Commento all'art. 172 C.d.A. in materia di diritto di recesso dal contratto di assicurazione

AutoreNatale Callipari
CaricaAvvocato Foro di Verona
Pagine469-470
469
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
Dottrina
COMMENTO ALL’ART. 172
C.D.A. IN MATERIA DI DIRITTO
DI RECESSO DAL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE (1)
di Natale Callipari (*)
(1) Questo contributo dottrinale è tratto dall’Opera “Commentario
al Codice delle assicurazioni - RCA e tutela legale” a cura del prof. GIOR-
GIO GALLONE.
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il recesso (comma 1). 3. La disdetta (comma
2). 4. Ulteriori meccanismi di tutela dell’assicurato.
1. Premessa
Il vincolo nascente dal contratto di assicurazione può
essere sciolto da entrambe le parti, per giusta causa o ad
nutum a seconda dei casi.
Dal lato dell’assicuratore il codice civile prevede alcu-
ne ipotesi di recesso per giusta causa, tutte bene o male
inerenti a comportamenti dell’assicurato o a variazioni del
rischio oggetto del contratto. Così, l’art. 1893 c.c. gli at-
tribuisce la facoltà sciogliere unilateralmente il rapporto
qualora l’assicurato abbia rilasciato dichiarazioni reticenti
o inesatte; i successivi artt. 1897, 1898 e 1926, inf‌ine, han-
no riguardo rispettivamente alle ipotesi in cui il rischio
sia diminuito, aumentato oppure modif‌icato per effetto
del cambiamento di professione dell’assicurato in ipotesi
di assicurazione sulla vita (in tal caso la nuova profes-
sione dovrà essere più rischiosa di quella precedente a tal
punto che l’assicuratore, rebus sic stantibus, non avrebbe
concluso il contratto).
Più in particolare, con riferimento all’aggravamento del
rischio potrà venire in rilievo qualsiasi comportamento o
“condizione” dell’assicurato che siano idonei ad aumentare,
in modo stabile e non meramente transitorio, il rischio di
sinistri. Così, ad esempio, nell’assicurazione r.c.a. assume-
ranno valore a tal f‌ine circostanze quali l’aumento di cilin-
drata del veicolo o l’assenza di manutenzione dello stesso.
Per converso, ed in modo del tutto speculare, si potrà
fare questione di diminuzione del rischio, ad esempio, in
ipotesi di riduzione dei componenti del nucleo familiare
potenziali utilizzatori del mezzo (M. ROSSETTI, L’assicu-
razione obbligatoria della RCA, Torino, 2010, 144 ss.).
Dal lato dell’assicurato, invece, è possibile menzionare
l’ipotesi prevista dall’art. 1926, comma 5, c.c. in materia di
scioglimento del contratto quale conseguenza della man-
cata adesione alla modif‌ica del contratto proposta dall’as-
sicuratore, così come la facoltà di recesso prevista dall’art.
169 del Codice delle assicurazioni in caso di liquidazione
coatta dell’impresa assicuratrice.
Quanto al recesso ad nutum dal contratto di assicura-
zione va considerata, accanto a quella dello scioglimento
del contratto di durata superiore ai cinque anni prevista
dall’art. 1899 c.c., l’ipotesi regolata dalla disposizione in
commento.
In particolare, l’art. 172 c.c. attribuisce all’assicurato la
facoltà di recedere dal contratto per variazioni tariffarie.
2. Il recesso (comma 1)
Nella prospettiva di garantire al consumatore una
maggiore libertà nella scelta dell’assicurazione a lui più
adatta, la norma introduce espressamente la facoltà di
recedere anticipatamente dal contratto in caso di varia-
zioni tariffarie. L’esercizio di tale facoltà, tuttavia, non si
riscontrava in modo frequente, quanto meno f‌ino al 2006,
dal momento che consumatore veniva a conoscenza della
variazione in aumento del premio soltanto alla scadenza
del contratto.
Al f‌ine di porre rimedio a tale situazione, il Regolamento
n. 4 del 2006 (art. 3) ha previsto l’obbligo a carico dell’as-
sicuratore di comunicare con un preavviso di almeno tren-
ta giorni rispetto alla scadenza del contratto l’ammontare
del premio previsto ai f‌ini del rinnovo della polizza (G.
VOLPE PUTZOLU, Commentario breve al diritto delle as-
sicurazioni, II ed., Padova, 2013, 674).
L’esercizio del diritto di recesso di cui alla disposizio-
ne in commento non è subordinato al rispetto di alcun
preavviso, in considerazione del fatto che l’impresa di as-
sicurazione dovrà ragionevolmente considerare a priori la
possibilità che il cliente receda (in tal senso, M. ROMA,
Commento all’art. 172, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Il
codice delle assicurazioni private. Commentario al D.lgs
7 settembre 2005, n. 209, Padova, 2007, 86).
Ad ogni modo, per espressa previsione normativa,
l’eff‌icacia del recesso deve ritenersi subordinata ad una
effettiva variazione tariffaria in aumento, la quale peral-
tro ecceda il tasso programmato di inf‌lazione e che non
costituisca il frutto dell’applicazione di regole poste nel
contratto e che abbiano ad oggetto “evoluzioni” del premio
al ricorrere di determinate circostanze (in quest’ultimo

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