DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 41 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. (13G00082)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonche' considerate le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE, al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta. 1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente: «4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.». 2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente: «6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalita' di applicazione.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana...

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