Commento all'art. 294 C.D.A. in materia di esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta

AutorePietro Savastano
CaricaAvvocato, foro de L'Aquila
Pagine91-96
91
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
Dottrina
COMMENTO ALL’ART. 294
C.D.A. IN MATERIA
DI ESERCIZIO DELL’AZIONE
DI RISARCIMENTO
NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA
IN LIQUIDAZIONE COATTA (1)
di Pietro Savastano (*)
(1) Questo contributo dottrinale è tratto dall’Opera "Commentario
al Codice delle assicurazioni - RCA e tutela legale", ed. La Tribuna, a cura
del Prof. GIORGIO GALLONE.
SOMMARIO
1. La fase stragiudiziale. 2. La raccomandata con avviso di ri-
cevimento. 3. Lo spatium deliberandi. 4. Le spese di assisten-
za stragiudiziale. 5. La proponibilità della domanda giudizia-
ria. 6. Prof‌ili costituzionali del II comma. 7. La legittimazione
passiva e la competenza per territorio. 8. L’opponibilità dei
provvedimenti giudiziali al Fondo di garanzia. 9. L’interven-
to della CONSAP – Fondo di garanzia. 10. La pubblicazione
del decreto di liquidazione coatta prima della formazione del
giudicato.
1. La fase stragiudiziale
Nella fase delle trattative il contradditore del danneg-
giato non è l’impresa designata, come previsto nel sistema
“ordinario” disciplinato dall’articolo 286 C.d.A., ma il com-
missario liquidatore, al quale gli aventi diritto devono ri-
volgere la domanda di risarcimento tramite raccomandata.
Allo scopo di avviare la procedura stragiudiziale, proprio
perché il compito di liquidare i danni, tanto quelli verif‌ica-
tisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liqui-
dazione quanto quelli verif‌icatisi successivamente, e f‌ino
alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il
quale è stato pagato il premio, è aff‌idato al commissario,
occorre far pervenire a quest’ultimo la richiesta di risarci-
mento, quand’anche fosse stata già inviata all’impresa po-
sta in liquidazione coatta ovvero fosse già stata presentata
all’impresa "in bonis" (CAVALLO BORGIA, Responsabilità
e assicurazione, Giuffrè, 2007, 391). In senso contrario, si
esprime parte della dottrina la quale ritiene che la racco-
mandata con avviso di ricevimento mantiene la sua validità
anche nel caso in cui sia stata precedentemente trasmes-
sa all’impresa posta in liquidazione (PECCENINI, Guida
breve alla nuova disciplina dell’assicurazione della RCA,
Cedam, 2006, 125). Pertanto, il commissario della società
di assicurazioni sottoposta alla procedura concorsuale è il
soggetto deputato alla liquidazione del danno, avendone
ricevuto l’autorizzazione. Egli, dunque, ha il compito di
procedere all’accertamento dell’an e del quantum debea-
tur (ROSSETTI, Le assicurazioni private, a cura di ALPA,
Torino, 2006, II, 2171). La disposizione di legge in commen-
to non indica i tempi in cui la liquidazione dei danni debba
avvenire per opera del commissario. Invero, l’art. 354 del
Codice delle Assicurazioni ha espressamente abrogato la
legge del 1969 n. 990 e con questa anche il suo regolamento
di esecuzione adottato con D.P.R. 1970 n. 973 e le sue modi-
f‌icazioni assunte con D.P.R. 1981 n. 45. L’atto normativo del
1981 prevedeva agli artt. 17 e 18 che, raggiunto l’accordo
transattivo tra il danneggiato ed il commissario, quest’ul-
timo trasmetteva il relativo atto al Fondo di garanzia, il
quale, in forza dello stesso, successivamente provvede-
va al pagamento delle somme convenute. In difetto della
previsione legislativa di un termine dettato allo scopo di
eseguire la prestazione, la giurisprudenza riteneva applica-
bile, giusta una interpretazione estensiva, attesa l’identità
di "ratio", il termine di quindici giorni stabilito dall’art. 12
del D.P.R. 1981 n. 45 (ROSSETTI, Le assicurazioni private,
a cura di ALPA, Torino, 2006, II, 2172). Alla luce della scel-
ta legislativa circa la abolizione derivata del regolamento
del 1981, senza previsione di una disciplina sostitutiva,
nell’ambito del vigente assetto normativo, stante il tenore
letterale dell’art. 148, 6° comma, del Codice delle Assicu-
razioni, estremamente simile rispetto a quello contenuto
nell’abrogato art. 12 del D.P.R. n. 45 del 1981, l’eventuale
offerta in ordine all’ammontare del danno avanzata dal
commissario liquidatore, che nello svolgimento del compi-
to di def‌inizione dei sinistri agisce “per conto” del Fondo di
garanzia, come si legge nell’art. 293, 1° comma, del Codice
delle Assicurazioni, ovvero l’accordo intervenuto fra que-
sti ed il danneggiato, produce immediatamente effetto nei
confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
il quale è tenuto al pagamento della somma liquidata nel
termine di quindici giorni dalla data riportata nell’accordo
oppure nella stessa offerta (S.U. 90/8476). Conseguente-
mente, in ordine agli accessori della prestazione risarcito-
ria, vale a dire gli interessi nella misura legale e la svaluta-
zione monetaria, il Fondo di garanzia è costituito in mora
solo dopo la scadenza del termine di quindici giorni dalla
sottoscrizione dell’atto di liquidazione (S.U. 90/8476).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT