Modifica ed integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42 e 30 dicembre 2003, n. 168, in materia di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e di dispacciamento delle unita' di cogenerazione. (Deliberazione n. 201/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 novembre 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), in particolare l'art. 3, comma 3, e l'art.

11, commi 2 e 4; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato elettrico); la direttiva 204/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito

deliberazione n. 42/02); la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04; la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04); la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 71/04 (di seguito: deliberazione n. 71/04); Considerato che

l'art. 1, lettera w), della deliberazione n. 42/02 individua un unico periodo di collaudo e avviamento, intercorrente tra il primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e l'entrata in esercizio commerciale, di durata massima pari a dodici mesi consecutivi, durante il quale la sezione medesima, per poter essere riconosciuta come sezione di cogenerazione, deve soddisfare i valori minimi ridotti dell'indice IRE e LT di cui all'art. 3, comma 3.5, della deliberazione n. 42/02; la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione generalmente precede la data di inizio della effettiva produzione combinata di energia elettrica e calore; durante il periodo iniziale intercorrente tra la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione e l'inizio della produzione combinata di energia elettrica e calore, la sezione non puo' soddisfare la definizione di cogenerazione in quanto produce solo energia elettrica; alcuni operatori hanno rappresentato all'Autorita'

la penalizzazione che l'attuale definizione di periodo di collaudo e avviamento comporta in quanto la dichiarazione annuale, resa ai sensi dell'art. 4, comma 4.2 della deliberazione n. 42/02, risulta riferita ad un periodo che include il periodo iniziale di cui al precedente alinea in cui la sezione non risulta cogenerativa; l'esigenza di ottenere il riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento, non solo per il primo periodo di esercizio, come gia' previsto dalla deliberazione n. 71/04, ma anche per l'anno successivo a quello in cui intervengano cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volonta' del produttore che impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n.

42/02 nell'anno corrente, ma non in quello successivo; l'esigenza di escludere dal calcolo degli indici IRE e LT eventuali periodi di tempo, non superiori ad un mese all'anno, nei quali intervengano limitazioni alla produzione di energia termica dovute a cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volonta' del produttore, e che potrebbero comportare difficolta' al raggiungimento dei valori minimi degli indici IRE e LT previsti dalla deliberazione n. 42/02 con riferimento all'intero anno solare; con la deliberazione n. 60/04 l'Autorita' ha inteso avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione; la priorita' di dispacciamento, cosi' come gli altri benefici previsti per la cogenerazione dagli articoli 3, comma 3, e dall'art.

11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, viene riconosciuta a titolo definitivo e su base annuale alle unita' di cogenerazione che ne hanno titolo con riferimento all'anno successivo a quello a cui i dati di esercizio sono riferiti; con l'avvio, a partire dal 1° aprile 2004, del dispacciamento di merito economico, il mancato riconoscimento della priorita' di dispacciamento comporta la partecipazione delle unita' di produzione di cui al precedente alinea al sistema delle offerte a parita' di condizioni con le unita' di produzione di cui all'art. 10, comma 10.1, lettera g), della deliberazione n. 168/03; la priorita' di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nella rete quando il prezzo oggetto delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relative alle unita' di produzione di cui al precedente alinea, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 19.5 della deliberazione n. 168/03, e' pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui e' situata l'unita' di produzione, determinato ai sensi dell'art. 19, comma 19.3, lettera b), della deliberazione n. 168/03; il riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento comporterebbe la previsione di una deroga al regime sopra delineato, cui...

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