Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, per il biennio economico 2004-2005.

In data 9 maggio 2006, alle ore 11, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona del presidente consigliere Raffaele Perna e le seguenti:

Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali --------------------------------------------------------------------- CGIL FP (firmato).... | CGIL (firmato).... --------------------------------------------------------------------- CISL FPS (firmato).... | CISL (firmato).... --------------------------------------------------------------------- UIL FPL (firmato).... | UIL (firmato).... --------------------------------------------------------------------- Coordinamento sindacale autonomo | (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, | Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, | Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel (firmato).... | CISAL (firmato).... --------------------------------------------------------------------- DICCAP - Dipartimento enti locali camere di | commercio - polizia municipale | (Snalcc-Fenal-Sulpm) (firmato).... | CONFSAL (firmato)....

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2004-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 1

GENNAIO 2004/31 DICEMBRE 2005

Titolo I

PARTE ECONOMICA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza

  1. Il presente Contratto collettivo si applica al personale dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data del 1 gennaio 2004 o assunto successivamente.

  2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

  3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.N.L.

Capo II

Il trattamento economico

Art. 2.

Stipendi tabellari

  1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella A allegata al C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, e' incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

  2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui dello stipendio tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati a regime, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.

  3. Sono confermati: la tredicesima mensilita', secondo la disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, con le modifiche introdotte dall'art. 43 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, e dell'art. 5 del presente C.C.N.L., la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita, nonche' gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso quello previsto dall'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.

    Art. 3.

    Effetti dei nuovi stipendi

  4. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica, relativa al biennio 2004-2005, gli incrementi di cui all'art. 2, comma 1, e all'allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, del TFR nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennita' in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

  5. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L. del 1 aprile 1999 e del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 2, comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.

    Art. 4.

    Incrementi delle risorse decentrate

  6. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

  7. In aggiunta alle disponibilita' derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

    1. fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

    2. tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

  8. In aggiunta alle disponibilita' derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

  9. Le Camere di commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di commercio incrementano, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

    1. fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;

    2. tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.

  10. Le regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le regioni, qualora il rapporto tra...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT