Commento all'art. 171 C.d.A. in materia di trasferimento di proprietà del veicolo

AutoreNatale Callipari
CaricaAvvocato foro di Verona
Pagine379-381
379
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
Dottrina
COMMENTO ALL’ART. 171 C.D.A.
IN MATERIA DI TRASFERIMENTO
DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO (1)
di Natale Callipari(*)
(1) Questo contributo dottrinale è tratto dall’Opera “Commentario
al Codice delle assicurazioni - RCA e tutela legale” a cura del prof. GIOR-
GIO GALLONE.
SOMMARIO
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo. 2. La risoluzione
del contratto. 3. La cessione del contratto di assicurazione. 4.
La sostituzione del contratto di assicurazione. 5. Il mancato
esercizio della scelta da parte dell’alienante.
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo
L’ art. 171 del Codice delle Assicurazioni private disci-
plina gli effetti che il trasferimento di proprietà del veicolo
o del natante produce sul contratto di assicurazione e sul
rapporto con esso creato. In particolare, la norma stabili-
sce che, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo
o del natante, spetta all’assicurato effettuare una scelta,
irrevocabile una volta compiuta, fra tre possibili alterna-
tive: risolvere il contratto di assicurazione con effetto dal
perfezionamento del trasferimento di proprietà; cedere il
contratto di assicurazione all’acquirente; sostituire il con-
tratto per l’assicurazione di altro veicolo di sua proprietà,
previo eventuale conguaglio del premio.
In passato, l’ipotesi in esame era disciplinata dall’art. 8
della L. 990 del 1969, a mente del quale “il trasferimento
di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione
del contratto, salvo che l’alienante chieda che il contrat-
to, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso
valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo
eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida
per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del
certif‌icato relativo al veicolo o natante stesso”.
Il legislatore, introducendo questa triplice opzione, ha
inteso ampliare le possibilità dell’assicurato, def‌inendo gli
effetti del trasferimento come il portato di una scelta irre-
vocabile manifestata dall’alienante. La previsione non solo
determina un allargamento del ventaglio di conseguenze
che potenzialmente si riverberano sul contratto per effetto
di eventi relativi all’ assicurato, ma comporta altresì una
tutela più ampia per l’alienante-assicurato. Quest’ultimo,
infatti, potrà porre f‌ine alla vicenda assicurativa e invo-
care, a fronte della risoluzione, che gli venga restituita la
quota premio versata ma non “consumata”.
Quanto alla qualif‌icazione giuridica da riconoscere alla
scelta irrevocabile dell’alienante, va rilevato come una
parte della dottrina ritenga inaccettabile la qualif‌icazione
di tale facoltà nei termini di una “condizione legale risolu-
tiva potestativa” (in questi termini, invece, S. SICA, Poliz-
ze più chiare per l’assicurato, in Guida al diritto. Il Sole
24 ore, dicembre 2005, dossier 11, 73). Più in particolare,
l’interpretazione della disposizione in commento dovrebbe
esser condotta nella ferma e ineludibile consapevolezza
che il contratto di assicurazione obbligatoria r.c.a. non è
sottoposto ad alcuna condicio iuris in qualche modo legata
al trasferimento della proprietà del veicolo. Non vi sareb-
be infatti alcun elemento nella previsione in parola che
autorizzi a pensare che il contratto di assicurazione o il
trasferimento della proprietà del veicolo risultino in alcun
modo “condizionati” (F. ZIGNANI, Commento sub art. 171,
in G. ALPA – P. ZATTI, Commentario breve al Codice Civi-
le. Leggi complementari, Padova, IV, 2009, 459).
L’ art. 171 semplicemente riconosce all’alienante un
diritto potestativo in virtù del quale può scegliere in modo
irretrattabile quali effetti si produrranno sul contratto
di assicurazione r.c.a.; contemporaneamente, la norma
tipizza questi possibili effetti, delineando la seguente
triplice alternativa: la risoluzione, la cessione o la sosti-
tuzione del contratto. Sotto il prof‌ilo della qualif‌icazione
giuridica sembra corretto, pertanto, l’orientamento che
ravvisa nella previsione normativa in commento una sem-
plice predeterminazione legale degli effetti conseguenti
al trasferimento della proprietà del veicolo assicurato (F.
ZIGNANI, ult. op. loco cit.).
Il carattere “irrevocabile” della scelta, inf‌ine, si spiega
agevolmente in considerazione della tutela dell’aff‌ida-
mento del destinatario dell’informativa, necessaria ed op-
portuna in vista della eventualità di un ripensamento da
parte dell’alienante (si pensi a cosa accadrebbe qualora
l’alienante dapprima scelga la cessione del contratto in
favore dell’acquirente e, in un secondo momento, revochi
tale determinazione, esponendo l’acquirente al rischio di
trovarsi privo della copertura assicurativa obbligatoria).
2. La risoluzione del contratto
Ai sensi della lettera a) dell’articolo in esame, la prima
scelta che il contraente può compiere è quella di risol-
vere il contratto a far data dal perfezionamento del tra-

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