Il collegio sindacale nelle società quotate: ruolo ed evoluzione dell'istituto

AutoreDaniela Caterino
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CAPITOLO PRIMO
IL COLLEGIO SINDACALE
NELLE SOCIETÀ QUOTATE:
RUOLO ED EVOLUZIONE DELL’ISTITUTO
SOMMARIO. 1. Il tema e le questioni: caratteri dell’attività dei sindaci ed evoluzione
della disciplina. - 2. Potenziamento del collegio sindacale e riposizionamento
della funzione nell’ambito dei controlli societari. - 3. Il quadro normativo: a)
profili generali. - 4. (segue): b) funzione del collegio sindacale nel codice civile
e nel T.U.F.: prime considerazioni. - 5. Unitarietà funzionale, articolazione dei
poteri e stabilità degli interessi tutelati: le tesi ed il percorso argomentativo.
1. Il tema e le questioni: caratteri dell’attività dei sindaci ed evo-
luzione della disciplina
Il peculiare complesso di poteri attribuiti ai sindaci di società
quotate, come collegio ed uti singuli, preesiste alla riforma so-
cietaria del 2003 e più volte, dalla sua introduzione ad oggi, è stato
oggetto di non marginali interventi di revisione e rafforzamento. Ac-
canto ai tradizionali poteri individuali già originariamente contemplati
dalle norme codicistiche dedicate al collegio sindacale1, il Testo Unico
1 Mi limito in questi iniziali riferimenti a citare le opere gene rali e la trattati-
stica in materia di collegio sindacale, nonché alcuni fondamentali saggi, succes-
sivi all’introduzione del Codice Civile del 1942 ed antecedenti alla riforma del
2003 (per le opere post riforma, v. infra, in questo Capitolo, § 3, nt. 32). Richia-
mi sulla disciplina dei sindaci nel vigore del Codice di Commercio verranno a l-
trove forniti al Lettore (cfr. soprattutto infra, Capitolo 2, § 3, alla nt. 25). Con riferi-
mento alla disciplina codicistica: G. CAVALLI, Profili del controllo sindacale sugli
amministratori di società per azioni, in Riv. soc., 1968, 352 (che all’epoca notava la
scarsità di contributi dottrinali sul tema: v. 353, nt. 3); ID., I sindaci, nel Trattato delle
s.p.a. diretto da Colombo e Portale, vol. 5, Torino, 1988, 3 ss.; G. CAVALLI - A. MA-
RULLI - V. SILVETTI, Le società per azioni. Gli organi e il controllo giudiziario, in
Giur. sist. dir. civ. e comm. diretta da Bigiavi, t. 2, Torino, 1996; G. DOMENICHINI, Il
collegio sindacale nelle società per azioni, in Trattato di diritto privato diretto da Re-
scigno, vol. 16, Torino, 1985, 535; P. FERRO LUZZI, La funzione dei sindaci nel codi-
ce civile, nella legge bancaria e nel t.u. delle leggi sulle casse di risparmio e sui
monti di pietà di prima categoria, in BBTC, 1983, 38 ss.; G. F- G. SBISÀ, Del-
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la società per azioni, in Commentario Scialoja Branca , ar tt. 2325-2461, 19976,
879 ss.; M. SANDULLI, Sui poteri del collegio sindaca le, in Riv. Not., 1977, 1152;
G.U. TEDESCHI, Il collegio sindaca le, artt. 2397-2408, nel Commentario al Codi-
ce Civile diretto da Schlesinger, Milano, 1992; F. VASSALLI, voce Sindaci (dirit-
to commerciale), in Enc. Dir., vol. XLII, Mila no, 1990, 736.
Sul profilo storico dell’istituto v. A. SCIUMÈ, Sindaci (storia ), in Enc. Dir.,
XLII, Milano, 1990, 706; A. BERTOLOTTI, I sindaci, ne Le nuove s.p.a. , trattato
diretto da Cagnasso e Panzani, vol. IV, Bologna, 2012, 207.
Sui poteri individuali dei sindaci, nel vigore delle norme non ancora
riformate, v. F. BONELLI, I poteri individuali del sindaco, in Giur. comm., 1985,
I, 521; S. M. CESQUI, I poteri individuali del sindaco, Parma, s.d. (ma 1984); G.
VERNARECCI DI FOSSOMBRONE, Sui poter i individuali dei sinda ci delle società e
sull’impugnabilità delle delibera zioni delle assemblee pa rziali o separa te delle
coopera tive, in Giur. it., 1956, I, 1, c. 907.
Per le norme sui sindaci nelle società quotate (come è ovvio, successive
all’emanazione del T.U.F.) v. anzitutto P. MONTALENTI, Il collegio sindacale e i nuovi
organi di controllo, nel Trattato di diritto commerciale diretto da Cottino, vol. IV, La
società quotata, Padova, 2004, 25 ss., G. MEO, Le società di capitali. Le società con
azioni quotate in borsa, nel Trattato di diritto privato diretto da Bessone, XVII, Torino,
2002, 255, G. PRESTI, Collegio sindacale e sistema dei controlli nel diritto societario
comune e speciale, Milano, 2002, P. VALENSISE, Il “nuovo” collegio sindacale nel
progetto italiano di corporate governance, Torino, 2000 e più recentemente F.
