Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 - articolo 5, comma 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.
507, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze
l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e
delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1986, n. 390;
Visto il medesimo comma 8, secondo periodo, che rinvia ad apposito
decreto del Ministro delle finanze per la disciplina della
definizione, da parte dei medesimi enti, delle annualita' anteriori a
quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del citato decreto-legge n. 415 del 1995;
Visto il comma 8-bis del medesimo articolo 5, che prevede
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 anche al CONI,
alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione
sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di
carattere ricreativo, culturale ed economico;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390,
concernente la facolta' dell'amministrazione finanziaria di dare in
concessione o in locazione, a canone ricognitorio, per la durata di
non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato
non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante
la predeterminazione di criteri e modalita' cui le pubbliche
amministrazioni devono attenersi per l'attribuzione di vantaggi
economici;
Ritenuta la necessita' di stabilire appositi criteri per
l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e
delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n.
390 del 1986;
Ravvisata l'opportunita' di stabilire le modalita' e i termini di
presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, i criteri di
scelta del locatario o del concessionario in presenza di pluralita'
di richieste per lo stesso immobile, nonche' i criteri e le modalita'
di assegnazione dei beni, in modo da garantire la trasparenza
dell'azione amministrativa ed il pieno ed effettivo rispetto del
diritto dominicale dell'amministrazione;
Ritenuta, altresi', la necessita' di stabilire i termini e le
modalita' per la presentazione della domanda intesa a definire le
posizioni relative alle annualita' anteriori a quella in corso alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 507 del 1995;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente l'esercizio del potere regolamentare dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-2403/U.C.L. del 16 aprile 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
-
Per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e
d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
11 luglio 1986, n. 390, riguardanti la facolta' dell'amministrazione
finanziaria di dare in concessione o in locazione a canone
ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni
demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche
temporaneamente, di uso governativo attuale, si osservano i seguenti
criteri:
-
per le associazioni combattentistiche e d'arma:
1) assenza di fini di lucro;
2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa;
-
per le associazioni sportive dilettantistiche:
1) assenza di fini di lucro;
2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti;
3) svolgimento di attivita' sportiva dilettantistica, come definita
dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
Art. 2.
-
-
Le concessioni e le locazioni degli immobili demaniali o
patrimoniali dello Stato sono assentite in favore delle associazioni
di cui all'articolo 1 nonche' degli enti di cui al comma 8-bis
dell'articolo 5 della legge 29 novembre 1995, n. 507, con i criteri e
le modalita' seguenti:
-
accertamento preliminare, da parte dell'amministrazione
finanziaria, che l'immobile richiesto non sia suscettibile di
utilizzazione, anche temporanea, per uso governativo. Qualora un
immobile idoneo o suscettibile di soddisfare esigenze governative
venga, per motivi contingenti, assentito in concessione o in
locazione all'ente richiedente, non potra' prescindersi, per la sua
utilizzazione, dall'applicazione di un canone determinato sulla base
dei valori locativi in comune commercio;
-
espressa indicazione, nell'atto di concessione o di locazione,
degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato;
-
verifica periodica - da effettuarsi almeno ogni tre anni a cura
della sezione staccata del demanio ovvero dall'ufficio del
territorio, ove istituito - per accertare che l'immobile concesso o
locato sia effettivamente destinato alle finalita' indicate nell'atto
di concessione o di locazione;
-
durata della concessione o della locazione, da assentire in ogni
caso su disposizione della Direzione centrale del demanio, di regola
non superiore ai sei anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi la
...
-
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