Collocazione sistematica delle scriminanti

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine151-154

Page 151

@1 Inquadramento generale

Si è visto nel Cap. 10, par. 3 che l’antigiuridicità, intesa in senso formale, può essere definita come il contrasto tra la condotta e l’ordinamento giuridico. Alcuni autori, peraltro, intendono l’antigiuridicità in senso sostanziale, ritenendo che la stessa consista nel contrasto tra il fatto e le norme di civiltà. Il nostro ordinamento accoglie, in ambito penale, una concezione di antigiuridicità formalesostanziale (Mantovani), qualificandola in termini di contrasto tra il fatto e una norma penale (aspetto formale) che tutela valori costituzionalmente rilevanti o non incompatibili con la Costituzione (aspetto sostanziale).

Tuttavia, affinché un determinato fatto possa considerarsi antigiuridico, non è sufficiente che lo stesso sia conforme a una fattispecie di reato prevista dalla legge, ma occorre altresì che non sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (o scriminante).

Le cause di giustificazione, infatti, sono particolari situazioni in presenza delle quali una condotta, che altrimenti costituirebbe reato, diventa lecita in quanto la legge la impone o la consente.

Le scriminanti previste dal codice penale sono:

- il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.);

- l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.);

- la legittima difesa (art. 52 c.p.);

- l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.);

- lo stato di necessità (art. 54 c.p.).

Tali scriminanti si dicono comuni in quanto sono applicabili, in genere, a tutti i tipi di reato. Invece, le cd. scriminanti speciali si applicano soltanto alle fattispecie di reato espressamente previste dalla legge (ad esempio, la reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale esclude l’applicabilità degli artt. 336-343 c.p.

- delitti dei privati contro la pubblica amministrazione -qualora il privato abbia reagito nei confronti del funzionario pubblico a seguito del comportamento illecito o scorretto tenuto da quest’ultimo).

Il fondamento logicogiuridico delle cause di giustificazione risiede nel principio di non contraddizione, in base al quale l’ordinamento giuridico

Page 152

non può, allo stesso tempo, consentire una determinata condotta (ad esempio, la legittima difesa) e sottoporla a sanzione penale (ad esempio, punendo, a titolo di omicidio, colui che, per legittima difesa, ha ucciso l’aggressore).

Le cause di giustificazione del reato possono trovare applicazione solo quando le situazioni di fatto cui si...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT