Commento all'art. 292 c.d.a. in materia di diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

AutorePietro Savastano
Pagine497-500
497
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
Dottrina
Commento allart. 292 C.d.a.
in materia di diritto
di regresso e di surroga
dell’impresa designata (1)
di Pietro Savastano (*)
(1) Questo contributo dottrinale è tratto dall’Opera “Commentario
al Codice delle assicurazioni - RCA e tutela legale”, Ed. La Tribuna,
Piacenza 2015, a cura del prof. GIORGIO GALLONE, di prossima pub-
blicazione.
SOMMARIO
1. Premessa introduttiva. 2. L’azione di regresso del primo
comma. 3. L’azione di surrogazione del secondo comma. 4. La
natura e la prescrizione dell’azione di regresso e dell’azione
di surrogazione.
1. Premessa introduttiva
La disposizione di legge in commento contempla, nei
commi di cui è composta, due distinte azioni recuperato-
rie: la prima qualif‌icata come regresso, la seconda come
surroga. Entrambe sono subordinate alla condizione indi-
spensabile dell’effettivo pagamento dell’indennizzo e della
notif‌icazione del suo avvenimento, a pena della loro inam-
missibilità (BONA, Il danno della persona nel codice delle
assicurazioni e nel nuovo processo civile, Ipsoa, 228).
Detto presupposto necessario può essere soddisfatto tanto
in sede giudiziaria, attraverso la sentenza ovvero il verba-
le di conciliazione, tanto in sede stragiudiziale mediante
accordo transattivo. Il termine prescrizionale di tali azioni
è biennale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2947 c.c.: sia
nel caso di diritto di regresso, previsto dal primo comma,
data la sua riconducibilità alla norma di cui all’art. 1203
c.c., sia in quello di surroga in senso proprio, contenuto
nella seconda alinea (CROCITTO, Commentario al Codi-
ce delle assicurazioni private, Halley, 359; PECCENINI,
Guida breve alla nuova disciplina dell’assicurazione
della RCA, Cedam, 2006, 124; C. 88/3559). In nessun caso
l’impresa designata può ripetere le somme che siano state
corrisposte oltre il limite del massimale a causa del ritar-
do nell’adempimento ascrivibile al suo comportamento
(LA TORRE, L’assicurazione nei codici. Le assicurazioni
obbligatorie. L’intermediazione assicurativa, Utet, 1036;
C. 05/162; C. 03/3524). Va precisato che la sua eventuale
responsabilità per mala gestio, la quale abbia fatto lievita-
re il costo del sinistro oltre il massimale, va accertata nel
giudizio di merito. Pertanto, in mancanza, la correlativa
domanda resta preclusa in sede di ammissione al passivo
della liquidazione coatta amministrativa o di opposizione
allo stesso (C. 04/23015).
2. L’azione di regresso del primo comma
Risarcito concretamente il danneggiato nelle ipotesi
stabilite dall’art. 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis)
e d-ter) – vale a dire sinistro cagionato da veicolo o da
natante non identif‌icato, oppure di incidente provocato da
veicolo o natante non coperto da assicurazione, nel caso
di circolazione prohibente domino ed ancora quando il
danno sia stato cagionato da veicolo estero che transiti sul
territorio della Repubblica privo di assicurazione, ovvero
qualora l’evento sia stato determinato da veicolo estero
con targa non corrispondente, o non più corrispondente,
allo stesso veicolo –, l’impresa designata ha titolo per
recuperare interamente le somme corrisposte (BONA, Il
danno della persona nel codice delle assicurazioni e nel
nuovo processo civile, Ipsoa, 227). L’azione in parola, dun-
que, si caratterizza per essere attribuita dalla legge contro
i responsabili del sinistro, per avere come presupposto
l’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’impresa
designata (C. 91/157) e, inf‌ine, per avere come oggetto
il “recupero dell’indennizzo pagato”, vale a dire con evi-
dente riferimento non solo alla sorte capitale ma anche
agli interessi ed alle spese, con esclusione delle maggiori
somme eventualmente versate a titolo di mala gestio,
come già detto. Va osservato che l’impresa designata, nel
risarcire il danno, adempie ad una obbligazione propria,
ma imposta dalla legge, e che trova la sua fonte nel fatto
illecito, verif‌icatosi in base ai casi tassativamente tipizzati
dall’art. 283, comma l, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), e
non nella copertura assicurativa del responsabile. Orbene,
il presupposto dell’azione di regresso è costituito dall’av-
venuto soddisfacimento del credito del danneggiato. Essa
si dirige contro il responsabile del fatto illecito, che non
ha pagato quel debito, ed il suo oggetto è rappresentato
dal recupero della somma corrisposta, in maniera che si
realizza quella funzione “recuperatoria” che l’accademia
e la curia, pur nella varietà delle opinioni, concordemente
assegnano alla surrogazione legale (S.U. 91/12014). Infat-
ti, l’esecuzione della prestazione da parte di un soggetto
diverso rispetto a quello direttamente obbligato comporta
una forma particolare di successione nella titolarità di

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