Commercio elettronico e tutela del consumatore

AutoreAlberto Maria Cambino
Pagine177-188

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@1. Iniziamo con il definire le espressioni con cui è titolata questa relazione.

@@Commercio elettronico.

Come è noto, Internet non nasce come mezzo per attuare rapporti economici, ma come strumento di comunicazione. E un dato che occorre tenere presente per lo studio del sistema normativo, che mira alla tutela, o, vorrei dire, "alle tutele" del consumatore.

Nel corso degli anni, accanto all'utilizzo del sistema della rete, quale medium communicandi, si affaccia però un utilizzo economico. A dire: cominciano ad essere offerti servizi, beni; vi è circolazione di ricchezza anche attraverso la Rete.

Il primo problema per il giurista è quello di identificare quali relazioni siano da annoverare tra i rapporti "di cortesia"; quali, invece, tra quelli "a titolo gratuito", là dove assumano profili di giuridicità; infine, quali siano rapporti "a titolo oneroso".

In chiave pragmatica, si è detto: i rapporti a titolo gratuito in Internet non esistono; esistono rapporti di mera cortesia e rapporti a titolo oneroso.

Questa prima osservazione deriva dalla difficoltà oggettiva di identificare la giuridicità di un'offerta telematica, là dove non vi sia un esborso da parte dell'utente, del fruitore del servizio.

Immaginiamoci, prima di partire per un viaggio, di chiedere ad un corrispondente via Internet informazioni sul tempo in Australia. L'erroneità della sua risposta, che implica dei costi, magari semplicemente il riacquisto del vestiario, purtuttavia non ci porterebbe a citare in giudizio il nostro maldestro informatore. Ma se queste informazioni le avessimo chieste a un istituto di meteorologia, operante su un sito Internet, là dove le informazioni fossero state errate avremmo potuto legittimamente chiedere il risarcimento dei danni?

Sì, se ci fosse stato un pagamento; no, se questo pagamento non fosse avvenuto: quale giudice avrebbe infatti accolto la nostra istanza?

La metamorfosi della Rete da un iniziale parallelismo tra le due situazioni di comunicazione di informazioni e di scambio economico ha Page 178 comportato oggi la necessità di creare una rete soltanto per rapporti economici.

@@Tutela del consumatore.

Dunque, direi "tutele" del consumatore. Il consumatore, infatti, si pone, dinanzi alla Rete, in vesti differenti.

@@Risparmiatore.

Artt. 30 e 32 d. Igs. 24 febbraio 1998, n. 58, ed. Testo Unico della finanza, ove ci si riferisce ad un soggetto sì "cliente", ma che investe il denaro attraverso la Rete. Rispetto alle tecniche comunicative, indicate dal regolamento di attuazione n. 11522 del 1998 emanato dalla Consob, vi sono dei criteri che possono estendersi ad ampio raggio a tutto lo scenario del commercio elettronico.

@@Cittadino.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il fatto che, oggi, nonostante sia stato attuato il sistema della firma digitale, venga valorizzata l'archiviazione in chiave ottica sul supporto fisico, significa che ancora c'è necessità di un originale e di una copia. La prassi chiede certezza, che si consegue con la conservazione del dato informatico in un supporto tangibile. Ciò dà fiducia al consumatore, che in questo caso è il cittadino, è l'utente del servizio che viene offerto dalla Pubblica Amministrazione, La tecnologia della firma digitale non offre all'evidenza garanzie maggiori.

Quindi, "consumatore come acquirente", "contraente debole". Su questo scenario considererei, con i limiti delle semplificazione tre filoni normativi,

Il primo riguarda la tutela della riservatezza; ci si riferisce alla tutela dei dati personali, alla, privacy nelle telecomunicazioni.

Un secondo filone riguarda la tutela della cosiddetta "presa di coscienza". Il fenomeno si muove dalla contrattazione a sorpresa a quella che potremmo definire della contrattazione "con mezzi tecnologici non consueti all'utente", dei quali, dunque, non si ha quella dimestichezza abituale propria dell'utilizzo di un mezzo tradizionale.

Nell'ambito di questo filone s'inseriscono: la normativa - ormai risalente! - delle vendite fuori dei locali commerciali (d. Igs. n. 50 del 1992) -sebbene tale legge già aveva considerato all'art. 9 l'ipotesi dei contratti a distanza; la proposta di direttiva comunitaria sul commercio elettronico; la direttiva n. 97/7, adesso attuata dai decreto legislativo n. 185del 1999, sui contratti a distanza. Si aggiunga anche la normativa civilistica dei contratti su moduli e formulari, il D.P.R. n. 513 del 1997 sulla firma di-Page 179gitale e il regolamento Consob già richiamato di attuazione del Testo unico sulla finanza, relativamente alla parte della contrattazione a distanza, che viene in questo caso individuata nell'ambito dell'unico genus dell'offerta fuori sede.

Poi, ci sono altre normative di settore, si pensi alla subfornitura e alla multiproprietà, che hanno norme di protezione della presa di coscienza.

Un terzo filone racchiude l'aspetto dell'equità negoziale: le clausole vessatorie di tradizione codicistica, le clausole vessatorie introdotte con la novella degli artt. 1469 bis ss. cc. e, ancora, le leggi speciali sulla subfornitura e sulla multiproprietà, nell'ambito delle quali si propone appunto anche un problema di equità negoziale.

@2. I provvedimenti normativi che più interessano questa relazione, sono quelli relativi all'attuazione della direttiva sulle vendite a distanza, cioè il d. Igs. 22 maggio 1999, n. 185, e la proposta di direttiva comunitaria sul commercio elettronico, come da ultimo...

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