Commento all'art. 139 C.D.A. in materia di danno biologico per lesioni di lieve entità

AutoreValentina Messina
CaricaAvvocato, foro di Roma
Pagine889-903
889
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
Dottrina
COMMENTO ALL’ART. 139 C.D.A.
IN MATERIA DI DANNO
BIOLOGICO PER LESIONI
DI LIEVE ENTITÀ (1)
di Valentina Messina (*)
(1) Questo contributo dottrinale è tratto dall’Opera "Commentario
al Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale", ed. La Tribuna, Piacen-
za 2015, a cura del prof. GIORGIO GALLONE.
SOMMARIO
I. La ratio della norma in commento. II. L’accertamento del
danno biologico per lesioni di lieve entità. III. Segue: L’accer-
tamento del danno biologico per lesioni di lieve entità. IV. La
def‌inizione analitica del danno biologico. V. La somatizzazio-
ne del danno non patrimoniale. VI. Segue: La somatizzazione
del danno non patrimoniale. VII. La liquidazione del danno
biologico per lesioni di lieve entità. VIII. L’apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato. IX. La sentenza
della Corte Costituzionale del 16 ottobre 2014, n. 235. X. La
sentenza della Corte costituzionale del 16 ottobre 2014, n. 235.
XI. L’applicazione dell’art. 12 delle preleggi.
I. La ratio della norma in commento
Prima del riordino imposto dalla legge delega (Legge
29 luglio 2003, n. 229) la materia disciplinata dalla norma
in commento veniva regolata dall’art. 5 della Legge 5 mar-
zo 2001, n. 57, che al III comma def‌iniva il danno biologico
come la lesione all’integrità psicof‌isica suscettibile di ac-
certamento medico-legale. La lesione doveva essere presa
in considerazione indipendentemente dalla sua incidenza
sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Con questa seconda precisazione la legge recepiva l’evolu-
zione giurisprudenziale consolidatasi nel tempo della no-
zione di danno biologico iniziata con la sentenza del Tribu-
nale di Genova (Trib. Genova, 25 maggio 1974, in questa
Rivista 1974, 791) che riconobbe il diritto al risarcimento
del danno a prescindere dalle ripercussioni della lesione
in ambito patrimoniale. Con l’entrata in vigore del Testo
Unico, la def‌inizione del danno biologico è stata estesa ol-
tre i conf‌ini tracciati dall’art. 5 della Legge 5 marzo 2001,
n. 57 (in seguito modif‌icato dall’art. 23, III comma, legge
n. 273/2002), conferendo rilevanza all’incidenza negativa
esplicata dalle lesioni sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. La
nuova def‌inizione del danno biologico contenuta nella
norma in commento ha prodotto due effetti. L’ampliamen-
to della def‌inizione di danno biologico ha rappresentato da
un lato l’adesione del legislatore alla nozione elaborata da
una parte della giurisprudenza e della dottrina (C.
07/2546; C. 06/13546; C. 06/13120; C. 06/11761; C. 06/6572;
C. 05/19354; CENDON, in NGCC 2010, 1; CENDON ROSSI,
in RCP 09, 1375; VESPASIANI, in RC 07, 28; CENDON, in
Foro it. 06, 9, 1, 2334; DONADONI, in Giust. civ. 06, 393;
PETTI, Il danno alla persona e alle cose nell’assicurazio-
ne per la r.c.a., a cura di GALLONE PETTI, II, 05, 293; ZI-
VIZ, in Giur. It. 07, 1110; ZIVIZ, in Danno e resp. 06, 759;
CENDON, in RCP 00, 1251; CENDON, in Dir. Fam. 00, 257)
che si era espressa in senso favorevole rispetto alla possi-
bilità di risarcire il danno esistenziale come voce autono-
ma e separata rispetto al danno morale ed al danno biolo-
gico; sotto il prof‌ilo della liquidazione del danno, il I
comma della norma in commento ha invece accorpato il
danno biologico ed il pregiudizio esistenziale anche se la
tabella di cui alla norma in commento prevede la liquida-
zione di un unico importo risarcitorio secondo i medesimi
valori monetari indicati nella legislazione precedente che
faceva riferimento letterale al solo danno biologico (D.M.
22 luglio 2003) (BONA, La sofferenza “psicof‌isica” del
danno alla persona, PRAVATO PEDOJA (a cura di), San-
tarcangelo di Romagna, 13, 19; CASSELLA, in RCP 12,
1064; BONA, Il danno alla persona nel Codice delle assi-
curazioni e nel Nuovo processo civile 06, 85; CHINDEMI,
in RCP 06, 549; PETTI, Il risarcimento del danno da lesio-
ni micropermanenti, 06, 376; ZANUZZI, Il codice delle as-
sicurazioni private, commentario al D.L.vo 7 settembre
2005, n. 209, diretto da CAPRIGLIONE, II, 07, 416). Nel
f‌issare i criteri tabellari che si discostano da quelli in uso
presso i tribunali e che recepiscono quelli ispiratori delle
tabelle emanate con D.M. 22 luglio 2003, il legislatore, de-
legato al riassetto della materia assicurativa ai sensi
dell’art. 4 della Legge 29 luglio 2003, n. 229, ha tenuto con-
to delle esigenze manifestate dagli assicuratori di ridurre
il costo dei risarcimenti di cui erano state già espressione
l’art. 5 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 (si veda infra par.
IV). La giustif‌icazione di tale comportamento risiede nel
fatto che le questioni attinenti al danno alla persona ven-
gono affrontate in questa materia in relazione con il fun-
zionamento del meccanismo assicurativo; ciò comporta
che deve essere garantita la prevedibilità della misura del
danno risarcibile in quanto il bilancio dell’assicurazione

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT