto beni ubicati o registrati in Italia;

(iv) siano stati stipulati con utilizzatori che alla data di stipulazione del relativo Contratto di Locazione erano residenti (in caso di persone fisiche) o avevano sede legale (in caso di persone giuridiche) in Italia;

(v) prevedano l'obbligo in capo al relativo utilizzatore di effettuare i pagamenti previsti nella misura e alle scadenze stabilite contrattualmente, anche qualora il bene oggetto del contratto non funzioni, sia inutilizzabile per vizi palesi o occulti, o non sia a disposizione dell'utilizzatore per motivi non imputabili a Commercio e Finanza (c.d. "net lease");

(vi) il cui ammontare del debito residuo in linea capitale sia maggiore di Euro 100,00 e non superiore ad Euro 4.950.000,00;

(vii) in relazione ai quali: (a) almeno un canone sia stato pagato;

(b) non vi siano canoni scaduti e non pagati;

(viii) in caso di Contratti di Locazione relativi a autoveicoli: (a) la durata originaria di tali contratti non sia superiore a 60 mesi;

(b) la durata residua di tali contratti non sia superiore a 59 mesi;

(c) il "Prezzo di Riscatto" del bene non ecceda il 20% del relativo "Prezzo d'Acquisto";

(d) il canone iniziale sia pari almeno all'1% dell' ammontare del debito residuo in linea capitale alla data di stipulazione del relativo Contratto di Locazione. (ix) in caso di Contratti di Locazione relativi a beni strumentali: (a) la durata originaria di tali contratti non sia superiore a 84 mesi;

(b) la...

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