Commento all'art. 170 bis C.D.A. in materia di durata massima del contratto di assicurazione R.C.A.

AutoreNatale Callipari
CaricaAvvocato foro di Verona
Pagine575-576
575
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
Dottrina
COMMENTO ALL’ART. 170 BIS
C.D.A. IN MATERIA DI DURATA
MASSIMA DEL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE R.C.A.
di Natale Callipari ( *)
SOMMARIO
I. Premessa. II. Analisi della fattispecie.
I. Premessa
La disposizione in commento, introdotta dall’art. 22,
comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modif‌icazioni con. L. 17 dicembre 2012 n. 221, deve es-
sere razionalmente collocata nel quadro di una f‌inalità
di sempre maggiore tutela del consumatore. A tal f‌ine, il
legislatore ha posto norme specif‌iche in materia di durata
massima del contratto di assicurazione r.c.a., così come ha
contemporaneamente sancito il divieto di clausole auto-
matiche di rinnovo dello stesso e previsto una proroga ex
lege di 15 giorni dalla scadenza.
Come è noto, la disciplina precedente trovava al con-
trario il proprio termine essenziale di riferimento nella
regola del rinnovo automatico del contratto alla scadenza
attraverso l’impiego dello schema oramai consolidato del
silenzio-assenso. Per evitare il rinnovo, al consumatore
non restava che manifestare in forma scritta una volontà
contraria entro il termine di quindici giorni prima della
scadenza del contratto (S. CAL, L’assicurazione obbliga-
toria, in G. BUFFONE (a cura di), Circolazione stradale
danni e responsabilità, Padova, I, 2012, 597).
La norma ha subito delle modif‌iche in sede di con-
versione, dal momento che il testo originario del decreto
legge non prevedeva la possibilità di mantenere in vigore
il contratto di assicurazione per i quindici giorni succes-
sivi alla sua naturale scadenza (la cd. “zona grigia”). In
effetti, tale mancanza avrebbe creato notevoli problemi
di coordinamento con la disciplina dell’art. 1901 c.c., che
consente il pagamento del premio di polizza anche suc-
cessivamente alla scadenza e f‌ino al quindicesimo giorno
successivo. Non solo. Poco agevole sarebbe stato anche
raccordare la previsione con quanto stabilito dall’art. 193
comma 3 C.d.S. che, nel prescrivere l’assicurazione ob-
bligatoria per gli utenti della strada, riduce la sanzione
pecuniaria a carico di coloro che ne siano privi, qualora il
premio venga corrisposto entro i quindici giorni successivi
alla sua scadenza.
II. Analisi della fattispecie
La nuova disposizione limita la durata del contratto di
assicurazione r.c.a. ad un anno, prevedendo tuttavia, su
richiesta dell’assicurato, la possibilità di un’estensione a
“un anno più una sua frazione”. Non è chiaro, in verità,
il signif‌icato dell’espressione utilizzata, dal momento che
tecnicamente una “frazione” non è altro che il rapporto tra
numeratore e denominatore. Ne consegue che, a rigore, il
contratto potrebbe avere la durata di un anno più 364/365
di un anno, addirittura raddoppiando in tal modo il limi-
te massimo stabilito dalla legge (G. VOLPE PUTZOLU,
Commentario breve al diritto delle assicurazioni, II ed.
Padova, 2013, 670).
Ad ogni modo, una volta scaduto il termine in parola,
il contratto di assicurazione, non potendo più essere ta-
citamente rinnovato, si estingue, con la conseguenza che
l’assicurato, al f‌ine di evitare tale conseguenza, sarà co-
stretto a rinnovare il contratto. L’impresa di assicurazione,
a questo proposito, è stata opportunamente resa destina-
taria dell’obbligo di comunicare al proprio assicurato la
scadenza della polizza con un preavviso di almeno trenta
giorni prima della scadenza del contratto. Al riguardo,
va però precisato che l’inosservanza di quest’obbligo non
può costituire una scusante in favore dell’assicurato che
continui a circolare privo della copertura assicurativa (ov-
viamente dopo la scadenza del contratto), in virtù dell’ob-
bligo di assicurazione obbligatoria imposto dall’art. 122 e
considerata altresì la mancanza di un’apposita sanzione a
carico dell’assicuratore inadempiente.
L’assicuratore sarà comunque tenuto a mantenere in
vigore il contratto per un periodo di “tolleranza” di quindi-
ci giorni dopo la scadenza dello stesso.
La ratio della previsione è quella di favorire una mag-
giore mobilità del mercato assicurativo reso troppo “sta-
gnante” dal meccanismo del rinnovo contrattuale tacito,
consentendo al consumatore di scegliere realmente la
propria compagnia assicurativa ogni anno o comunque
nell’arco di un arco temporale suff‌icientemente breve (M.
HAZAN, Il mercato assicurativo della comunicazione di-
gitale: analisi di una svolta e di una disciplina in cerca di
assetto, in Danno e Responsabilità, 2013, 5, 464). A questo
riguardo, è stato esattamente osservato che la previsione

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