CHIAPPETTA, Diritto del governo societario. La corporate governance delle società
quotate, Padova, 2007, 141 e P. MONTALENTI - S. BALZOLA, La società per azioni
quotata, ne Le nuove s.p.a. (diretto da Cagnasso e Panzani), Bologna, 2010; si vedano
inoltre i commenti agli artt. 148-154 (o in generale alla disciplina del collegio
sindacale) nei commentari al T.U.F. qui di seguito elencati, che verranno succes-
sivamente citati analiticamente con riferimento ai singoli articoli di legge oggetto di
interesse nel presente lavoro: AA.VV., Commentario al Testo Unico dell’interme-
diazione finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, Padova, 1998; AA.VV., Il testo unico
della intermediazione finanziaria (commento al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), a cura
di Rabitti Bedogni, Milano, 1998; AA.VV., La riforma delle società quotate, atti del
convegno di S. Margherita Ligure, 13-14 giugno 1998, a cura di Bonelli, Buonocore,
Corsi, Costi, Ferro Luzzi, Gambino, Jaeger, Patroni Griffi A., Milano, 1998; AA.VV.,
Intermediari finanziar i, mercati e società quotate, a cura di A. Patroni Griffi, Sandulli,
Santoro, Torino, 1999; AA.VV., La legge Draghi e le società quotate in borsa, a cura di
Cottino, Torino, 1999; AA.VV., La disciplina delle società quotate nel testo unico della
Finanza. D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Commentario a cura di Marchetti e Bianchi,
Milano, 1999; AA.VV., Testo Unico della Finanza. Commentario diretto da G.F.
Campobasso, Torino, 2002; AA.VV. (a cura di Fratini e Gasparri), Il Testo Unico della
Finanza, Torino, 2012. Infine, sulle modifiche alla disciplina dei sindaci nel T.U.F.
introdotte in sede di riforma del rispar mio, v. AA.VV. (a cura di Nigro e Santoro),
La tutela del r isparmio, Commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del
d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, Torino, 2007.
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della Finanza2 ammette più ampi ed incisivi spazi di iniziativa dei
singoli sindaci; a ciascuno di essi, in una (non meglio chiarita3)
concorrenza con il collegio, è consentito convocare il consiglio di
amministrazione ed il comitato esecutivo (art. 151 co. 2), nonché
richiedere agli amministratori informazioni sull’andamento della
gestione (art. 151 co. 1). Due sindaci e dunque, in un organo
composto da cinque o più membri, anche soggetti che costituiscono
minoranza all’interno del collegio possono convocare l’assem-
blea degli azionisti (art. 151 co. 2 )4.
2 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, in G.U., suppl. ord. n. 52/L 26 marzo
1998, n.71, di seguito citato come T.U.F. o Testo Unico. Tutti gli articoli di legge
citati senza ulteriori indicazioni devono considerarsi riferiti al decreto in oggetto.
Le norme sul collegio sindacale contenute nel T.U.F. si applicano, in base a l
disposto dell’art.119 ( Ambito di a pplicazione), alle società italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Sulla que stione generale della determinazione dell’ambito di applicabilità delle
disposizioni del Capo II ( Disciplina delle so cietà con a zioni quotate) del Titolo
III (Emittenti) del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria, che for ma solo
incidentalmente oggetto del presente contributo, si vedano S. FORTUNATO, sub
art.14 9, in Commen tario al T.U.I.F., a cura di Alpa e Capriglione, cit., 1376; ID.,
Collegio sindaca le e società di revisione nelle “società con azioni quotate” dopo
il Testo Unico sull’intermediazione finanziaria, in Riv. dott. comm., 1999, 1 ss.,
in particolare a 4 ss.; P. MONTALENTI - S. BALZOLA, La società per a zioni
quotata, cit., 6, ove approfondimenti sulla nozione di “emittente quotato avente
l’Italia come Stato membro di origine” introdotta dalla direttiva c.d. tr ansparency
(Dir. 2004/109/CE).
Rinuncio in questa sede a dare analitico conto della ormai sterminata
letteratura giuscommercialistica sul Testo Unico; singoli richiami verranno di
volta in volta effettuati in relazione a specifici aspetti oggetto di trattazione.
3 E v. infra, Capp. III e IV. In tema di poteri dei sindaci oltre alle opere
ante riforma citate a nt. 1 e ai commentari successivi alla riforma del 2004 ri-
chiamati alla nt. 32 v. S. AMBROSINI, I poteri del collegio sindacale, ne Il nuo-
vo diritto delle società . Liber Amicorum G. F . Campobasso a cura di Abbadessa
e Portale, Torino, 2006, II, 27.
4 Va incidentalmente ricordato che alle sole società quotate in virtù
dell’inapplicabilità dell’art. 239 7 c.c. disposta dall’art. 154 – risultava in ogni
caso inaccessibile l’opzione statutaria della composizione unipersonale dell’or-
gano di vigilanza, che per il volgere di un mattino o poco più era al contrario sta-
ta resa praticabile alle società azionarie di piccole dimensioni. Per l’esattezza, il
riferimento è in primo luogo alla c.d. “legge di stabilità 2012”, l. n.183 del 12
novembre 2011, in G.U. n.265 del 14 novembre 2011, che con il suo art. 14
comma 14 aveva aggiunto all’art. 2397 c.c. un comma finale del seguente tenore
testuale: “Per le società avent i ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di
euro lo statuto può prevedere che l’organo d i controllo sia composto da un sinda-

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