Nomina del comitato dei creditori da parte del giudice delegato per una società in nome collettivo (art. 40 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 181

N. . . reg. fall. 1

Il dott. . . ., giudice del tribunale civile di . . ., delegato con sentenza al fallimento . . . Visto la sentenza di fallimento emessa in data . . ./. . ./. . . n. . . . con la quale Ë stato dichiarato il fallimento della societ‡ . . . Snc. Visto l'art. 40 come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 L.F.;

Nomina

il comitato dei creditori del fallimento sopraindicato, nelle persone dei signori

1) . . .

2) . . .

3) . . .

4) . . .

5) . . .

. . ., . . .

Il giudice delegato . . .

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[1] Di ampia portata sono le previsioni dedicate alla nomina del comitato dei creditori. Tra le novit‡ si segnala la necessit‡ di comporre il comitato (anche in caso di sostituzione dei componenti) con modalit‡ tali da rappresentare in misura equilibrata quantit‡ e qualit‡ dei crediti, tenuto conto delle possibilit‡ di soddisfacimento degli stessi, sentiti il curatore e i creditori che hanno la disponibilit‡ ad assumere l'incarico ovvero segnalato altri nominativi. Il potere di nomina del presidente del comitato viene poi trasferito dal giudice delegato alla maggioranza dei componenti del comitato stesso. Viene espressamente previsto il dovere di...

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