REGOLAMENTO 12 novembre 2012, n. 13 - Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 24 luglio 2007, n. 3 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 72 del 19 novembre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121, 4ª comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 373 del 31 luglio 2012;

Considerato che il Consiglio Regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto Emana il seguente regolamento : Art. 1 Finalita' ed oggetto del Regolamento 1. Al regolamento del 24 luglio 2007 n. 3 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: «Articolo 8-bis - (Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania). - 1. E' istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste il tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania, previsto nell'articolo 8, comma 5. della legge regionale, di seguito denominato tavolo. 2. I componenti del tavolo, nominati dall'assessore competente in materia di agricoltura e foreste, sono: a) l'assessore o suo delegato, con funzione di presidente;

  1. il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

  2. il vicepresidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

  3. cinque rappresentanti delle cinque commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo, previste nell'articolo 8 della legge regionale;

  4. i rappresentanti delle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale;

  5. un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di forestazione;

  6. un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura. 3. All'atto dell'insediamento, il tavolo elegge nel proprio seno il vice-presidente, nomina il segretario tra i dirigenti e funzionari regionali componenti, ed adotta un proprio regolamento interno. 4. Il tavolo...

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