Art. 126 Bis C.S.: commento alle modifiche apportate dal recentissimo D.L. N. 262/2006 Conv., con modif., nella L. N. 286/2006

AutoreCristiano Bruno
CaricaDottore in giurisprudenza. Ufficio contenzioso Polizia Municipale di Treviso
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L'articolo 2, comma 164, lett. a), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni nella L. 24 novembre 2006, n. 286 (pubblicato nella "Legislazione e prassi amministrativa" di questo stesso fascicolo), ridisegna la disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 126 bis, relativa alla patente a punti, riproponendo fedelmente le modifiche già una volta attuate con il D.L. n. 184/05 e venute meno per la successiva mancata conversione in legge di quest'ultimo.

In particolare il nuovo (e redivivo) quarto periodo del secondo comma dell'art. 126 bis dispone che «il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

La differenza saliente rispetto alla previgente disciplina è costituita non tanto dal prolungamento del termine da trenta a sessanta giorni per la comunicazione dei dati da parte del proprietario, quanto dalla espressa previsione che il suddetto termine decorre dalla data di notifica del verbale.

Nella formulazione antecedente, l'articolo 126 bis, a ben guardare, nulla prevedeva direttamente riguardo ai tempi ed alle modalità con cui gli organi di polizia erano tenuti ad inoltrare al proprietario l'invito a comunicare i dati.

Le ragioni che inducevano i medesimi organi a notificare la ridetta richiesta al proprietario congiuntamente al verbale di contestazione, imponendo a quest'ultimo di provvedere entro trenta giorni dalla data di notifica, poggiavano sui seguenti argomenti.

Poiché il secondo comma dell'art. 126 bis stabilisce che, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione 1, la P.A. deve comunicare all'anagrafe degli abilitati alla guida i dati del conducente, appare non arbitrario ritenere che il legislatore abbia implicitamente voluto dire che, alla data di definizione del procedimento, l'autorità procedente debba fare sempre in modo di trovarsi già in possesso dei dati in questione.

Non sarebbe, del resto, logico da parte del legislatore assegnare alla P.A. un termine di adempimento decorrente dalla definizione della contestazione se, a tale momento, l'incombenza dovuta non fosse perlomeno divenuta esigibile.

In base a tali considerazioni, la prassi dotata dalle amministrazioni - suggerita ed avallata anche da precise disposizioni ministeriali - era quella di notificare la richiesta al...

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