Collocazione dei dispositivi di sicurezza per autoveicoli denominati "air bag", "pretensionatori per cinture di sicurezza" e relativi "generatori di gas" gia' riconosciuti e classificati nella quinta categoria gruppo A, dell'allegato A, regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza tra i manufatti di cui alla nota B del decr...

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 53 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto l'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1973, nota B); Considerato che da un decennio sono in commercio dispositivi di sicurezza per autoveicoli denominati "air bag" ed altri denominati "pretensionatori per cinture di sicurezza" e relativi generatori di gas; Rilevato che i dispositivi denominati "air bag" finora presentati per il riconoscimento e la classificazione sono riconducibili a due gruppi

air bag definiti "di tipo ibrido" aventi il complesso pirotecnico necessario al gonfiaggio dell'elemento di assorbimento dell'urto di modesta entita'. Non presentano pericolo esplosivistico e pertanto non sono classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973; air bag definiti "di tipo pirotecnico" che, pur essendo assimilati ai manufatti di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile 1973, qualora installati sul veicolo, sono stati finora classificati nella quinta categoria - gruppo A, dell'allegato A, al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili - la quale ha dato atto che negli air bag di tipo pirotecnico il complesso necessario al gonfiaggio dell'elemento di assorbimento dell'urto e' appena piu' apprezzabile di quello presente negli air bag di tipo ibrido e che analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento a quei pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas finora riconosciuti e classificati nella quinta categoria - gruppo A, dell'allegato A, al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Riteuto pertanto che gli air bag di tipo pirotecnico, i pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas possono non essere classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, nota B); Considerato che l'assimilazione degli air bag, dei pretensionatori per cinture di sicurezza e dei relativi generatori di gas agli esplosivi veri e propri ha comportato difficolta' nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa sugli esplosivi al settore automobilistico, con effetti non sempre adeguati ai piu' recenti indirizzi in materia di efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa; Visti i propri provvedimenti elencati all'art. 3 del presente decreto con cui, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono stati riconosciuti e classificati nella V categoria dell'allegato A, al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza air bag di tipo pirotecnico, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas; Ritenuta la necessita' di provvedere alla collocazione dei suddetti air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas tra i manufatti di cui alla nota B) del decreto ministeriale 4 aprile 1973; Decreta

Art. 1.

Gli air bag, i pretensionatori per cinture di sicurezza ed i relativi generatori di gas riconosciuti e classificati con i decreti ministeriali e con le denominazioni indicati all'art. 3 del presente decreto devono ritenersi non classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi della nota B) del decreto ministeriale 4 aprile 1973. Essi pertanto non sono piu' assoggettabili alla normativa sugli esplosivi con riferimento alle attivita' di deposito, trasporto, importazione, esportazione e lavorazioni connesse.

Art. 2.

Le ditte che abbiano conseguito per decreto del Ministro dell'interno il riconoscimento e la classificazione ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas non indicati espressamente nell'art. 3 del presente decreto, possono chiederne la collocazione tra i manufatti non piu' classificati tra gli esplosivi, presentando istanza al Ministero dell'interno - Dipartimento...

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