DELIBERAZIONE 18 marzo 2009 - Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell''articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 120/09/CONS). (09A04137)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 18 marzo 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il Titolo II «Approvazione delle linee guida»;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformita' delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota in data 22 gennaio 2009 (registrata al n. prot. 4450 del 23 gennaio 2009) con cui la Lega italiana calcio professionistico ha trasmesso all'Autorita' la versione definitiva delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di calcio di prima e di seconda divisione e agli eventi correlati, approvate in data 15 dicembre 2008 con le maggioranze previste dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che recepiscono almeno in parte, i rilievi formulati dall'Autorita';

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorita' in data 29 gennaio 2009 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio sopra descritto, non e' pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che il testo delle linee-guida cosi' come presentato dalla Lega Pro, risultando sostanzialmente aderente ai principi e alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, presenta le seguenti criticita':

  1. quanto al regime dei diritti rimasti invenduti, che ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 9/2008 possono essere oggetto di autonome iniziative commerciali da parte delle singole societa' sportive;

  2. quanto alla mancata previsione di un termine per l'esercizio del diritto di cui all'art. 11, comma 3 da parte della singola societa' sportiva;

  3. quanto alla mancata precisazione del quantum di popolazione per la copertura della trasmissione in tecnologia digitale terrestre;

  4. quanto alla mancata precisazione degli standard produttivi;

  5. quanto alla individuazione dei diritti di natura secondaria e alle autonome iniziative commerciali spettanti alle singole societa' sportive;

  6. quanto alla mancata esplicita esclusione dei diritti da esercitare nelle piattaforme emergenti dall'ambito delle linee-guida;

    Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti raccomandazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008 avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti:

  7. si riafferma che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;

  8. si ribadisce l'assoluta necessita', al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al piu' generale principio di tutela della competitivita' delle procedure di assegnazione, che si dia rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando che qualora anche l'ultima procedura competitiva dovesse avere esito negativo, la singola societa' sportiva avra' diritto di licenziare i diritti audiovisivi, primari e secondari, relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta) quale oggetto di autonome iniziative commerciali in forma non esclusiva e in parallelo con la commercializzazione della Lega Pro, salvo che, per effetto di una specifica delibera assunta da tutte le societa' sportive della stessa Legali a Pro, non siano deliberate nuove linee guida, per ulteriori procedure competitive ai fini della commercializzazione esclusivamente in forma centralizzata, da sottoporre a nuova procedura di approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto, ovvero s'intenda procedere in base al disposto dell'art. 13 del decreto ad una distribuzione diretta attraverso un proprio canale o...

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