Contratto collettivo nazionale di lavoro per I dipendenti da proprietari di fabbricati 1° aprile 2008 - 31 dicembre 2010

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine529-568

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TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

  1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi, nonché a quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 17.

  2. Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 17, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.

    Art. 2 - Inderogabilità del contratto

  3. Il presente C.C.N.L. sostituisce tutti i precedenti contratti nazionali, fermi restando i riferimenti temporali e le condizioni di vigenza in essi previsti. Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto contrario e derogano da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali, aziendali, di enti o territoriali, che nel loro insieme siano più favorevoli al lavoratore.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Diritti di informazione

  1. Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.

    Art. 4 - Contrattazione di secondo livello

  2. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione.

    In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.L.vo18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.

  3. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all'art. 19, comma 4, lettera m) e all'art. 43, comma 4.

  4. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:

    1. alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 39;

    2. ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 40;

    3. alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;

    4. alla identificazione degli usi e consuetudini locali;

    5. ad eventuali altre indennità collegate al punto d);

    6. ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'art. 48,comma 1;

    7. alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domicilia tari di cui all'art. 19, comma 4, lettera m);

    8. alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto art. 43;

    9. alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;

    10. alla previsione di un'ulteriore ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per sostituire lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;

    11. alla fissazione di un diverso periodo di riferimento per il calcolo della media degli orari lavorativi, ai sensi degli artt. 42, 57, 59 e 68;

    12. alla individuazione di specifiche figure professionali esistenti sul territorio.

  5. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente C.C.N.L., contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l'Ebinprof da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia o alle Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil firmatarie del presente contratto.

  6. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.

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  7. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.

  8. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale (Ebinprof) di cui al successivo art. 8.

  9. Le Organizzazioni Sindacali territoriali e le Associazioni della Proprietà Edilizia aderenti alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, laddove venga riscontrata l'impossibilità di concludere contratti collettivi di secondo livello, a livello territoriale, secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, possono richiedere il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali nazionali e della Confedilizia al fine di tentare una conciliazione in merito.

    Dichiarazione a verbale

    Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.

    Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie - R.S.U.

  10. Le parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), secondo le modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 6).

    L'ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., cui fa riferimento l'art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione.

    In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., nelle città metropolitane di cui al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.

  11. Fino alla elezione delle R.S.U. restano in carica le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.).

    Art. 6 - Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto

  12. Ai fini della formazione e gestione del C.C.N.L., allo scopo di promuovere un congruo sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti da questo titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.

  13. Tale contributo, da calcolare sulla retribuzione mensile lorda per 13 mensilità, è determinato, a decorrere dal 1 aprile 2008, per i lavoratori di cui ai profili professionali A), C), e D) dell'art. 17, nella misura complessiva del 2,10%, così ripartito:

    1. lo 0,40% a carico dei lavoratori;

    2. lo 0,40%, a carico dei datori di lavoro;

    3. l'1,30%, a carico dei datori di lavoro.

      Per i lavoratori di cui al profilo professionale B), nella misura complessiva dello 0,80%, così ripartito:

    4. per lo 0,40% a carico dei lavoratori;

    5. per lo 0,40% a carico dei datori di lavoro;

  14. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.

  15. L'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite da apposita Convenzione; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento del sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per l'attuazione del contratto, nonché degli strumenti contrattuali, sia a livello nazionale che territoriale, saranno stabiliti tra le parti attraverso specifici Protocolli.

  16. Le parti sono impegnate a porre in essere ogni iniziativa tendente a realizzare il migliore funzionamento degli strumenti contrattuali esistenti.

    Art. 7 - Trattenute sindacali

  17. Negli Enti, Condomìni o Proprietà, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori cui si applica il presente C.C.N.L., il datore di lavoro provvederà mensilmente alle trattenute del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di delega sottoscritta, ed al conseguente versamento alla Organizzazione sindacale prescelta, salvo diverse situazioni di fatto e pattuizioni.

    Il versamento di cui sopra verrà effettuato con periodicità almeno semestrale, salvo diverse situazioni di fatto esistenti.

    Art. 8 - Ente bilaterale

  18. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:

    1. analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;

    2. predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;

    3. formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;

    4. collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l'attività di formazione professionale continua di cui all'art. 118, L...

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