Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di .
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di ´tutela della salute dei non fumatoriª; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ´Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art.
51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
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Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.
Art. 2.
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Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
Roma, 23 dicembre 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.
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I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati; b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura; c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10; d) non rappresentare un locale...
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